sabato 6 novembre 2010

r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511: Guarentigie della magistratura

r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511: Guarentigie della magistratura

TITOLO I Delle guarentigie della magistratura
Capo I Della inamovibilità.
1. Disposizione generale.
I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
2. Inamovibilità della sede.
I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica[1] o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell’Ordinamento giudiziario approvato con r. decreto 30 gennaio 1941 n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti[2].
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
Qualora venga ridotto l’organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.
3. Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità.
Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l’infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l’efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell’infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita[3] .
Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.
Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall’aspettativa, è dispensato dal servizio.
Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.
Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.
Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall’interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo[4].
4. Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari.
Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all’interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.
5. Collocamento a riposo per limiti di età.
Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.
Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto[5].
Capo II Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura[6].
Sezione I Dei Consigli giudiziari.
Sezione II Del Consiglio superiore della magistratura.
TITOLO II Della disciplina della magistratura
Sezione I Della sorveglianza sui magistrati.
13. Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro.
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico Ministero[7].
14. Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti.
Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.
Il presidente[8] della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.
Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.
Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.
Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.
15. Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza.
Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l’udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.
Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.
16. Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti.
Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.
Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni[9] .
L’avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico Ministero della circoscrizione della sezione.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici [10].
Sezione II Della disciplina dei magistrati[11].
Sezione III Dei Tribunali disciplinari[12].
Capo IV Del procedimento disciplinare[13].
TITOLO III Disposizioni varie e transitorie
[1] Denominazione modificata dall'art. 1, d.lgsc.p.s. 1946/72.
[2] Comma modificato dal comma 1 dell'art. 26, d.lgs 2006/109.
[3] Comma modificato dall'art. 27, d.lgs 2006/109.
[4] Vedi l'art. 55, d.P.R. 1958/916.
[5] Vedi, anche, gli articoli 2 e 3, d.lgs 2006/20.
[6] Articolo abrogato dall'art. 18, d.lgs. 2006/25.
[7] Vedi anche art. 56, d.P.R. 1958/916.
[8] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405.
[9] Comma sostituito dall'art. 30, d.P.R. 1998/449.
[10] Comma sostituito dall'art. 30, d.P.R. 1998/449.
[11] Tutti gli articoli sono abrogati a seguito del d.lgs. 2006/109.
[12] Articoli dall'art. 42, l. 1958/195.
[13] Tutti gli articoli sono abrogati a seguito del d.lgs. 2006/109.

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