sabato 6 novembre 2010

Criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati

Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio
2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario.
(Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 – Deliberazione del 4 ottobre 2007)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 ottobre 2007, ha adottato la
seguente delibera:
Relazione introduttiva
Premessa
L’esigenza di varare la presente circolare sulle valutazioni di professionalità nasce dall’espressa
previsione dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, nel testo modificato dall’art. 2,
comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, entrata in vigore a far data dal 31 luglio 2007. A
norma di detto articolo, il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 ottobre 2007, deve
disciplinare “gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli
giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi
degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari…”.
La necessità, tuttavia, di varare una circolare che sia completamente nuova nasce, ancor prima che
dalla legge, dalla piena consapevolezza dell’insufficienza, dovuta allo jus superveniens, della
circolare fino ad oggi applicata (n. 1275 del 1985 e succ. mod.), la quale si palesa oggi di
impossibile adattabilità al sistema normativo vigente, fatto salvo un suo recupero meglio specificato
nelle norme transitorie dell’articolato. Ed, invero, il Consiglio ha preso atto, innanzitutto, che le
qualifiche di uditore giudiziario senza o con funzioni, di magistrato di tribunale, di magistrato di
appello, di magistrato di cassazione e di magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori non
esistono più, risultando sostituite oggi da sette fasce di anzianità, maturabili ogni quadriennio, ad
ognuna delle quali è collegata l’astratta idoneità ad accedere a determinate funzioni oltre che
altrettante classi stipendiali.
A ciò si è aggiunta la necessità di definire con maggiore precisione gli indicatori dei parametri che i
dirigenti degli uffici prima ed i Consigli giudiziari poi devono evidenziare e valutare, essendosi
detti parametri - comunque rimasti ancorati ai concetti di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno
- riempiti di contenuti maggiormente tassativi e dettagliati rispetto ai preesistenti, al chiaro scopo di
far emergere dall’attività consultiva degli organi locali di autogoverno quello che può essere
definito un vero e proprio profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del
magistrato, così da rendere quanto più possibile ottimale il livello di conoscenza del Consiglio
superiore della magistratura, per tutti i fini istituzionali che tale organo deve perseguire.
Parimenti si registra l’inevitabilità di disciplinare ex novo la procedimentalizzazione della
valutazione, essendosi aggiunto al tradizionale doppio esito, negativo o positivo, un tertium genus,
rappresentato dall’esito “non positivo”, ed essendo state collegate ai giudizi improntati a negatività
le conseguenze, gravi e fortemente invasive per la carriera del magistrato, descritte dai commi 11,
12 e 13 dell’art. 11 del D.lgs. n. 160 del 2006.
L’obiettivo di dettare direttive puntuali e certe è altresì funzionale ad agevolare, per i dirigenti degli
uffici prima e per i Consigli giudiziari poi, l’espletamento dei compiti consultivi, divenuto
necessariamente più gravoso per effetto dell’aumento delle valutazioni da effettuare nell’arco della
carriera del magistrato e dell’accorciamento dei segmenti temporali intercorrenti tra una valutazione
e l’altra.
Ciò posto, si è ritenuto di strutturare la presente circolare in più parti: una prima, di natura
sostanziale, relativa alla disciplina dei parametri di valutazione e dei relativi indicatori; una
seconda, procedimentale, relativa alla disciplina dell’iter amministrativo di valutazione; una terza,
finale, interamente dedicata alla sostanziale integrazione in via di interpretazione della norma
transitoria di cui all’art. 5, c. 2, della l. 30 luglio 2007, n. 111, secondo la quale “Nei confronti dei
magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche
operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata
utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario”.
La Parte I della Circolare
Il Capo I
La circolare disciplina tutte le valutazioni di professionalità previste dalla legge o da altre
disposizioni normative: di conseguenza, i pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione nonché i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura
debbono essere formulati secondo le disposizioni in essa contenute.
Il Capo II
La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio superiore della magistratura acquisito il
parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e tutte le fonti di
conoscenza utili, deve ricostruire con completezza le qualità del magistrato, in modo da evidenziare
in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini,
inquadrando le stesse nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
A tal fine, tutti i provvedimenti di valutazione di professionalità, e quindi anche i pareri dei Consigli
giudiziari, dovranno procedere ad una indicazione analitica di ciascun parametro di valutazione e
degli elementi di fatto positivi e negativi sui quali sono fondati i giudizi. Per facilitare questa attività
e garantire omogeneità di valutazioni, sono stati predisposti modelli allegati alla presente circolare,
ai quali dovranno uniformarsi i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione
nel formulare i pareri di loro competenza.
Proprio in considerazione della natura e del fondamento delle valutazioni di professionalità, risulta
doveroso fissare due direttive di carattere generale. Da un lato, non potrà tenersi conto degli
elementi che attengono alla sfera privata del magistrato, salvo che gli stessi assumano rilevanza a
fini penali, disciplinari o di fattispecie significative ex art. 2 R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, né
dell’attività di interpretazione delle norme di diritto o della valutazione del fatto o delle prove, e
neppure degli orientamenti politici, ideologici o religiosi dello scrutinato. Dall’altro, invece,
costituirà oggetto di verifica la permanenza di elementi significativi già individuati nelle precedenti
valutazioni.
Il Capo III
L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, costituendo per espressa disposizione della
Costituzione il fondamento e connotato distintivo dell’attività giurisdizionale, sono condizioni che
debbono essere necessariamente presenti in ogni magistrato.
Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti un apposito Capo, in modo da distinguerli dai
parametri di valutazione della professionalità, espressamente previsti dalla legge: capacità,
laboriosità, diligenza e impegno.
La verifica di tali profili risulta imposta anche dalla previsione contenuta nell’art. 11, comma 4, lett.
f) del D.lgs. cit., nella parte in cui è stabilito che le segnalazioni provenienti dal Consiglio
dell’ordine degli Avvocati assumono significatività “sempre che si riferiscano a fatti specifici
incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive
di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di
equilibrio o di preparazione giuridica”.
L’indipendenza deve essere intesa come svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza
condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di
esercizio della giurisdizione. L’imparzialità, invece, si individua nel corretto atteggiamento del
magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali. L’equilibrio, infine, consiste nell’esercizio
della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo
ideologico, politico o religioso.
Dette condizioni costituiscono presupposto imprescindibile per una positiva valutazione di
professionalità. Peraltro, il giudizio sulla loro sussistenza, quando non emergano dati di segno
contrario, dovrà essere espresso con la formula .
Il Capo IV
I parametri in base ai quali debbono essere compiute le valutazioni di professionalità sono
espressamente catalogati dall’art. 11, comma 2, L. n. 111/2007.
La ‘capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto
alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e
di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del
procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità
ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a
cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze
connesse o collegate.
La ‘laboriosità’ si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in
rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di
smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio.
La ‘diligenza’ si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e
nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o
comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste
dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative,
nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza.
L’‘impegno’ si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e
supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore
della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella
partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o
comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato,
nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando
non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della
magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la
quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta.
Il Capo V
La nuova disciplina - dopo aver previsto al comma 2 dell’art. 11 L. n. 111/2007 i parametri di
valutazione - ha anche stabilito, al comma 3, lett. d), della medesima disposizione, la necessità che
il Consiglio superiore della magistratura, individui “indicatori oggettivi per l’acquisizione degli
elementi di cui al comma 2”. In tal modo, è stata positivizzata l’esigenza di fissare, in ordine a
ciascun parametro di valutazione, profili di riferimento precisi e, in quanto tali, idonei a consentire
un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.
Tenuto conto di ciò, si è reputato corretto individuare indicatori che consentissero di verificare
adeguatamente, in relazione a fatti specifici ed oggettivamente delineati, tutti gli aspetti di ciascun
parametro di valutazione, così come analiticamente precisati dalla legge e puntualizzati dalla
presente circolare.
In particolare, per quanto attiene agli indicatori della capacità, si è inteso evitare che l’esame dei
provvedimenti giudiziari e delle attività di indagine si traduca in un sindacato sul merito delle
decisioni o delle scelte investigative: la valutazione di professionalità, infatti, deve avere ad oggetto
esclusivamente la correttezza della metodologia impiegata, poiché altrimenti interferirebbe con
l’indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun magistrato. Di conseguenza, la verifica
circa l’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi
o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure
cautelari, non deve essere compiuta in termini rigorosamente numerici, ma solo in quanto “presenti
caratteri di significativa anomalia”, valutata anche alla luce di criteri qualitativi: si pensi, ad
esempio, alla vicenda di una pluralità di controversie ‘seriali’ in materia di previdenza decise nel
rispetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che venga poi modificato nelle more dei
giudizi di impugnazione; in tal caso, l’elevato numero di riforme non può certamente ritenersi
“significativo”, perché spiegabile alla luce di una ‘sopravvenienza’ non controllabile dal magistrato
in valutazione. D’altro canto, per ragioni di coerenza con la scelta affermata nel Capo 22 bis della
Circolare sugli Incarichi extra-giudiziari (“Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai
fini del giudizio di professionalità”), lo svolgimento di attività qualificabili nell’ambito di questa
tipologia non è stato in alcun modo considerato un indicatore rilevante ai fini del giudizio sulla
capacità.
Per quanto riguarda, invece, gli indicatori della laboriosità, si è tenuto conto che il mero raffronto
della produzione di ciascun magistrato con la media dei provvedimenti emessi dagli altri magistrati
appartenenti al medesimo ufficio dello scrutinato ed assegnati a funzioni omogenee, avrebbe potuto
indurre, in qualche caso, a scelte di ‘rallentamento coordinato’ e, in altri casi, a valutazioni ingiuste.
Si è perciò stabilito che il raffronto della produzione del singolo con quella media dell’ufficio di
appartenenza deve essere compiuto anche tenendo conto dell’eventuale assegnazione del magistrato
alle sezioni distaccate, dei flussi in entrata degli affari, della complessità dei procedimenti e dei
processi assegnati (si pensi, in particolare, ai maxi-processi), delle attività di collaborazione alla
gestione dell’ufficio (si pensi ai titolari di uffici semidirettivi), delle attività istituzionali,
dell’espletamento di incarichi di natura obbligatoria (si pensi a coloro che sono designati a
comporre le commissioni per l’esame di avvocato), di esoneri dal lavoro giudiziario (quali quelli
concessi ai componenti del Consiglio giudiziario o ai referenti per l’informatica), di assenze dal
lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (dovranno ovviamente essere presi in
considerazione, tra gli altri, i congedi parentali, nonché le aspettative per motivi di salute o di
famiglia). Si è inoltre previsto che il rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi
potrà essere valutato solo in caso di segnalazioni e rilievi specifici, sia perché, allo stato, non
esistono adeguati strumenti di ‘misurazione’ di tempi accettabili, sia soprattutto perché, in molti
casi, un procedimento o un processo possono essere trattati da più magistrati che si succedono tra
loro nel tempo.
Per ciò che si riferisce alla diligenza, poi, si è precisato che il rispetto dei termini per la redazione e
il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, deve essere
considerato “alla luce della complessiva situazione degli uffici”, al fine di consentire
l’apprezzamento di situazioni particolari e di evitare giudizi positivi o negativi ancorati
esclusivamente a dati numerici.
Per quanto riguarda l’impegno, infine, si è specificato che i corsi di aggiornamento ai quali il
magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare, fino al
momento in cui non inizierà ad operare la Scuola superiore della magistratura, sono quelli
organizzati dal Consiglio superiore della magistratura.
