sabato 6 novembre 2010

d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati

d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio[33]1. Concorso per magistrato ordinario.1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del r.d. 1925 n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.4. La prova orale verte su:a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;b) procedura civile;c) diritto penale;d) procedura penale;e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;f) diritto commerciale e fallimentare;g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;h) diritto comunitario;i) diritto internazionale pubblico e privato;l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della l. 1990 n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali é motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza é motivata con la sola formula «non idoneo».6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.7. Nulla é innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal dPR 1976 n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego (4).2.Requisiti per l’ammissione al concorso per esami[34].1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:a) i magistrati amministrativi e contabili;b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del dlvo 1997 n. 398, e successive modificazioni;i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al d PR 1982 n. 162[35].2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni[36]:a) essere cittadino italiano;b) avere l’esercizio dei diritti civili;b-bis) essere di condotta incensurabile[37];b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda[38];c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.3. [Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse][39].4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.5. Ai concorsi per l’accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 2005 n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta.1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale é bandito il concorso[40].2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente é sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove[41].4. Presentazione della domanda.1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente[42].2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1[43].3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.5. Commissione di concorso.1. La commissione del concorso per esami é nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura[44].1-bis. La commissione del concorso é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del dPR 1980 n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario[45].2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi[46].3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del r.d. 1925 n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione é rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1[47].4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina[48].5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta[49].6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato[50].7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del r.d. 1925 n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato r.d. n. 1860 del 1925, e successive modificazioni[51].8. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.9. [Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali][52].10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso[53].6. Disciplina dei lavori della commissione[54].1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell’ultima prova scritta.2. L’intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso[55].3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7[56].5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l’inizio delle prove orali. L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale[57].6. [La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura][58].7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati[59].8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura[60].9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.7. Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura.1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l’ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.2. Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.3. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.8. Nomina a magistrato ordinario[61].1. I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso[62].2. [Espletata la procedura di cui al comma 1, l’indicazione di cui all’articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell’ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi][63].3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.9. Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato[64].1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal dlvo 2006 n. 26 [65].2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell’ammissione all’esame per l’esercizio della professione di avvocato[66].Capo II Funzioni dei magistrati10. Funzioni.1.I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate[67].2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del d.l 1989 n. 327, convertito dalla l. 1989 n. 380.
9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del d.l. 1989 n. 327, convertito dalla l. 1989 n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla l. 1975 n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.11. Valutazione della professionalità[68].1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;b) la laboriosità é riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;c) la diligenza é riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; é riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;d) l’impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.9. Il giudizio di professionalità é «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; é “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; é “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo”.10. Se il giudizio é “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é “positivo”. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.11. Se il giudizio é «negativo», il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso é dispensato dal servizio.14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi é impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della l. 1958 n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, é valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere é espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità , che dimostri l’attività in concreto svolta.17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.Capo III Della progressione nelle funzioni12. Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni[69].1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, é richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, é richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, é richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, é richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, é richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, é richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, é prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, é tenuta a motivare la sua decisione.17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.Capo IV Passaggio di funzioni13. Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa[70].1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non é consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed é disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.7. [Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario][71].Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado[72]19. Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio.1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni[73].2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell’incarico[74].2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso[75].Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado[76]Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità[77]Capo VIII Concorsi e commissioni[78]Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi[79]34-bis. Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive[80].1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del d.lvo 1992 n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1.35. Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive[81].1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del d.lvo 1992 n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto, di cui all’articolo 45.36. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della l. 2003 n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 2004 n. 126[82][83].45. Temporaneità delle funzioni direttive[84].1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, é assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.46. Temporaneità delle funzioni semidirettive[85].1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio[86].Capo X Magistrati fuori ruolo50. Ricollocamento in ruolo.1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo;b) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;c) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, della l. 2001 n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3.6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonché, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest’ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.Capo XI Progressione economica dei magistrati51.Trattamento economico[87].1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la l. 1984 n. 425, l’articolo 50, comma 4, della l. 2000 n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della l. 1998 n. 448, della l. 1979 n. 97, e della l. 1981 n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina é corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità é stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto.
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione52.Ambito di applicazione[88].1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile53. Copertura finanziaria[89].54. Abrogazioni.1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150, 151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. 1941 n. 12, e successive modificazioni;b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.55.Disposizione transitoria[90]56. Decorrenza di efficacia[91].1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[33] Rubrica modificata dal comma 1 dell’art. 1, l. 2007/111 e articolo sostituito dal comma 2 dell’art. 1, l. 2007/111.[34] Rubrica sostituita dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.[35] Comma sostituito dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.[36] Comma sostituito dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.[37] Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.[38] Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.[39] Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.[40] Comma sostituito dal comma 4 dell’art. 1, l. 2007/111.[41] Comma sostituito dal comma 4 dell’art. 1, l. 2007/111.[42] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 1, l. 2007/111.[43] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 1, l. 2007/111.[44] Comma sostituito dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[45] Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[46] Comma sostituito dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[47] Comma sostituito dalla lettera d) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[48] Comma sostituito dalla lettera e) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[49] Comma sostituito dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[50] Comma sostituito dalla lettera g) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[51] Comma sostituito dalla lettera h) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[52] Comma abrogato dalla lettera i) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[53] Comma sostituito dalla lettera l) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.[54] Rubrica sostituita dalla lettera a) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[55] Comma modificato dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[56] Comma modificato dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[57] Comma modificato dalla lettera d) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[58] Comma abrogato dalla lettera e) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[59] Comma sostituito dalla lettera f) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[60] Comma modificato dalla lettera g) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.[61] Rubrica sostituita dal comma 8 dell’art. 1, l. 2007/111.[62] Comma modificato dal comma 8 dell’art. 1, l. 2007/111.[63] Comma modificato dal comma 8 dell’art. 1, l. 2007/111.[64] Rubrica modificata dal comma 9 dell’art. 1, l. 2007/111.[65] Comma sostituito dal comma 9 dell’art. 1, l. 2007/111.[66] Comma sostituito dal comma 9 dell’art. 1, l. 2007/111.[67] Articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 2, l. 2007/111.[68] Articolo sostituito dal comma 2 dell’art. 2, l. 2007/111.[69] Articolo sostituito dal comma 3 dell’art. 2, l. 2007/111.[70] Articolo sostituito dal comma 4 dell’art. 2, l. 2007/111.[71] Comma abrogato dall'art. 16-ter, d.l. 2007/248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.[72] Gli articoli da 14 a 18 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[73] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 2, l. 2007/111.[74] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 2, l. 2007/111.[75] Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 2, l. 2007/111.[76] Gli articoli da 20 a 22 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[77] Gli articoli da 23 a 25 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[78] Gli articoli da 26 a 28 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[79] Gli articoli da 29 a 34 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[80] Articolo aggiunto dal comma 6 dell’art. 2, l. 2007/111.[81] Articolo sostituito dal comma 7 dell’art. 2, l. 2007/111.[82] Articolo abrogato dal comma 8-bis dell'art. 1, d.l. 2008/143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.[83] Gli articoli da 37 a 44 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[84] Articolo sostituito dal comma 9 dell’art. 2, l. 2007/111.[85] Articolo sostituito dal comma 10 dell’art. 2, l. 2007/111.[86] Gli articoli da 47 a 49 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[87] Articolo sostituito dal comma 12 dell’art. 2, l. 2007/111.[88] Articolo sostituito dal comma 13 dell’art. 2, l. 2007/111.[89] Articolo abrogato dal comma 14 dell’art. 2, l. 2007/111.[90] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.[91] L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto è stata sospesa sino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 l. 2006/269. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.


























































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