domenica 7 novembre 2010

l. 13 febbraio 2001, n. 48, Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura (estratto)

l. 13 febbraio 2001, n. 48, Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura (estratto).
Capo I - Ruolo organico della magistratura1. Aumento del ruolo organico.1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, assicurando la adeguata destinazione di magistrati alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni[132].2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.3. Salvo quanto previsto nell’articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.2. Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte.1. ...[133].2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.3. Sono abrogate le L. 21 maggio 1956, n. 489, L. 29 novembre 1971, n. 1050, e L. 30 luglio 1985, n. 405.3. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.1. [Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge] [134].2. Cessato l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.3. [Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo][135].Capo II - Sostituzione dei magistrati assenti dal servizio4. Magistrati distrettuali.1. Con i decreti di cui al comma 3 dell’articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.5. Il capoluogo del distretto di corte d’appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.5. Compiti dei magistrati distrettuali.1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall’ufficio:a) aspettativa per malattia o per altra causa;b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.6. Designazione dei magistrati in sostituzione.1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell’articolo 5, il presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all’articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d’appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.7. Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali.1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L’applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.2. [Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai Consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni][136].8. Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale.1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefìci giuridici di cui all’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

[132] Comma modificato dal comma 5 dell'art. 1-bis, d.l. 2008/143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.[133] Sostituisce gli articoli 115, 116 e 117, r.d. 1941/12.[134] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111.[135] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111.[136] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111




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