Il Capo VI
La riforma ha regolamentato anche la valutazione di professionalità relativa ai magistrati fuori
ruolo, stabilendo (cfr, il nuovo testo del comma 16 dell’art. 11 del D.lgs. n. 160/2006) che per
questi si applicano “i parametri contenuti nel comma 2” e che “il parere è espresso sulla base della
relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di
ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla
professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta”. Da tali previsioni, si evince chiaramente
che, per i magistrati fuori ruolo, il richiamo alla disciplina generale è stato compiuto esplicitamente
in relazione ai soli parametri di valutazione, ma non anche agli indicatori. Tale limite di operatività
alla disciplina generale, del resto, è del tutto comprensibile se si considera, da un lato, che gli
indicatori elaborati con riferimento all’attività giurisdizionale non possono essere facilmente
applicati ad attività non giurisdizionali e, dall’altro, che, attesa la pluralità di funzioni alle quali
possono essere destinati i magistrati fuori ruolo, è impossibile delineare un catalogo di indicatori ad
hoc.
Peraltro, proprio alla luce della peculiarità delle funzioni svolte dai magistrati fuori ruolo, si è
deciso di puntualizzare che anche la disciplina sui parametri di valutazione si applica in quanto
compatibile. Si consideri, infatti, a titolo di esempio, la posizione dei magistrati destinati ad
incarichi amministrativi: la loro capacità non potrà mai essere valutata in relazione al possesso delle
tecniche di argomentazione e di indagine o all’esito degli affari o alla conduzione dell’udienza.
Il Capo VII
La legge non contiene una disciplina organica in ordine alle fonti di conoscenza e, più in dettaglio,
alla documentazione relativa alle valutazioni di professionalità.
In linea generale, alla luce dell’assenza di un principio di tipicità delle fonti e dei documenti
utilizzabili, e al fine di garantire la massima completezza della valutazione, si è stabilito di
consentire “l’utilizzazione di ogni atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi
all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato”.
Ovviamente, per evitare ogni possibile equivoco, allo scopo di tutelare indiscutibili esigenze di
garanzia dello scrutinato e di obiettività della valutazione, si è anche esplicitato l’assoluto divieto di
impiegare fonti anonime e voci correnti.
Peraltro, si è reputato utile fornire una dettagliata indicazione delle fonti di conoscenza e della
documentazione acquisibile nel corso del procedimento, in modo da fornire agli organi deputati al
giudizio di professionalità un elenco degli atti che, in relazione a ciascun parametro, consentono
un’adeguata valutazione.
Si è pertanto precisato che la documentazione rilevante che può essere reperita presso il Consiglio
superiore della magistratura è quella inserita nel fascicolo personale del magistrato, nonché quella
esistente presso le Segreterie della Prima Commissione referente e della Sezione disciplinare,
ovviamente se non coperta da segreto, mentre la documentazione rilevante reperibile presso il
Ministero della giustizia consiste nelle relazioni ispettive.
Si è inoltre stabilito che, con riferimento (1) alla complessità dei procedimenti e dei processi trattati,
(2) all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, (3) al livello dei
contributi in camera di consiglio, (4) all’attitudine ad organizzare il lavoro, (5) alla collaborazione
nella gestione dell’ufficio su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del
gruppo di lavoro, (6) all’espletamento delle attività istituzionali e di incarichi giudiziari ed extragiudiziari,
(7) al rispetto degli impegni prefissati, (8) alla partecipazione alle riunioni previste
dall’Ordinamento giudiziario, (9) alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze,
nonché (10) alla consistenza della collaborazione per la soluzione dei problemi di tipo organizzativo
e giuridico, gli elementi di valutazione sono rappresentati dall’indicazione del dirigente dell’ufficio.
Il Capo VIII
L’art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 160/2006 prevede che la valutazione deve essere compiuta
analiticamente, in relazione a ciascuno dei parametri di valutazione di cui al comma 2 (capacità,
laboriosità, diligenza e impegno); poi, senza aggiungere alcuna ulteriore specificazione, si limita a
prendere in considerazione le conseguenze nei casi in cui le valutazioni in ordine a ciascuno dei
predetti parametri risultino di ‘sufficienza’, ‘carenza’ e ‘grave carenza’.
Alla luce di tale disposizione, si è ritenuto corretto distinguere, innanzitutto, tra il giudizio sulle
‘condizioni’ di indipendenza, di imparzialità e di equilibrio, che indiscutibilmente “costituiscono
elementi essenziali di valutazione dell’attività professionale”, e i giudizi in materia di capacità,
laboriosità, diligenza e impegno.
Con riferimento al primo, infatti, l’assenza di specifiche prescrizioni legislative e l’indefettibile
sussistenza delle tre ‘condizioni’ quale presupposto per un credibile esercizio della funzione
giurisdizionale hanno indotto a prevedere risultati di giudizio più netti di quelli previsti per i
parametri di cui al comma 2 dell’art. 11. L’indipendenza e l’imparzialità, infatti, o sussistono o non
sussistono e non appare praticabile la formulazione di un giudizio di ‘carenza’ diversificato rispetto
a quello di ‘grave carenza’. Evidentemente, poi, mentre il giudizio ‘positivo’ viene normalmente
espresso con la formula , il giudizio negativo deve essere ancorato alla gravità
del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato, anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel
tempo sulla credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato.
Con riferimento ai secondi, il termine di riferimento della valutazione è stato individuato nei
risultati desumibili alla luce degli indicatori: questi, infatti, come si è già evidenziato in precedenza,
sono stati previsti per garantire l’acquisizione di elementi precisi e idonei a consentire un giudizio
analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati. Si è, inoltre, ritenuto di prevedere un
giudizio ‘positivo’ (da intendersi quale categoria generale ricomprendente tutti gli esiti favorevoli
delle valutazioni, in particolare sia il giudizio “sufficiente” previsto espressamente dall’art. 11
comma 9 D.lgs. 160/06, sia ogni altro esito) e si è proceduto a specificare dettagliatamente quali
sono le condizioni rilevanti ai fini della valutazione sul singolo parametro.
In particolare, per quanto riguarda il parametro della capacità, il giudizio è ‘positivo’ se sussistono
le seguenti condizioni: (a) i provvedimenti esaminati sono connotati da chiarezza, completezza
espositiva e capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, oltre che da congruità
in relazione ai problemi processuali o investigativi affrontati, e, per i magistrati inquirenti, le
tecniche di indagine impiegate risultano improntate a correttezza; (b) le conoscenze informatiche
dirette alla redazione dei provvedimenti ed al miglioramento dell’efficacia dell’attività giudiziaria
sono adeguate; (c) i contributi offerti in camera di consiglio sono qualitativamente accettabili; (d)
l’organizzazione del lavoro è improntata a criteri di efficienza e di efficacia; (e) la verifica sull’esito
degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento non evidenzia situazioni “di
significativa anomalia” anche alla luce di criteri qualitativi; (f) non risultano violazioni di norme
giuridiche, né errori di fatto rilevanti in sede disciplinare o di responsabilità civile dei magistrati; (g)
le modalità di gestione delle udienze sono corrette e improntate al rispetto dei diritti delle parti; (h)
nei magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, la capacità di rapportarsi con gli
uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento è efficace, autorevole e collaborativa.
E’, invece, ‘carente’ se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur
senza mancare del tutto. E’, infine, ‘gravemente carente’ se manca del tutto una delle predette
condizioni o se difettano significativamente almeno due di esse.
Per quanto attiene al parametro della laboriosità, il giudizio è ‘positivo’ se sussistono le seguenti
condizioni: (a) la produzione di ciascun magistrato è in linea con la media dei provvedimenti emessi
dagli altri magistrati appartenenti al medesimo ufficio dello scrutinato ed assegnati a funzioni
omogenee, calcolata con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti per ognuno degli anni in
valutazione; (b) non vi sono rilievi di natura disciplinare e contabile in relazione ai tempi di
trattazione dei procedimenti e dei processi; (c) è adeguata la collaborazione fornita all’interno
dell’ufficio. Peraltro, al fine di evitare, da un lato, la ‘ratifica’ di tendenze a rallentamenti coordinati
da parte di tutti i magistrati appartenenti ad uno stesso ufficio ed assegnati a funzioni omogenee e,
dall’altro, valutazioni ingiustamente ‘punitive’ perché non rispondenti alla realtà, si è espressamente
precisato che il raffronto della produzione del singolo con quella media dell’ufficio di appartenenza
deve essere compiuto anche tenendo conto anche di quei criteri meglio specificati sub Capo IV. Il
giudizio di laboriosità, poi, sarà ‘carente’ se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo
significativo, pur senza mancare del tutto. Sarà, invece, ‘gravemente carente’ se manca del tutto una
delle predette condizioni o se difettano significativamente almeno due di esse.
In ordine al parametro della diligenza, il giudizio è ‘positivo’ se sussistono le seguenti condizioni:
(a) risulta adeguato il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, salvo
l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze per motivi di
salute); (b) i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o
comunque per il compimento delle attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o
sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro, degli standard degli altri
magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni, e di altre situazioni obiettivamente
giustificabili (quali, ad esempio, le assenze autorizzate in conformità della disciplina di ordinamento
giudiziario o l’eccezionale complessità di particolari provvedimenti da redigere); (c) è assidua la
partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario, salvo l’esistenza di ragioni
obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze per motivi di salute). Il giudizio è,
invece, ‘carente’ se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur senza
mancare del tutto. E’, infine, ‘gravemente carente’ se manca del tutto una delle predette condizioni
o se difettano significativamente almeno due di esse.
In relazione al parametro dell’impegno, il giudizio è ‘positivo’ se sussistono le seguenti condizioni:
(a) è stata fornita adeguata disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie per il
funzionamento dell’ufficio; (b) è stata presentata almeno una domanda di partecipazione all’anno ai
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, nelle more, dal
Consiglio superiore della magistratura, e si è registrata la partecipazione ai corsi in ordine ai quali è
intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative
obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze per motivi di salute); (c) è stata fornita
adeguata collaborazione alle richieste del dirigente dell’ufficio o del coordinatore della posizione
tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e
giuridico, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili. Il giudizio è, invece, ‘carente’ se
anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur senza mancare del tutto.
E’, infine, ‘gravemente carente’ se manca del tutto una delle predette condizioni o se difettano
significativamente almeno due di esse.
Il Capo IX
Atteso l’inequivocabile disposto dell’art. 11, comma 9, D.lgs. n. 160/2006, il giudizio complessivo
di professionalità sarà positivo solo quando risultano positivi tutti i parametri di valutazione.
Ovviamente, premessa indispensabile per un giudizio positivo sarà la positiva valutazione in ordine
alle condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Il Capo X
Si è stabilito che il giudizio complessivo di professionalità ‘non positivo’ presuppone che uno o più
dei quattro parametri di valutazione risulti carente, o solo uno di essi, risulti ‘gravemente carente’.
Peraltro, siccome l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio sono condizioni necessarie per
l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Capo III), si è stabilito che, per conseguire una valutazione
di professionalità ‘non positiva’, è comunque necessario ottenere un giudizio positivo in ordine ai
profili di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Il Capo XI
Il giudizio sarà negativo quando risulta negativo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o
dell’equilibrio; quando risultino ‘gravemente carenti’ due o più dei parametri di valutazione di cui
all’art. 11, comma 2, D.lgs. n. 111/2007; infine quando, dopo un giudizio di professionalità ‘non
positivo’, perduri per il secondo anno la valutazione di ‘carente’ in ordine al medesimo parametro.
Il Capo XII
Circa il rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali pendenti, la
circolare ha previsto due distinte modalità di comportamento della Quarta Commissione del
Consiglio. Quest’ultima ha, infatti, in prima battuta l’obbligo di sospendere la procedura di
valutazione di professionalità laddove il magistrato sia stato sospeso in via obbligatoria dalle
funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 21, D.L.vo n. 109/2006, in quanto sottoposto a misura
cautelare personale nell’ambito di un procedimento penale, sia stato sospeso in via facoltativa dalle
funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22, D.Lvo n. 109/2006, in quanto sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo, oppure sia stato sospeso in via facoltativa dalle
funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22 D.L.vo n. 109/2006, in quanto sottoposto a
procedimento disciplinare.
Viceversa l’obbligo di sospensione della valutazione cede il passo ad una mera facoltà di
sospensione della valutazione, chiaramente all’esito di una scelta di tipo discrezionale e mediante
provvedimento motivato, laddove si registri la pendenza di un processo penale e/o disciplinare
nonché nelle ipotesi di formale apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art.
2 R.D.Lgs. n. 511/1946. In tali casi è evidente che la previsione di un altro obbligo di sospensione
sarebbe parsa eccessiva, attesa l’ovvia opportunità di lasciare alla Commissione uno spazio di
esame sulla gravità e sulla natura dei comportamenti ascritti al magistrato.
Parte II
Capi XIII-XVIII
Il procedimento – I commi da 4 a 15 dell’art. 11 L. n. 111/2007 disciplinano il procedimento in cui
si articola la valutazione di professionalità, procedimento che si compone di una pluralità di fasi,
alcune delle quali meramente eventuali: in considerazione di ciò, si è ritenuto necessario procedere
anche ad una regolamentazione di dettaglio del procedimento per la formulazione dei pareri per le
valutazioni di professionalità alla luce delle novità introdotte dalla normazione primaria.
La presente disciplina si prefigge l’obiettivo di meglio valorizzare l’aspetto della
procedimentalizzazione dell’attività valutativa, per esaltare quei momenti che possono utilmente
contribuire all’accertamento, consentendo anche al magistrato in valutazione di fornire un adeguato
e corretto apporto al processo conoscitivo. Allo stesso tempo si intende esercitare un controllo più
efficace sulle attività complessivamente svolte dal magistrato in valutazione, affinché vengano posti
in risalto l’impegno e soprattutto la funzione giurisdizionale in concreto esercitata (i cc.dd. mestieri
del giudice), evitando rischi di compromissione dell’indipendenza del magistrato e della
funzionalità del servizio.
L’introduzione di una specifica disciplina sul procedimento, nascente dall’esperienza applicativa,
vale, pertanto, non solo ad adeguare l’efficacia della novità normativa sul piano operativo e a
facilitare l’attività valutativa del Consiglio superiore della magistratura all’atto dell’attribuzione
delle nuove qualifiche, ma anche ad articolare una disciplina quanto più possibile omogenea delle
varie fasi di acquisizione degli elementi di giudizio.
§ 1. L’avvio di procedimento e l’intervento del Consiglio giudiziario – L’art. 11 L. n. 111/07, al
primo comma, prevede la sottoposizione di tutti i magistrati a valutazione di professionalità ogni
quadriennio: la disposizione va intesa nel senso che il procedimento per le sette valutazioni di
professionalità debba sempre essere avviato di ufficio. Al fine di consentire una tempestiva
valutazione, il Consiglio superiore della magistratura già nel corso dell’anno precedente alla
maturazione del periodo in valutazione comunicherà ai Consigli giudiziari territorialmente
competenti i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo matura uno dei sette
quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità (v. capo XI della circolare).
Particolare attenzione è, inoltre, stata prestata alla disciplina del rapporto informativo, che deve
essere redatto a cura dei dirigenti degli uffici (al capo XIV), e del parere del Consiglio giudiziario,
nonché ai documenti acquisibili al fine di assumere le informazioni, nella prospettiva di assicurare
massima trasparenza al procedimento valutativo, tenuto conto del notevole ampliamento degli
elementi di giudizio necessari per la formulazione della valutazione finale e della esigenza di
garantire all’interessato la facoltà di interloquire.
Del resto, nel procedimento valutativo potrebbero trovare ingresso episodi anche lontani nel tempo,
occorsi fino ad un quadriennio precedente. È stata, quindi, dettata la normativa di attuazione della
previsione di cui alla lettera f) del comma IV del nuovo articolo 11 D.lgs. 160/06 ove si indicano tra
gli atti da acquisire e valutare anche “il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i
quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni
pervenute dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici
incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive
di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di
equilibrio o di preparazione giuridica”. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del
Consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al Consiglio giudiziario dal Presidente della
Corte di appello o dal Procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di
sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio
superiore della magistratura.
Le fonti conoscitive tipiche, di cui al capo VII, possono essere ulteriormente integrate anche da
iniziative istruttorie non tipizzate. In particolare, ai sensi del comma V dell’art. 11 L. n. 111/07,
riportato al punto 2 del capo XV, “il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti
specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell’ordine degli
avvocati, dandone tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto di avere copia
degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta”.
Nella sostanza, è escluso che nel regime generale di disciplina del procedimento di valutazione vi
sia la possibilità di dare ingresso a fatti c.d. a sorpresa, senza sollecitare un contraddittorio con
l’interessato. Di qui la espressa previsione al capo XV punto 3) delle audizione fra le fonti di
conoscenza.
Costituisce una fase meramente eventuale quella prevista dal comma 7 dell’art. 11 legge n.
111/2007, ai sensi del quale il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del Consiglio
giudiziario può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni chiedendo
di essere ascoltato personalmente. Tale atto segna l’avvio di una fase procedimentale caratterizzata
da una serie di garanzie a tutela del magistrato interessato e disciplinate al capo XVII, punto 3, della
circolare.
Ulteriore innovazione è rappresentata dalle relazioni che i dirigenti degli uffici entro il mese di
febbraio di ciascun anno dovranno inviare ai Consigli giudiziari, unitamente alle statistiche
comparate, riguardanti l’andamento generale dell’ufficio, documenti che dovranno essere conservati
(evidentemente al fine di esprimere più ponderate valutazioni di professionalità) presso la segreteria
del Consiglio giudiziario, ai sensi del capo XIV punto 4), unitamente a pareri attitudinali.
La valutazione del Consiglio superiore della magistratura – Da ultimo, il > Consiglio superiore della
magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere e della
documentazione allegata, nonché delle risultanze delle ispezioni ordinarie e di tutti gli elementi di
conoscenza ulteriori che ritenga di assumere, come previsto dal capo XVII.
Per quanto concerne il rapporto intercorrente fra parere del Consiglio giudiziario e delibera del
Consiglio superiore della magistratura, deve ritenersi che tale ultimo organo possa esprimersi in
senso contrario rispetto al parere stesso, atteso che la valutazione di professionalità si configura
come decisione riferibile in via esclusiva all’organo di autogoverno. Conferma di questa
conclusione può trarsi dalla già richiamata possibilità espressamente riconosciuta al Consiglio
superiore della magistratura di procedere a ulteriori atti di carattere istruttorio da cui trarre nuovi
elementi conoscitivi e valutativi.
Le previsioni di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 11 legge n. 111/2007 forniscono importanti
indicazioni anche con riferimento al contenuto della deliberazione del Consiglio superiore.
In attuazione di tali norme, è stato previsto che il procedimento può concludersi con tre possibili
esiti, da cui discendono differenti conseguenze, regolamentate in dettaglio nei capi XVII e XVIII.
a) Giudizio positivo. Il giudizio di professionalità è positivo quando la valutazione è positiva in
relazione a tutti i parametri esaminati. In questo caso il magistrato consegue la valutazione
della professionalità, con conseguente aumento stipendiale e acquisizione della
legittimazione a svolgere funzioni diverse.
b) Giudizio non positivo. Qualora, invece, vi siano delle carenze, ai sensi del capo X il giudizio
è non positivo. In questa ipotesi, dopo un anno il Consiglio superiore della magistratura
procede a una nuova valutazione di professionalità, acquisendo un nuovo parere del
Consiglio giudiziario.
c) Giudizio negativo. Se emergono gravi carenze, ai sensi dei Capi VIII e XI, la valutazione di
professionalità si concluderà con un giudizio negativo. In tal caso, la delibera deve indicare
espressamente i parametri deficitari e specificare se il magistrato debba eventualmente
partecipare a corsi di riqualificazione professionale, indicandone la natura ed il numero; se il
magistrato sia inidoneo all’esercizio di particolari funzioni e se, in tal caso, si imponga
un’assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione; se si imponga
l’esclusione dall’accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche,
indicandone la natura. Copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della
magistratura, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, o alle articolazioni consiliari
competenti per l’ulteriore corso.
Il Consiglio superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio
trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione
negativa. Qualora la seconda valutazione del Consiglio superiore abbia esito negativo, il
magistrato è dispensato dal servizio.
Al riguardo deve osservarsi che i commi 11 e 13 dell’art. 11 legge n. 111/2007 stabiliscono
che il magistrato sia previamente sentito, nell’ipotesi in cui alla prima valutazione negativa
consegua l’assegnazione a diversa funzione o l’inidoneità ad incarichi direttivi o
semidirettivi o a specifiche funzioni, o ancora nell’ipotesi in cui il Consiglio superiore debba
esprimere un secondo giudizio negativo.
In attuazione di tali previsioni, il Capo XVIII prevede l’applicazione di una procedura c.d.
“garantita”, che gli consenta la previa conoscenza degli elementi che fondano il giudizio di
inidoneità e degli atti a disposizione del Consiglio superiore della magistratura, la possibilità
di godere di termini a difesa, l’assistenza di altro magistrato, la possibilità di esporre le
proprie ragioni nell’(obbligatoria) audizione ed attraverso memorie e produzioni
documentali.
Infine, è stato previsto che la delibera del Consiglio superiore della magistratura, concernendo lo
status del magistrato, deve essere trasmessa al Ministero della giustizia affinché adotti il relativo
decreto. Tale atto va inserito nel fascicolo personale del magistrato, essendo destinato a costituire
elemento di valutazione ai fini di ogni altro provvedimento riguardante lo stesso magistrato.
CAPO XIX
Si è mantenuta la previsione relativa alla formulazione dei pareri parziali da parte dei Consigli
giudiziari, con le limitazioni che seguono. Il Consiglio giudiziario esprime parere parziale solo nel
caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, che sia intervenuto oltre due anni dopo
l’ultima valutazione di professionalità. In tale ipotesi, si è ritenuto di assegnare al Consiglio
giudiziario del distretto ove il magistrato ha in prevalenza esercitato le funzioni giudiziarie nel corso
del quadriennio, la redazione del parere funzionale alla valutazione di professionalità.
Negli altri casi, il Consiglio giudiziario non è tenuto ad esprimere alcun parere, salvo quanto
previsto nelle disposizioni transitorie della presente circolare.
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO XX
1. L’applicazione dei criteri di valutazione della professionalità previsti dal D.L.vo n.
260/2006, e successive modificazioni, nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in
vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario,
pone rilevanti problemi di diritto intertemporale.
Il principale problema si è posto con riferimento all’inquadramento da riconoscere a tutti i
magistrati che avevano già maturato almeno quattro anni di servizio al giorno di entrata in vigore
della legge n. 111/2007, per il periodo compreso tra questa data e quella in cui viene a compimento
la prima concreta valutazione di professionalità. Si è considerato che questo periodo avrebbe potuto
essere particolarmente lungo (si pensi ai magistrati che abbiano iniziato il quadriennio di
valutazione qualche mese o addirittura qualche giorno prima dell’entrata in vigore della legge e che
pertanto saranno sottoposti alla prima valutazione solo nei primi mesi del 2011) e causa di ingiuste
sperequazioni tra i magistrati, atteso che il ritardato riconoscimento delle nuove valutazioni di
professionalità determina rilevanti conseguenze, ai fini della legittimazione a partecipare a concorsi
per il conferimento di particolari funzioni giudiziarie o per il godimento dell’ordinaria progressione
economica.
Si è esclusa l’ipotesi, non realistica, di risolvere il problema dell’esatto inquadramento degli
appartenenti all’ordine giudiziario che avevano già maturato i quattro anni di servizio al giorno di
entrata in vigore della legge n. 111/2007, sottoponendo costoro ad immediata valutazione. In tal
caso, infatti, la valutazione avrebbe riguardato circa 8.000 magistrati.
Neppure si è ritenuto di adottare il meccanismo della mera equiparazione tra qualifiche
conseguite alla luce delle leggi previgenti e classi di valutazione di professionalità secondo la
disciplina attuale (ad esempio, riconoscendo a colui che ha ottenuto la dichiarazione di idoneità alla
nomina a magistrato di cassazione la quinta valutazione di professionalità, qualifiche entrambe
conseguibili dopo venti anni di servizio). In tal caso, sarebbero stati comunque da valutare 3.740
magistrati atteso che la mera equiparazione non risolve il problema delle classi di valutazione
intermedie, quali la seconda la terza la quarta e la sesta, che in base al periodo di servizio prestato
dovrebbero essere già riconosciute.
Si è, quindi, posto mano ad una articolata disciplina transitoria, che individua un rigoroso
meccanismo finalizzato al riconoscimento, ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore
della L. n. 111/2007, della valutazione di professionalità corrispondente all’anzianità effettivamente
raggiunta; e si è stabilito di dare corso alle valutazioni di professionalità, al momento della
maturazione del primo quadriennio utile maturato da ciascun magistrato successivamente al 30
luglio 2007.
In applicazione della norma transitoria di cui all’art. 5, comma 2, della L. 30 luglio 2007, n.
111, ove è stabilito che “nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo
alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina
come uditore giudiziario”, si è pertanto previsto che i magistrati in servizio alla data di entrata in
vigore della l. 30 luglio 2007, n. 111, debbano essere sottoposti alle valutazioni quadriennali di
professionalità nel momento in cui raggiungono, successivamente al 30 luglio 2007, il quarto (1°
valutazione), l’ottavo (2° valutazione), il dodicesimo (3° valutazione), il sedicesimo (4°
valutazione), il ventesimo (5° valutazione), il ventiquattresimo (6° valutazione) e il ventottesimo
anno di servizio (7° ed ultima valutazione), a decorrere dalla data del decreto di nomina come
uditore giudiziario.
In tal modo, si garantisce che nell’arco del quadriennio a partire dalla data di entrata in vigore
della riforma, tutti i magistrati che non abbiano superato il ventottesimo anno di servizio, e quindi la
settima valutazione di professionalità, vengano valutati alla scadenza decorrente dalla legge n.
111/2007.
La nuova valutazione deve abbracciare il periodo temporale decorrente dall’ultima
valutazione positiva di professionalità. In tal modo, si sono realizzate le condizioni affinché la
valutazione di professionalità riguardi l’attività complessivamente svolta dal magistrato, senza
soluzione di continuità.
2. Onde evitare una inammissibile applicazione retroattiva della nuova disciplina, si è poi
previsto che per la valutazione dell’attività compiuta dal magistrato sino alla data di entrata in
vigore della presente circolare, il Consiglio superiore della magistratura debba applicare la
Circolare n. P-1275/1985 recante Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di
professionalità dei magistrati; e che solo per la valutazione dell’attività posta in essere
successivamente a tale data, vengano in rilievo le disposizioni previste dal D. L.vo 5 aprile 2006, n.
160, e successive modifiche così come disciplinate dalla presente Circolare.
3. Una specifica disposizione è stata dettata per disciplinare la definizione dei procedimenti
di valutazione pendenti alla data del 31 luglio 2007.
I magistrati che, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 111/2007, avevano già
maturato il diritto alla valutazione secondo le previgenti qualifiche di magistrato di tribunale,
magistrato di appello, magistrato di cassazione e magistrato idoneo all’esercizio delle funzioni
direttive superiori, per i quali non sia intervenuta la relativa delibera Consiliare, vengono valutati
sulla base dei criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 recante Criteri per la formulazione dei
pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati.
La stessa disciplina si applica nel caso in cui il magistrato sia stato dichiarato non idoneo
secondo le previgenti qualifiche e sia maturato il periodo biennale (per la qualifica di magistrato di
tribunale e d’appello) o triennale (per le qualifiche di magistrato di cassazione e di funzioni direttive
superiori) per la nuova valutazione, secondo le normative previgenti, entro la data del 31.7.2007.
In caso di esito positivo, al fine di attualizzare le predette valutazioni rispetto alla vigente
disciplina, la delibera – ad eccezione di quella di nomina a magistrato di tribunale - contiene
specifica menzione dell’intervenuto conseguimento, rispettivamente, della terza, con relativa
decorrenza atteso che non vi è coincidenza rispetto alla anzianità di servizio funzionale al
conseguimento della qualifica di magistrato di appello, della quinta e della settima valutazione di
professionalità.
4. Il riconoscimento a ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della L. n.
111/2007 della valutazione di professionalità corrispondente all’anzianità effettivamente raggiunta,
in rapporto alla previsione di cui all’art. 11, D.L.vo n. 160/2006, è stato specificamente disciplinato
nei termini che seguono.
Le nuove fasce di valutazione vengono riconosciute ai magistrati in servizio alla data di
entrata in vigore della L. n. 111/2007, subordinatamente alla ricorrenza di specifiche condizioni
legittimanti.
In particolare, l’inquadramento secondo le valutazioni di professionalità previste dal D.Lvo n.
160/2006 richiede che il magistrato: non sia stato dichiarato inidoneo nell’ultima valutazione di
professionalità ovvero non abbia riportato condanne disciplinari o penali passate in giudicato
successivamente all’ultima valutazione di professionalità. In tali termini, si sono individuati degli
specifici indicatori che consentono di adeguatamente censire i magistrati per i quali possa operare il
meccanismo di riqualificazione. Ai magistrati che non rientrano in alcuna delle previsioni ora
richiamate è immediatamente riconosciuta, ad ogni effetto giuridico ed economico, la
corrispondente valutazione di professionalità prevista dall’art. 11, D. L.vo n. 160/2006, tenuto conto
dell’anzianità di servizio maturata al 31 luglio 2007.
Pertanto, con riferimento a tale data: al magistrato in servizio da almeno quattro anni è
riconosciuta la prima valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da più di otto anni e
meno di dodici è riconosciuta la seconda valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da
più di dodici anni e meno di sedici è riconosciuta la terza valutazione di professionalità; al
magistrato in servizio da più di sedici anni e meno di venti è riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità; al magistrato in servizio da più di venti anni e meno di ventiquattro è riconosciuta la
quinta valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da più di ventiquattro anni e meno di
ventotto è riconosciuta la sesta valutazione di professionalità. Con riferimento al magistrato che ha
maturato ventotto anni di anzianità, trattandosi dell’ultima valutazione di professionalità, si procede
al riconoscimento della settima valutazione di professionalità, qualora risulti già conseguita
l’idoneità alle funzioni direttive superiori; nel caso in cui il magistrato abbia maturato il diritto alla
valutazione secondo le previgenti qualifiche e il procedimento non risulti definito alla data del 31
luglio 2007, si procede a valutazione sulla base dei criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 e la
delibera contiene specifica menzione dell’intervenuto conseguimento della settima valutazione di
professionalità.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni per addivenire al riconoscimento delle fasce di
valutazione previste dal D.L.vo n. 160/2006, il Consiglio provvede all’aggiornamento delle schede
anagrafiche di ogni magistrato, sostituendo alle qualifiche ormai abrogate l’indicazione relativa alla
nuova fascia di anzianità.
5. Con riguardo ai magistrati che abbiano riportato nell’ultima valutazione di professionalità
una dichiarazione di non idoneità, secondo le previgenti qualifiche, non si è ritenuto che essi
possano conseguire la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal
decreto di nomina, secondo il meccanismo di perequazione più sopra individuato. In tali casi, i
magistrati saranno sottoposti a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio decorrente
dalla scadenza del periodo oggetto di valutazione negativa. Detto termine, conforme a quello
previsto dalla legge per il caso di valutazione di professionalità negativa, risulta congruo rispetto
alla necessità di una nuova valutazione (ad es., i magistrati di cui al D.M. 7 luglio 1994, che hanno
maturato il diritto alla qualifica di appello l’8 luglio 2007 e che saranno valutati secondo le norme
previgenti, in caso di dichiarazione di inidoneità, saranno sottoposti a nuova valutazione per il
periodo decorrente dal 9 luglio 2007 sino all’8 luglio 2009).
In tal modo, si garantisce al magistrato escluso dal procedimento di riqualificazione secondo
le nuove fasce di valutazione, un tempestivo scrutinio di professionalità che si verifica utilizzando
le diverse discipline come descritte al n. 2 della presente relazione.
In caso di giudizio positivo, il magistrato consegue la valutazione di professionalità
corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina, ma gravata dell’ulteriore biennio, come
più sopra indicato (per ritornare all’esempio, il magistrato conseguirà nel luglio 2009 la terza
valutazione di professionalità, con un solo anno di anzianità con i relativi benefici economici,
diversamente dai colleghi di concorso che tale valutazione hanno conseguito due anni prima). Il
successivo periodo utile di valutazione quadriennale decorrerà dal 9 luglio 2009.
Se il giudizio è “non positivo” ovvero “negativo”, il Consiglio superiore procede a nuova
valutazione di professionalità secondo la disciplina dettata dai commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell’art.
11, D.L.vo n. 160/2006 e successive modificazioni e dai Capi XV e XVI della presente Circolare.
Trovano così applicazione gli specifici adempimenti, e le correlate garanzie, per il caso di
valutazioni negative, come previsto dalla nuova disciplina.
6. I magistrati che hanno riportato condanne disciplinari o penali, passate in giudicato,
successivamente all’ultima valutazione di professionalità, sono immediatamente sottoposti a una
nuova valutazione per la corrispondente fascia decorrente dal decreto di nomina e conseguibile ai
sensi della disciplina transitoria dettata dalla presente circolare. Si tratta della situazione in cui si
vengono a trovare i magistrati che secondo il meccanismo di perequazione descritto sub 4
conseguirebbero la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal decreto
di nomina. In tali ipotesi, il Consiglio ritiene indispensabile dare immediatamente corso ad una
valutazione che abbia ad oggetto anche il fatto che ha determinato la condanna in sede disciplinare
o penale. In tali casi, se il giudizio risulta positivo, il magistrato conseguirà la valutazione di
professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina; mentre, se il giudizio
sarà non positivo o negativo, si applica la disciplina già dettata in questi casi dalla nuova legge. In
ogni caso la necessità della immediata valutazione non pregiudicherà le legittime aspettative del
magistrato alla partecipazione ai concorsi.
7. Ai fini della valutazione del parametro dell’impegno desunto dalla frequenza nella
partecipazione o nella disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento, si è previsto che fino a
quando i predetti corsi non saranno organizzati dalla istituenda Scuola superiore della magistratura,
vengano in rilievo i corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, anche nell’ambito
della formazione decentrata. Si è in tal modo attualizzata la previsione relativa agli indicatori
dell’impegno del magistrato, sino alla operatività della Scuola superiore della magistratura, istituita
dal D.L.vo 30 gennaio 2006, n. 26. Si osserva che la valorizzazione, a tali fini, delle attività
formative rientranti nel circuito dell’autogoverno, sia in sede centrale che locale, risulta conferente
rispetto alla ratio della disposizione di cui all’art. 11, comma 2, lett. d), D.L.vo n. 160/2006. Ciò
che viene in rilievo, infatti, nel parametro dell’impegno, è la sensibilità del magistrato rispetto al
tema della formazione permanente, che ben può essere dimostrata dalla sua disponibilità a
partecipare ad incontri di studio - o ad altri moduli formativi - organizzati dal Consiglio superiore
della magistratura.
CAPO XXI
Gli indicatori relativi alla capacità organizzativa ed alla laboriosità saranno oggetto di
revisione nel termine di un anno a far data dalla entrata in vigore della presente circolare, pure in
esito all’attività interistituzionale prevista al riguardo dal D.L.vo n. 160/2006, in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati.
Occorre, in particolare, rilevare che nella fase di prima applicazione della presente Circolare
ai richiamati indicatori di rendimento deve essere assegnata una valenza che non può risultare ex se
decisiva, rispetto alla valutazione di professionalità del magistrato; ciò, sino a che gli standard medi
di definizione dei procedimenti non saranno definiti d’intesa con il Ministero della giustizia,
all’esito dei lavori che uno specifico gruppo misto è chiamato a svolgere, sulla base di aree
omogenee individuate in relazione al territorio, alla tipologia dei procedimenti e alla dimensione
degli uffici. Infatti, occorre adeguatamente considerare le molteplici difformità quantitative e
qualitative che traggono origine dalla natura del procedimento, dalle specifiche realtà territoriali
nonché dalla dimensione degli uffici. In tali termini, gli indicatori relativi alla laboriosità
acquisiranno piena valenza solo con l’entrata a regime del richiamato sistema di monitoraggio.
Si è prevista l’abrogazione della Circolare 22 settembre 1999 in materia di verifica periodica
della professionalità dei magistrati, non residuando, alla luce delle disposizioni della circolare,
alcun suo autonomo ambito applicativo.
CAPO XXII
La presente circolare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. La
disciplina transitoria dettata dal Capo XX, volta a disciplinare l’applicazione dei criteri di
valutazione della professionalità previsti dal D.L.vo n. 260/2006, e successive modificazioni, nei
confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111,
rende infatti superflua la previsione di specifici termini di vacatio.
CIRCOLARE IN MATERIA DI “NUOVI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI
PROFESSIONALITA’ DEI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2007, N.
111, RECANTE “MODIFICHE ALLE NORME SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO”
PREMESSA
La presente circolare disciplina tutti i casi in cui la legge o altre disposizioni normative richiedono
valutazioni della professionalità dei magistrati; disciplina in particolare gli elementi, i parametri, la
documentazione ed il procedimento per le valutazioni di professionalità.
PARTE I
CAPO I
I PARERI E LE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’
1. I pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e le valutazioni
di professionalità del Consiglio superiore della magistratura devono essere formulati secondo le
disposizioni seguenti.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità acquisiti il parere del Consiglio
giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la relativa documentazione, le
risultanze delle ispezioni ordinarie e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di
assumere.
2. Il parere deve ricostruire con completezza le qualità del magistrato, al fine di consentire al
Consiglio superiore la conoscenza dettagliata delle caratteristiche professionali, del tipo di lavoro
effettivamente svolto e delle reali attitudini del magistrato medesimo, anche ai fini delle valutazioni
per il tramutamento di funzioni, per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive – salvo
quanto previsto dal capo XXI, punto 1 -, nonché per il conferimento delle funzioni di legittimità.
3. Il parere deve sempre indicare in modo analitico gli elementi di fatto positivi e negativi sui quali
fonda le proprie valutazioni.
4. Ciascun parere deve avvalersi di tutti i parametri che ai sensi delle vigenti disposizioni sono
comunque significativi in ordine alla ricostruzione delle qualità professionali del magistrato.
5. Nelle valutazioni di professionalità successive deve essere verificata la permanenza di elementi
significativi già individuati in quelle precedenti.
6. Gli elementi di valutazione non possono attenere alla sfera privata del magistrato, salvo che siano
provvisti di rilievo ai fini dell’art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, disciplinare o penale; in questi
casi, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione ne verificano
l’incidenza sulle qualità professionali del magistrato, anche con riferimento al profilo dell’attualità
qualora si tratti di elementi relativi a periodi oggetto di pregresse valutazioni.
Gli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato non possono costituire elementi
rilevanti ai fini della valutazione di professionalità.
7. La valutazione di professionalità, riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni
giudicanti o requirenti, non può riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella
di valutazione del fatto e delle prove.
8. I pareri formulati per il conseguimento delle progressive valutazioni di professionalità devono
essere redatti secondo il modello allegato alla presente circolare.
CAPO III
INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ ED EQUILIBRIO NELL’ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI GIURISDIZIONALI
1. Costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali
l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio.
2. L’indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti,
rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della
giurisdizione.
3. L’imparzialità consiste nell’ esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo
rispetto alle parti.
4. L’equilibrio consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e
moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed
ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati.
5. Il giudizio, quando non emergano dati che evidenzino difetti di indipendenza, imparzialità ed
equilibrio, deve essere espresso con la formula “nulla da rilevare”.
CAPO IV
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. I parametri normativi, cui occorre avere riguardo ai fini delle valutazioni di professionalità, sono
individuati nella capacità, nella laboriosità, nella diligenza e nell’impegno.
2. La capacità si desume:
- dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento;
- dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli
affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento;
- dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede;
- dall’idoneità a utilizzare e dirigere i collaboratori e gli ausiliari, nonché a controllarne
l’apporto;
- dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici
giudiziari aventi competenze connesse o collegate.
3. La laboriosità si desume:
- dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati, in rapporto alla tipologia ed
alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;
- dai tempi di smaltimento del lavoro;
- dall’attività di collaborazione svolta nell’ufficio.
4. La diligenza si desume:
- dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti;
- dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il
compimento di attività giudiziarie;
- dalla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e
l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della
giurisprudenza o, nell’ipotesi di presidenti di sezione e di coordinatori di gruppi di lavoro, dalla
periodica convocazione di tali riunioni.
5. L’impegno si desume:
- dalla disponibilità alle sostituzioni di magistrati assenti;
- dalla frequenza della partecipazione o nella disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla disposizione
transitoria;
- dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
CAPO V
INDICATORI DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Gli indicatori dei parametri di valutazione hanno la funzione di consentire un giudizio analitico e
completo, ancorato a criteri predeterminati, in ordine a ciascun parametro.
2. In particolare:
a) gli indicatori della capacità sono costituiti:
- dalla chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei
provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro
congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati, come accertati
dall’esame degli atti acquisiti a campione nonché di quelli, eventualmente, prodotti
dell’interessato; per i magistrati con funzione inquirente, inoltre, dall’impiego di corrette
tecniche di indagine, desumibili dai suindicati atti nonché dal rapporto informativo del capo
dell’ufficio relativamente alla generalità degli affari trattati; per i magistrati requirenti con
funzioni di coordinamento nazionale, anche dalla capacità di rapportarsi in maniera efficace,
autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del
coordinamento, desunta dal rapporto informativo del Procuratore Nazionale Antimafia;
- dalla complessità dei procedimenti e dei processi trattati, in ragione del numero delle parti e
delle questioni giuridiche affrontate, come indicata dai dirigenti degli uffici o dai magistrati
in valutazione;
- dall’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari
emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione
di misure cautelari, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da
valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto
esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati,
rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura degli affari trattati ed
alla evoluzione giurisprudenziale;
- dalle modalità di gestione dell’udienza in termini di corretta conduzione o partecipazione,
nel rispetto dei diritti delle parti, accertata dall’esame dei verbali acquisiti a campione
nonché prodotti dell’interessato, dal rapporto dei dirigenti degli uffici o da eventuali
segnalazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- dal livello dei contributi in camera di consiglio;
- dall’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- dalle conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti ed all’efficace
gestione dell’attività giudiziaria;
- dall’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dimostrato anche attraverso le
pubblicazioni di provvedimenti giudiziari o di altri contributi aventi rilievo scientifico e le
relazioni a convegni giuridici, inserite o comunque inseribili nel fascicolo personale del
magistrato, e che abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario;
b) gli indicatori della laboriosità sono costituiti:
- dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze
del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e
trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed
eventualmente dai magistrati in valutazione;
- dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, individuati, salvo quanto
previsto dalle disposizioni finali della presente circolare, dalla media statistica della
produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed
assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo, come desunta dalle
statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad
ognuno degli anni in valutazione. Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente
ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in
entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle
parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; dell’attività di collaborazione
alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di
incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro
giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, accertato attraverso i
rapporti dei dirigenti degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, le informazioni esistenti presso la
Prima Commissione e presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio
superiore, quelle inserite nel fascicolo personale del magistrato, nonché mediante la verifica
della insussistenza di eventuali rilievi di natura contabile o di giudizi di responsabilità civile;
- dalla collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio, anche su richiesta del
dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, e da questi
segnalata;
c) gli indicatori della diligenza sono costituiti:
- dal rispetto degli impegni prefissati e dal numero di udienze tenute, in relazione a quanto
stabilito dagli organi competenti, verificati sulla base dei dati forniti dai dirigenti degli uffici
ed eventualmente dai magistrati in valutazione;
- dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il
compimento di attività giudiziarie, accertato mediante l’esame dei prospetti statistici
comparati o attraverso le indicazioni dei dirigenti degli uffici, da valutarsi alla luce della
complessiva situazione degli uffici;
- dalla costante partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la
discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza
dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) gli indicatori dell’impegno sono costituiti:
- dalla disponibilità alle sostituzioni, in quanto riconducibili alle applicazioni e supplenze,
previste dalle norme di legge e dalle direttive del Consiglio superiore;
- dal numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura,
salvo quanto previsto dalla norma transitoria, per i quali il magistrato abbia dato la
disponibilità a partecipare o ai quali abbia effettivamente partecipato;
- dalla consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente dell’ufficio o del
coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei
problemi di tipo organizzativo e giuridico, segnalata dai dirigenti degli uffici.
CAPO VI
DISCIPLINA APPLICABILE PER I MAGISTRATI DESTINATI A FUNZIONI NON
GIUDIZIARIE
1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non
giudiziarie, in quanto compatibili, ivi compresi coloro per i quali il parere è formulato dal Consiglio
di amministrazione del Ministero della giustizia.
2. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’Autorità presso cui gli stessi svolgono servizio,
illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre,
purché attinente alla professionalità e che dimostri l’attività in concreto svolta.
CAPO VII
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’.
FONTI DI CONOSCENZA.
1. La documentazione acquisibile ed utilizzabile ai fini della valutazione di professionalità è
costituita:
- dai rapporti dei dirigenti degli uffici;
- dal rapporto informativo annuale del capo dell’ufficio relativamente all’andamento generale
dell’ufficio;
- dalle segnalazioni pervenute al Consiglio giudiziario o ai dirigenti degli uffici dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati competente per territorio;
- dalle informazioni inserite nel fascicolo personale del magistrato;
- dai verbali di audizione del magistrato;
- dai verbali di seduta del Consiglio giudiziario;
- da eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato
in valutazione, acquisiti su specifica richiesta di un componente del Consiglio giudiziario;
- dalla relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto;
- dalle informazioni esistenti presso la Prima Commissione del Consiglio superiore della
magistratura;
- dalle informazioni disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura;
- dalle informazioni disponibili presso il Ministero della giustizia e contenute nelle relazioni
ispettive.
E’ altresì consentita l’utilizzazione di ogni altro atto o documento che fornisca dati obiettivi e
rilevanti relativi all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del
magistrato.
2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nel Capo V in tema di indicatori, sono altresì
utilizzabili:
2.1. Ai fini della valutazione del parametro della capacità, in particolare:
- gli atti acquisiti a campione secondo le indicazioni della Circolare P – 2084 del 1° febbraio
2005, assumendo come periodo di riferimento quello quadriennale, nonché eventualmente
prodotti dall’interessato. Per periodi di valutazione inferiori al quadriennio, resta ferma la
previsione dei quattro bimestri, che andranno individuati dai Consigli giudiziari nell'ambito
del diverso arco temporale di riferimento;
- la segnalazione dei dirigenti degli uffici, ed eventualmente dei magistrati in valutazione,
sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e
delle questioni giuridiche affrontate;
- la comunicazione dei dirigenti degli uffici circa l’eventuale riforma o non accoglimento,
nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o
richiesti, relativi all’adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedimentali o
processuali, da redigersi esclusivamente nel caso in cui risulti significativo il rapporto tra
provvedimenti adottati e quelli non confermati;
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le modalità indicate nella Circolare P –
2084 del 1° febbraio 2005 e modifiche che saranno successivamente approvate;
- la segnalazione del dirigente dell’ufficio relativamente al livello dei contributi in camera di
consiglio;
- la segnalazione del dirigente dell’ufficio in merito all’attitudine del magistrato ad
organizzare il proprio lavoro;
- la segnalazione del dirigente dell’ufficio in merito alle conoscenze informatiche;
- le pubblicazioni scientifiche e le relazioni a convegni giuridici, ove inserite o comunque
inseribili nel fascicolo personale del magistrato;
- la segnalazione del Procuratore nazionale antimafia, per i magistrati requirenti con funzioni
di coordinamento nazionale, in ordine alla capacità di rapportarsi in maniera efficace,
autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari ed i magistrati destinatari del
coordinamento.
2.2. Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità, in particolare:
- il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno
del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell’ufficio assegnati a
funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei;
- il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti dal magistrato in
valutazione e dagli altri magistrati dell’ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro
omogenei per ciascuno dei due anni precedenti ad ognuno degli anni in valutazione;
- l’indicazione dei dirigenti degli uffici sulla complessità dei procedimenti e dei processi
trattati dal magistrato in valutazione in ragione del numero delle parti o delle questioni
giuridiche affrontate, sull’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio,
sull’espletamento di attività istituzionale o degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari di
natura obbligatoria svolti dal magistrato in valutazione;
- l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla collaborazione prestata su richiesta dal
dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro.
2.3. Ai fini della valutazione del parametro della diligenza, in particolare:
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed
agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- l’indicazione dei dirigenti degli uffici sul rispetto degli impegni prefissati;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei
provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla partecipazione alle riunioni previste
dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni
legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza.
2.4. Ai fini della valutazione del parametro dell’impegno, in particolare:
- l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, in quanto
riconducibili alle applicazioni e supplenze previste da norme di legge e dalle direttive del
Consiglio superiore;
- l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla consistenza delle collaborazioni prestate
per la soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico con contestuale segnalazione
di quelle richieste dal dirigente dell’ufficio o dal coordinatore della posizione tabellare o del
gruppo di lavoro;
- le domande di partecipazione agli incontri di studio di cui al Capo V della presente circolare
o l’attestazione relativa all’effettiva partecipazione ai medesimi.
3. È vietato l’utilizzo di fonti anonime e di voci correnti.
CAPO VIII
CRITERI DI GIUDIZIO IN RELAZIONE AI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio del magistrato è ‘positivo’ quando
il giudizio è espresso con la formula ‘nulla da rilevare’, come stabilito dal Capo III, punto 5, della
presente circolare.
1.1. Il giudizio ‘negativo’ in ordine a tale profilo è determinato dalla gravità del fatto o dei fatti
ascrivibili al magistrato. La gravità del fatto o dei fatti va valutata anche alla luce delle possibili
ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte
del magistrato.
2. Il parametro della capacità può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
2.1. É ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:
- sono accertate, nei provvedimenti esaminati, la chiarezza, la completezza espositiva e la
capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto e di diritto e la loro congruità in
relazione ai problemi processuali o investigativi affrontati, nonché, per i magistrati
inquirenti, anche l’utilizzazione di corrette tecniche di indagine;
- sono accertate le conoscenze informatiche dirette alla redazione dei provvedimenti ed al
miglioramento dell’efficacia dell’attività giudiziaria;
- è accertata la qualità dei contributi in camera di consiglio;
- è accertata l’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- non risulta che una parte significativa dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e
relativi all’adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedimentali o
processuali, ha ricevuto un esito negativo nelle successive fasi o nei gradi del procedimento,
per ragioni addebitabili al magistrato in valutazione;
- non risultano violazioni di norme giuridiche e errori di fatto rilevanti in sede disciplinare o
di responsabilità civile dei magistrati;
- sono accertati, nei verbali esaminati, modalità di corretta gestione dell’udienza improntate al
rispetto dei diritti delle parti;
- per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale è accertata la capacità di
rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i
magistrati destinatari del coordinamento.
2.2 E’ ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di
cui sopra.
2.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando
difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.
3. Il parametro della laboriosità può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
3.1. É ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:
- sono rispettati gli standard medi di definizione dei procedimenti, individuati, salvo quanto
previsto dalle disposizioni finali della presente circolare, dalla media statistica della
produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed
assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo, come desunta dalle
statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad
ognuno degli anni in valutazione. Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente
ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in
entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle
parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; dell’attività di collaborazione
alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di
incarichi di natura obbligatoria ; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;
- non sussistono rilievi di natura disciplinare o contabile in relazione ai tempi di trattazione
dei procedimenti e dei processi;
- risulta adeguata la collaborazione fornita all’interno dell’ufficio, su richiesta del dirigente o
del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, salva l’esistenza di ragioni
obiettivamente giustificabili.
3.2. È “carente” quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di
cui sopra.
3.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando
difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.
4. Il parametro della diligenza può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
4.1. E’ ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:
- si registra un apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati,
salva l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili;
- i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o
comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge
o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli
altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salvo
che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili;
- risulta l’assidua partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la
discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza
dell’evoluzione della giurisprudenza, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente
giustificabili.
4.2. E’ ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di
cui sopra.
4.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando
difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.
5. Il parametro dell’impegno può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
5.1. E’ ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:
- è stata fornita adeguata disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze, necessarie al
funzionamento dell’ufficio;
- è stata presentata almeno una domanda di partecipazione all’anno ai corsi di aggiornamento
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla normativa
transitoria, e si è registrata la partecipazione ai corsi in ordine ai quali è intervenuto
provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente
giustificabili;
- è stata fornita adeguata collaborazione alle richieste del dirigente dell’ufficio o del
coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei
problemi di tipo organizzativo e giuridico, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente
giustificabili.
5.2. E’ ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di
cui sopra.
5.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando
difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.
CAPO IX
VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ POSITIVA
1. Il giudizio di professionalità è ‘positivo’ quando risultano positivi tutti i parametri di valutazione.
CAPO X
VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ NON POSITIVA
Il giudizio di professionalità è ‘non positivo’ quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) uno o più parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno) risultino carenti;
b) uno solo dei parametri sia giudicato ‘gravemente carente’;
c) siano comunque positivi i profili dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio.
CAPO XI
VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ NEGATIVA
1. Il giudizio di professionalità è ‘negativo’ quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta negativo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio;
b) risultano ‘gravemente carenti’ due o più degli altri parametri (capacità, laboriosità, diligenza
e impegno);
c) dopo un giudizio di professionalità ‘non positivo’, perdura per il successivo anno la
valutazione di ‘carente’ in ordine al medesimo parametro.
CAPO XII
RAPPORTO TRA VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’ E PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI O PENALI PENDENTI.
1. La Commissione competente del Consiglio superiore per le valutazioni di professionalità
sospende, con provvedimento motivato, la relativa procedura nei casi in cui il magistrato:
a) sia sospeso in via obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 21, D.L.vo n.
109/2006, in quanto sottoposto a misura cautelare personale nell’ambito di un procedimento penale;
b) sia sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22, D.Lvo n.
109/2006, in quanto sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo;
c) sia sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22 D.L.vo n.
109/2006, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare.
2. In tutti gli altri casi di pendenza di procedimento penale e/o disciplinare, anche anteriormente
all’esercizio dell’azione penale e/o disciplinare, nonché nelle ipotesi di formale apertura del
procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D.Lgs. n. 511/1946, la Commissione
può sospendere, con provvedimento motivato, la procedura per il conseguimento di ciascuna delle
valutazioni di professionalità, sempre che l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale
e/o disciplinare incida sulla definizione della procedura di valutazione della professionalità.
PARTE II
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Capo XIII
INIZIO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i
quali nell’anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di
professionalità ed invita i Consigli giudiziari competenti ad esprimere, secondo le indicazioni della
presente circolare, il necessario parere per la formulazione della valutazione non appena scaduto il
quadriennio.
Capo XIV
RAPPORTO E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
1. I dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari, in occasione della scadenza del
quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o
decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato, redatto
secondo i parametri della presente circolare ed in conformità al modello allegato, che costituisce
parte integrante della circolare stessa, unitamente alla documentazione di seguito indicata.
2. Il rapporto contiene, tra l’altro:
- la segnalazione sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del
numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate;
- la comunicazione dell’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei
provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e relativi all’adozione di misure cautelari o alla
definizione di fasi procedimentali o processuali, accertato attraverso la comunicazione dei
dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche
alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non
confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura
degli affari trattati;
- la segnalazione del dirigente dell’ufficio relativa al livello dei contributi in camera di
consiglio;
- la segnalazione del possesso delle conoscenze informatiche dirette alla redazione dei
provvedimenti ed al miglioramento dell’efficacia dell’azione giudiziaria;
- per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale la segnalazione relativa
alla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici
giudiziari ed i magistrati destinatari del coordinamento;
- la segnalazione relativamente all’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- l’indicazione della collaborazione fornita su richiesta del dirigente medesimo o del
coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;
- l’indicazione del rispetto degli impegni prefissati;
- l’indicazione relativa alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario
per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la
conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
- l’indicazione in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze.
3. Al rapporto sono allegati:
- la relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni
indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti
che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame;
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente
circolare;
- i verbali di udienza acquisiti a campione , secondo le disposizioni di cui al Capo VII della
presente circolare;
- i dati statistici calcolati al 31 dicembre dei due anni precedenti rispetto a ciascun anno in
valutazione, elaborati su base annuale, e relativi al numero dei procedimenti e processi
definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in
valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a
funzioni omogenee;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura
obbligatoria;
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziari;
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed
agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei
provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla
professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio
non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di
equilibrio o di preparazione giuridica.
4. In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno inviare ai
Consigli giudiziari le statistiche comparate ed una relazione sull’andamento generale dell’ufficio,
che deve riguardare la consistenza dell’organico dei magistrati dell’ufficio e del personale
amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro
e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell’ufficio. I
documenti sopra indicati verranno conservati presso la segreteria del Consiglio giudiziario.
Capo XV
ATTIVITÀ DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
1. Il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi indicati al Capo VII, esprime il parere,
conformandosi al modello allegato alla presente circolare, immediatamente dopo la scadenza del
periodo in valutazione.
2. Laddove lo ritenga necessario, il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti
specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli
avvocati.
All’esito dell’istruttoria, il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all’interessato.
L’interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio
giudiziario.
3. In ogni caso, il Consiglio giudiziario, ove lo ritenga, può procedere all’audizione del magistrato
in valutazione. Quest’ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta
ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione.
Durante l’audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato.
4. Il parere redatto dal Consiglio giudiziario è comunicato all’interessato e trasmesso al Consiglio
superiore della magistratura unitamente all’allegata documentazione ed ai verbali delle eventuali
audizioni.
Capo XVI
FORMA DEI PARERI
1. La motivazione dei pareri si fonda sugli atti e sui documenti acquisiti ai sensi dei capi che
precedono. Essa tiene distinti anche formalmente, per quanto possibile, i dati di fatto dalle
valutazioni ed è, tendenzialmente, essenziale e non ripetitiva. I precedenti pareri e rapporti dei
dirigenti degli uffici non devono essere riprodotti integralmente nel parere.
2. Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all’unanimità o a maggioranza. In questo
ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le
argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano
espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.
3. Il dispositivo contiene il giudizio finale, positivo, non positivo o negativo, senza aggettivazioni
relative a tali giudizi.
4. Il parere non può contenere valutazioni comparative tra singoli magistrati. Nelle valutazioni dei
Consigli giudiziari le qualificazioni che indicano l’eccezionalità del livello (come: eccezionale,
eccellente e simili) sono attribuite con il necessario rigore.
Capo XVII
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
1. Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità acquisiti il prescritto parere, la
relativa documentazione, le risultanze delle ispezioni ordinarie e tutti gli elementi di conoscenza
ulteriori che ritenga di assumere; i provvedimenti a campione sono trasmessi solo se espressamente
richiesti.
2. L’interessato, qualora ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla notifica del parere del Consiglio
giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni ed eventuali documenti
e chiedere di essere ascoltato personalmente, con il rispetto dei termini di cui all’art. 11, comma 14,
D.Lgs 160/2006 e successive modificazioni.
3. In tal caso il Consiglio superiore informa l’interessato della facoltà di prendere visione di tutti gli
atti del procedimento e di estrarne copia e fissa la data dell’audizione, osservando i termini di cui
all’art. 11 comma 14 D.lgs. n. 160 del 2006.
4. Ove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio “non positivo” procede a nuovo scrutinio
trascorso un anno dalla scadenza del quadriennio rispetto al quale si è riportata la valutazione “non
positiva”.
5. Laddove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio negativo la delibera deve indicare
espressamente i parametri deficitari e, per l’effetto, specificare:
- se il magistrato debba eventualmente partecipare a corsi di riqualificazione professionale,
indicandone la natura ed il numero;
- se il magistrato sia inidoneo all’esercizio di particolari funzioni e se, in tal caso, si imponga
un’assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione;
- se si imponga l’esclusione dall’accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche,
indicandone la natura.
In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto
previsto dalla disciplina transitoria, o alle articolazioni consiliari competenti per l’ulteriore corso.
6. Il Consiglio Superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio trascorsi
due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa.
7. Qualora la seconda valutazione del Consiglio superiore abbia esito negativo, il magistrato è
dispensato dal servizio.
8. La delibera di valutazione della professionalità è trasmessa al Ministro della Giustizia per
l’adozione del relativo decreto ed è inserita nel fascicolo personale dell’interessato.
Capo XVIII
SPECIFICI ADEMPIMENTI PER IL CASO DI VALUTAZIONI NEGATIVE
1. In caso di prima valutazione negativa, qualora emergano elementi idonei a fondare un giudizio di
inidoneità, con conseguente assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione, ovvero
con esclusione dall’accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche, la procedura
si articola nelle seguenti fasi:
- invio da parte della competente Commissione di comunicazione contenente la sommaria
enunciazione degli elementi idonei a fondare un giudizio di inidoneità, con avvertimento
all’interessato che ha diritto di essere sentito con l’eventuale assistenza di altro magistrato e
che, in difetto di elezione di domicilio, tutti gli avvisi, in ogni fase della procedura, saranno
fatti presso l’Ufficio giudiziario dell’interessato;
- compimento dell’attività istruttoria con il rispetto, per qualunque atto, del numero legale a
norma del Regolamento Interno;
- audizione dell’interessato con l’eventuale assistenza di altro magistrato. Qualora
l’interessato lo richieda, è consentita l’acquisizione di una memoria difensiva in luogo
dell’audizione. Nel caso in cui sia stato addotto un giustificato ed assoluto impedimento a
comparire, la Commissione, anche alla luce degli accertamenti eventualmente disposti, fissa
una nuova convocazione per altra seduta;
- fra la data di ricezione della comunicazione e l’audizione deve intercorrere un termine non
inferiore a 60 giorni, fatto salvo il diritto dell’interessato di rinunciare espressamente al
termine;
- in caso di impedimento del magistrato chiamato ad assistere colui che è in valutazione,
l’audizione può essere differita per una sola volta;
- deposito dei relativi atti al termine dell’istruttoria, con avviso all’interessato della facoltà di
prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non
superiore a dieci giorni dalla ricezione del predetto avviso, prorogabile una sola volta di altri
10 giorni per giustificato motivo. Prima del deposito degli atti, all’interessato che ne faccia
richiesta può essere rilasciata copia delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione;
- valutazione delle risultanze istruttorie e relativa proposta della Commissione;
- avviso all’interessato della data fissata per la seduta del Consiglio superiore nel corso della
quale avrà diritto di essere sentito con l’eventuale assistenza di altro magistrato subito dopo
la relazione e prima della discussione, fermo il potere del Consiglio di convocarlo
ugualmente in caso di ritenuta necessità. Fra la data di ricezione dell’avviso e l’audizione
deve intercorrere un termine non inferiore a 60 giorni.
2. La medesima procedura si applica qualora, dopo un primo giudizio negativo, emergano elementi
idonei a fondare un nuovo giudizio di inidoneità.
Capo XIX
PARERI PARZIALI
1. Il Consiglio giudiziario esprime pareri parziali solo in caso di trasferimento del magistrato ad
altro distretto, intervenuto a distanza di più di due anni dall’ultima valutazione di professionalità
conseguita. Negli altri casi, ed anche allorquando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio
nell’ambito dello stesso distretto, il dirigente dell’ufficio di provenienza redige, secondo i criteri
della presente circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato.
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo XX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. L’operatività delle nuove valutazioni di professionalità.
1.1. In applicazione della norma di cui all’art. 5, comma 2, della L. 30 luglio 2007, n. 111, ove si
stabilisce che “nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla
predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come
uditore giudiziario”, i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della l. 30 luglio 2007, n.
111, sono sottoposti alle valutazioni quadriennali di professionalità nel momento in cui
raggiungono, successivamente al 30 luglio 2007, il quarto (1° valutazione), l’ottavo (2°
valutazione), il dodicesimo (3° valutazione), il sedicesimo (4° valutazione), il ventesimo (5°
valutazione), il ventiquattresimo (6° valutazione) e il ventottesimo anno di servizio (7° ed ultima
valutazione), a decorrere dalla data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
1.2. La nuova valutazione comprende il periodo temporale decorrente dall’ultima valutazione
positiva di professionalità. In particolare, per la valutazione dell’attività svolta dal magistrato sino
alla data di entrata in vigore della presente circolare, il Consiglio superiore della magistratura
applica la Circolare n. P-1275/1985 recante Criteri per la formulazione dei pareri per la
valutazione di professionalità dei magistrati; per la valutazione dell’attività svolta successivamente
a tale data, si applicano le disposizioni previste dal D. L.vo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modifiche così come disciplinate dalla presente Circolare.
2. La definizione dei procedimenti di valutazione pendenti alla data del 31 luglio 2007.
2.1. I magistrati che, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 111/2007, hanno già maturato il
diritto alla valutazione secondo le previgenti qualifiche di magistrato di tribunale, di magistrato di
appello, di magistrato di cassazione e di magistrato idoneo all’esercizio delle funzioni direttive
superiori, per i quali non sia intervenuta la relativa delibera Consiliare, sono valutati sulla base dei
criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 recante Criteri per la formulazione dei pareri per la
valutazione di professionalità dei magistrati. In tali ipotesi, i Consigli Giudiziari redigono, ove non
vi abbiano già provveduto, i pareri previsti dalla Circolare n. P-1275/1985. In caso di esito positivo,
ad eccezione di quella di nomina a magistrato di tribunale, la delibera contiene specifica menzione
dell’intervenuto conseguimento, rispettivamente, della terza, con relativa decorrenza, della quinta e
della settima valutazione di professionalità.
2.2 La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il magistrato sia stato dichiarato non
idoneo secondo le previgenti qualifiche e sia maturato il periodo biennale o triennale per la nuova
valutazione entro la data del 31 luglio 2007.
3.Il riconoscimento delle nuove fasce di valutazione.
3.1. Ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 111/2007, per i quali l’ultima
valutazione di professionalità sia positiva ovvero che non abbiano riportato condanne disciplinari o
penali passate in giudicato successivamente all’ultima valutazione di professionalità, è
immediatamente riconosciuta, ad ogni effetto giuridico ed economico, la corrispondente valutazione
di professionalità prevista dall’art. 11, D. L.vo n. 160/2006, tenuto conto dell’anzianità di servizio
maturata al 31 luglio 2007. Pertanto, con riferimento a tale data:
- al magistrato in servizio da almeno quattro anni è riconosciuta la prima valutazione di
professionalità;
- al magistrato in servizio da più di otto anni e meno di dodici è riconosciuta la seconda
valutazione di professionalità;
- al magistrato in servizio da più di dodici anni e meno di sedici è riconosciuta la terza
valutazione di professionalità;
- al magistrato in servizio da più di sedici anni e meno di venti è riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità;
- al magistrato in servizio da più di venti anni e meno di ventiquattro è riconosciuta la quinta
valutazione di professionalità;
- al magistrato in servizio da più di ventiquattro anni e meno di ventotto è riconosciuta la sesta
valutazione di professionalità;
- al magistrato che ha maturato ventotto anni di anzianità, qualora non ricorra l’ipotesi di cui
al periodo precedente e risulti già conseguita l’idoneità alle funzioni direttive superiori, è
riconosciuta la settima valutazione di professionalità.
3.2. In tutti i casi ora richiamati, il Consiglio provvede all’aggiornamento delle schede anagrafiche
di ogni magistrato, sostituendo all’individuazione delle qualifiche oggi abrogate l’indicazione delle
nuove fasce di anzianità, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti.
3.3. Ai magistrati, per i quali l’ultima valutazione di professionalità sia negativa, secondo le
previgenti qualifiche, non si applica il riconoscimento delle nuove fasce di valutazione di cui al n.
3.1; essi sono sottoposti a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio dalla scadenza del
periodo oggetto di valutazione. La nuova valutazione comprende il periodo temporale decorrente
dall’ultima valutazione negativa. Il Consiglio superiore procede allo scrutinio di professionalità
utilizzando le diverse discipline, individuate secondo i criteri stabiliti al n. 1.2.
3.3.1. In caso di giudizio positivo, il magistrato consegue la valutazione di professionalità
corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina, calcolata con l’ulteriore biennio come
indicato nella disposizione precedente.
3.3.2. Se il giudizio è “non positivo” ovvero “negativo”, il Consiglio superiore procede a nuova
valutazione di professionalità secondo la disciplina dettata dai commi 10, 11, 12 , 13 e 14 dell’art.
11. D.L.vo n. 160/2006 e successive modificazioni e dai Capi XVII e XVIII della presente circolare.
3.4. I magistrati che hanno riportato condanne disciplinari o penali passate in giudicato
successivamente all’ultima valutazione positiva di professionalità, sono immediatamente sottoposti
a nuova valutazione di professionalità per la corrispondente fascia decorrente dal decreto di nomina
e conseguibile ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 111/2007.
3.4.1 In caso di giudizio positivo, il magistrato consegue la valutazione di professionalità
corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina. Se il giudizio è “non positivo” ovvero
“negativo” si applica la disposizione di cui al punto n. 3.3.2.
4. Disposizioni varie
Al fine della valutazione del parametro dell’impegno desunto dalla frequenza nella partecipazione o
nella disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento, fino a quando questi non saranno
organizzarti dalla Scuola superiore della magistratura rilevano i corsi organizzati dal Consiglio
superiore della magistratura anche nell’ambito della formazione decentrata.
CAPO XXI – DISPOSIZIONI FINALI
1.Gli indicatori relativi alla capacità organizzativa ed alla laboriosità saranno oggetto di revisione
nel termine di un anno a far data dalla entrata in vigore della presente circolare, all’esito della
definizione dei suddetti indicatori d’intesa con il Ministero della giustizia.
2. E’ abrogata la Circolare 22 settembre 1999 in materia di verifica periodica della professionalità
dei magistrati.
CAPO XXII
ENRATA IN VIGORE
La presente circolare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
RAPPORTO PER LA___________VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’1
del dott.____________________________________
A. Dati generali del magistrato
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario):
Periodo di valutazione:
Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione2:
Ufficio e settore di appartenenza3:
B.Fonti di conoscenza4:
1 Indicare a quale fascia corrisponde la valutazione, ai sensi dell’art.11 D.Lgs. 160/2006.
2 Precisare se requirenti (sostituto procuratore), giudicanti (giudice) o specializzate (magistrato di sorveglianza, per i
minorenni o del lavoro).
3 Con riferimento all’ufficio, precisare – qualora ne ricorra l’ipotesi - se il magistrato sia assegnato in via esclusiva o
prevalente ad eventuali sezioni distaccate o sia in assegnazione congiunta alle medesime.
Con riferimento al settore, precisare se civile o penale, nonché se il magistrato sia addetto a funzioni monocratiche o
collegiali. In caso di esercizio di funzioni sia civili sia penali, indicare “promiscue” e specificare l’eventuale settore
prevalente.
4 Indicare, con numerazione progressiva, gli atti ed i documenti acquisiti e considerati per la formulazione del rapporto,
avuto riguardo a quanto disposto al Capo VII della circolare prot. n. 20691 dell’8/10/2007 approvata il 4/10/2007.
C. Giudizio in ordine ai profili della “indipendenza ed imparzialità”5:
D. Valutazione del dirigente dell’ufficio in ordine al parametro della “capacità”6:
D.1 Valutazione dei provvedimenti giudiziari e delle tecniche di indagine, in relazione alla
chiarezza e completezza espositiva dei primi ed alla correttezza delle seconde:
D.1.1 Valutazione della capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con
gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento7:
D.2 Segnalazione relativa alla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del
numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate:
D.3 Valutazione relativa ad eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra
provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all’esito,
nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti,
relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari:
D.4 Valutazione delle modalità di gestione dell’udienza, in termini di corretta conduzione o
partecipazione:
5 Il giudizio deve essere espresso con la formula “nulla da rilevare” ove non emergano dati che evidenziano difetti di
indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Il giudizio è “negativo” quando ricorrono le circostanze indicate al Capo VIII n.1.1; in tal caso è necessario indicare
specificatamente le fonti di conoscenza i riportare i fatti rilevanti da esse desunti.
6 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
7 Tale valutazione deve essere effettuata per i soli magistrati con funzioni di coordinamento nazionale.
D.5 Valutazione del livello dei contributi forniti in camera di consiglio:
D.6 Valutazione dell’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro:
D.7 Valutazione delle conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti ed alla
efficace gestione dell’attività giudiziaria:
D.8 Valutazione dell’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale:
Giudizio finale8:
E. Valutazione del dirigente dell’ufficio in ordine al parametro della “laboriosità” 9:
E.1 Valutazione della congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in
relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei
procedimenti assegnati e trattati:
E.1.1 Valutazione della capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con
gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento10:
E.2 Valutazione del rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati ai
sensi del Capo V lett. b) Circolare prot. 20691 dell’8 ottobre 2007):
8 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n.2 della Circolare prot. n.
9Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
10 Tale valutazione deve essere effettuata per i soli magistrati con funzioni di coordinamento nazionale.
E.3 Valutazione dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi (secondo quanto accertato
ai sensi della lett. b) Capo V Circolare prot. 20691 del 2007):
E.4 Valutazione in ordine alla collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio
Giudizio finale11:
F. Valutazione del dirigente dell’ufficio in ordine al parametro della “diligenza”12:
F.1 Valutazione del rispetto degli impegni prefissati e del numero di udienze:
F.2 Valutazione in ordine al rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o,
comunque, per il compimento di attività giudiziarie:
F.3 Valutazione della partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la
discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e
l’evoluzione della giurisprudenza:
Giudizio finale13:
11 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n. 3 della Circolare prot. n. 20691
dell’8 ottobre 2007
12 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza .
13 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n. 4 della Circolare prot. n. 20691
dell’8 ottobre 2007
G. Valutazione del dirigente dell’ufficio in ordine al parametro “impegno”14:
G.1 Valutazione della disponibilità alle sostituzioni riconducibili ad applicazioni e supplenze:
G2 Indicazione del numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della
Magistratura15, per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai quali abbia
effettivamente partecipato:
G.3 Valutazione della consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente dell’ufficio
o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro in ordine alla soluzione dei
problemi di tipo organizzativo e giuridico:
Giudizio finale16:
H. Valutazione di professionalità17:
Data___________________ Il Dirigente dell’Ufficio____________________
ALLEGATI18:
14 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
15 Fino a quanto non sarà operativa la Scuola Superiore della Magistratura, rilevano i corsi organizzati dal CSM anche
nell’ambito della formazione decentrata.
16 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n.5 della Circolare prot. n. 20691
dell’8 ottobre 2007
17 Indicare se positiva, non positiva o negativa secondo quanto indicato ai Capi IX, X e XI della suindicata circolare.
18 Vanno allegati gli atti ed i documenti indicati al Capo XIV della richiamata circolare nonché le ulteriori e diverse
fonti di conoscenza acquisite ai sensi del Capo VII.
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di _____________
PARERE PER LA___________VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’1
del dott.____________________________________
A. Dati generali del magistrato
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario):
Periodo di valutazione:
Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione2:
Ufficio e settore di appartenenza3:
B.Fonti di conoscenza4:
1 Indicare a quale fascia corrisponde la valutazione ai sensi dell’art.11 D.Lgs. 160/2006.
2 Precisare se requirenti (sostituto procuratore), giudicanti (giudice) o specializzate (magistrato di sorveglianza, per i
minorenni o del lavoro).
3 Con riferimento all’ufficio, precisare – qualora ne ricorra l’ipotesi - se il magistrato sia assegnato in via esclusiva o
prevalente ad eventuali sezioni distaccate o sia assegnato congiuntamente alle medesime.
Con riferimento al settore, precisare se civile o penale, nonché se il magistrato sia addetto a funzioni monocratiche o
collegiali. In caso di esercizio di funzioni sia civili sia penali, indicare “promiscue” e specificare l’eventuale settore
prevalente.
4 Indicare, con numerazione progressiva, gli atti ed i documenti acquisiti e considerati per la formulazione del parere,
avuto riguardo a quanto disposto al Capo VII della circolare prot. n. 20691 dell’8 ottobre 2007 approvata il 4 ottobre
2007.
C. Dati sulle precedenti valutazioni o progressioni in carriera:
C.1 Ricostruzione della carriera:
- decreto ministeriale di nomina in data
- data delle precedenti valutazioni di professionalità5
C.2 Sintesi dei pareri6:
D. Giudizio in ordine ai profili della “indipendenza, imparzialità ed equilibrio”7:
E. Valutazione in ordine al parametro della “capacità”8:
E.1 Valutazione dei provvedimenti giudiziari e delle tecniche di indagine, in relazione alla
chiarezza e completezza espositiva dei primi ed alla correttezza delle seconde:
E.1.1 Valutazione della capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e
collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento9:
5 Indicare la data di ciascuna delle delibere relative al magistrato in valutazione e la decorrenza dei relativi effetti.
Specificare se ciascuna delle precedenti deliberazioni sia relativa - se assunta sotto il vigore della precedente normativa
- alla nomina a magistrato di tribunale, alla nomina a magistrato di appello, all’idoneità alla nomina a magistrato di
cassazione, all’idoneità alle funzioni direttive superiori, o se sia relativa al conseguimento di ciascuna delle sette
valutazioni di cui all’art. 11 d.lgs. 160/06.
6 Riportare, sinteticamente, ciascuno dei pareri resi dai competenti Consigli Giudiziari o dal Consiglio direttivo della
Corte di Cassazione in occasione delle deliberazioni indicate sub C.1.
7 Il giudizio deve essere espresso con la formula “nulla da rilevare” ove non emergano dati che evidenziano difetti di
indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Il giudizio è “negativo” quando ricorrono le circostanze indicate al Capo VIII n.1.1; in tal caso è necessario indicare
specificatamente le fonti di conoscenza e riportare i fatti rilevanti da esse desunti.
8 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
9 Tale valutazione deve essere effettuata per i soli magistrati con funzioni di coordinamento nazionale.
E.2 Valutazione della complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del
numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate:
E.3 Valutazione relativa ad eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra
provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione
all’esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi
o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di
misure cautelari:
E.4 Valutazione delle modalità di gestione dell’udienza, in termini di corretta conduzione o
partecipazione:
E.5 Valutazione del livello dei contributi forniti in camera di consiglio:
E.6 Valutazione dell’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro:
E.7 Valutazione delle conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti
ed alla efficace gestione dell’attività giudiziaria:
E.8 Valutazione dell’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale:
Giudizio finale10:
F. Valutazione in ordine al parametro della “laboriosità” 11:
F.1 Valutazione della congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun
anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità
dei procedimenti assegnati e trattati:
F.2 Valutazione del rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati
ai sensi del Capo V n.2 lett. b) Circolare prot. del 2007):
F.3 Valutazione dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi (secondo quanto
accertato ai sensi del Capo V n.2 della lett. b) Circolare prot. 20691dell’8 ottobre 2007
approvata il 4 ottobre 2007):
F.4 Valutazione della collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio
Giudizio finale12:
G. Valutazione in ordine al parametro della “diligenza”13:
G.1 Valutazione del rispetto degli impegni prefissati e del numero di udienze:
10 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n. 2 della Circolare prot. n.
20691/2007
11 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
12 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n. 3 della Circolare prot. n.
20691/2007
13 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
G.2 Valutazione in ordine al rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei
provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie:
G.3 Valutazione della partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per
la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e
l’evoluzione della giurisprudenza:
Giudizio finale14:
H. Valutazione in ordine al parametro “impegno”15:
H.1 Valutazione della disponibilità alle sostituzioni riconducibili ad applicazioni e
supplenze:
H.2 Indicazione del numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore
della Magistratura16, per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai
quali abbia effettivamente partecipato:
H.3 Valutazione della consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente
dell’ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro in ordine alla
soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico:
14 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n.4 della Circolare prot. n.
20691/2007
15 Per ciascuno degli indicatori va espressa motivata valutazione, precisando le fonti di conoscenza.
16 Fino a quanto non sarà operativa la Scuola Superiore della Magistratura, rilevano i corsi organizzati dal CSM anche
nell’ambito della formazione decentrata.
Giudizio finale17:
I. Valutazione di professionalità18:
I.1. Svolgimento del procedimento19:
I.2. Motivazione:
I.3. Dispositivo:
Data___________________
Il Presidente del Consiglio giudiziario
ALLEGATI20:
17 Indicare se positivo, carente ovvero gravemente carente a norma del Capo VIII n.5 della Circolare prot. n.
20691/2007
18 Indicare se positiva, non positiva o negativa secondo quanto indicato ai Capi IX, X e XI della suindicata circolare.
19 Il Consiglio giudiziario deve dare conto dello svolgimento del procedimento e di eventuali attività istruttorie
compiute.
20 Vanno allegati gli atti ed i documenti indicati ai Capi XIV e XV della richiamata circolare nonché le ulteriori e
diverse fonti di conoscenza acquisite ai sensi del Capo VII.

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