venerdì 30 luglio 2010

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12: ordinamento giudiziario

TITOLO I Disposizioni generali.
Capo I Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia.
1. Dei giudici.
La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) [dal pretore][1];
c) dal tribunale ordinario[2]
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza[3] .
Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudiziario dell’impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.
2. Del pubblico Ministero.
Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero[4]
3. Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L’ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento[5]
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’art. 28[6].
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari .
4. Ordine giudiziario.
L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero[7]
Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise[8] e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie[9] .
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario .
5. Organici; sedi giudiziarie.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.
6. Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati[10]
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore[11] , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 127.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale[12] , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.
7. Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico Ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale[13] salvo che non sia diversamente stabilito[14].
7-bis. Tabelle degli uffici giudicanti[15].
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’articolo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati[16].
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo11 l. 1958/195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare Comma così modificato dal comma 19 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111 .
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento[17] .
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo19, comma 1, del dlgs 2006/160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima[18]
2-quater. [Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni][19].
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2[20].
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione[21].
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici[22] .
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto[23] .
3-quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario[24].
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni[25].
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2[26] .
7-ter. Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti[27] .
1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura[28] . Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare[29]. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito .
3. [Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro][30] .
8. Requisiti per l’ammissione a funzioni giudiziarie[31].
9. Giuramento.
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: «Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere coscienziosamente i miei doveri di magistrato»[32] .
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.
10. Termine per l’assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta[33] . In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.
11. Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni.
Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego.
Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del dPR 1957/3 [34] .
12. Obbligo della residenza. Sanzioni[35].
[Il magistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all’assenza abusiva] .
13. Esenzione da uffici e servizi pubblici.
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
14. Potestà di polizia dei giudici.
Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
15. Potestà dei magistrati del pubblico Ministero di richiedere la forza armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.
Capo II Delle incompatibilità.
16. Incompatibilità di funzioni.
I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale[36] o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con dPR 1957/3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura[37] .
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con dPR 1962/1063 [38].
17. Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica[39].
I primi presidenti[40] ed i procuratori generali della Repubblica[41] non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale[42] .
18. Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense.
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2, del rdlgs 1946/511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma[43] .
19. Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili[44] .
TITOLO II Dei giudici.
Capo I Del giudice conciliatore[45].
Capo II Del pretore[46]
Capo III Dei tribunali[47] .
Sezione I Del tribunale ordinario[48] .
42. Sede del tribunale.
Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.
42-bis. Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario[49].
Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.
42-ter. Nomina dei giudici onorari di tribunale[50].
I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’articolo 4 comma 1, della l. 1991/374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del dlgs 1997/398.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina .
42-quater. Incompatibilità[51].
Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici [52].
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
42-quinquies. Durata dell’ufficio[53].
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta[54] .
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell’incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro[55] .
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della l. 1991/374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla nomina.
42-sexies. Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio[56].
Il giudice onorario di tribunale cessa dall’ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.
42-septies. Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale[57].
Il giudice onorario di tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.
43. Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite[58] .
43-bis. Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario.
I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale[59] [60].
44. Ufficio d’istruzione penale.
Articolo abrogato dall’art. 12, dPR 1988/449.
45. Giudice di sorveglianza.
Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.
46. Costituzione delle sezioni.
Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale[61]
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare[62] .
47. Attribuzioni del presidente del tribunale.
Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti[63] .
47-bis. Direzione delle sezioni[64].
Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis.
47-ter. Istituzione dei posti di presidente di sezione[65].
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci[66] .
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede; b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma[67] .
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
47-quater. Attribuzioni del presidente di sezione[68].
Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio.
47-quinquies. Presidenza dei collegi[69].
Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.
48. Composizione dell’organo giudicante[70].
In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.
Sezione I-bis Delle sezioni distaccate di tribunale[71]
48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordinario.
Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.
48-ter. Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate.
All’istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L’avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
48-quater. Affari trattati nelle sezioni distaccate.
Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare.
In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze[72] .
48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.
In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.
48-sexies. Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.
I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.
Sezione II Del tribunale per i minorenni
49. Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni[73].
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
50. Composizione del tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia[74], per un triennio, e possono essere confermati.
50-bis. Giudice per le indagini preliminari[75].
1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell’udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.
51. Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.
Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.
Capo IV Della corte di appello.
Sezione I Disposizioni generali.
52. Sede della corte di appello[76].
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
53. Funzioni ed attribuzioni della corte di appello.
La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale[77] ;
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dalle leggi.
54. Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti[78] .
Si osserva per le corti di appello il disposto dell’art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche[79] .
55. Magistrati della corte di appello.
Il presidente[80] presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
56. Costituzione del collegio giudicante[81].
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.
57. Sezione istruttoria[82].
58. Sezione per i minorenni[83].
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni [84].
La sezione giudica con l’intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione[85] .
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
59. Sezioni distaccate di corte d’appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente[86] ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica.
Sezione II Della corte di assise[87] .
60. Sedi di corte di assise.
61. Costituzione della corte di assise.
62. Grado onorario degli assessori.
Sezione III Della magistratura del lavoro.
63. Costituzione della magistratura del lavoro.
Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.
La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti[88].
Sezione IV Del tribunale regionale delle acque pubbliche .
64. Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.
Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell’art. 9.
Capo V Della corte suprema di cassazione.
65. Attribuzioni della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato[89].
66. Composizione della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente[90], da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione[91].
67. Costituzione del collegio giudicante.
La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti[92] .
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
68. Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’art. 210 del presente ordinamento[93] .
Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica.
TITOLO III Del pubblico ministero.
Capo I Della costituzione del pubblico ministero
69. Funzioni del pubblico ministero.
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce [94].
70. Costituzione del pubblico ministero.
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia[95].
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati[96] .
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti[97] .
70-bis. Direzione distrettuale antimafia[98].
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.
71. Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies[99] .
71-bis. Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata[100].
Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.
72. Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 [101]
b) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell’articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
[La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero][102] .
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura penale[103] .
Capo II Delle attribuzioni del pubblico ministero.
73. Attribuzioni generali del pubblico ministero.
Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo[104] , sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.
74. Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.
Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale .
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo[105].
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello .
75. Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.
Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.
Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge[106].
76. Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione.
Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge[107] .
Esercita inoltre, per decreto del Ministro di grazia e giustizia, le attribuzioni in materia di controversie collettive del lavoro ad esso demandate dalla legge[108] .
76-bis. Procuratore nazionale antimafia[109].
1. Nell’àmbito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali [110].
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto [111].
5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.
6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 [112].
76-ter. Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo[113].
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.
2. [Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista dall’articolo 86, il procuratore generale comunica l’attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia][114]
77. Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.
78. Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.
79. Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.
80. Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinari.
Presso le corti di appello ed i tribunali ordinari il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.
81. Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare.
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.
82. Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.
83. Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria[115] .
84. Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena[116].
TITOLO IV Dell’anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni.
Capo I Dell’anno giudiziario
85. Inizio dell’anno giudiziario[117].
86. Relazioni sull’amministrazione della giustizia.
1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’avvocatura[118]
87. Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Imperatore[119] .
Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore[120], per ogni anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia nel regno, nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato .
88. Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il Ministro di grazia e giustizia [121]può disporre che il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia.
89. Convocazione dell’assemblea generale per l’inizio dell’anno giudiziario.
Articolo abrogato dal comma 29 dell’art. 2, l. 2005/150.
90. Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario.
I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni[122] .
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali ordinari delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale[123] .
91. Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza[124]
92. Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa [125], ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti[126] .
In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile[127] .
Capo II Delle assemblee generali.
93. Oggetto delle assemblee generali.
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;
2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.
94. Convocazione delle assemblee generali.
Le assemblee generali sono convocate dal presidente[128] della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
95. Costituzione delle assemblee generali.
L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
96. Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.
Capo III Delle supplenze e delle applicazioni [129].
Sezione I Delle supplenze.
97. Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici [130].
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche[131] .
È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti[132].
98. Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa[133], nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario[134].
99. Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore.
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del viceconciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica[135] .
Se la mancanza o l’impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.
100. Supplenza del cancelliere[136].
101. Supplenza del pretore titolare.[137]
102. Supplenza del pretore in caso di urgenza[138].
103. Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura[139].
104. Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.
105. Supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario[140].
106. Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza[141].
107. Supplenza del presidente della corte di assise[142].
108. Supplenza dei magistrati della corte di appello.
Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente[143], quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.
109. Supplenza di magistrati del pubblico ministero[144] .
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale della Repubblica, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto[145] .
Sezione II Delle applicazioni.
110. Applicazione dei magistrati[146].
1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello[147] .
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell’articolo 42 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni[148] .
3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all’ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.[149]
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
110-bis. Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari[150].
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.
4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.
110-ter. Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione[151].
1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
111. Applicazioni di giudici o di pretori[152].
112. Applicazioni di consiglieri di corte di appello[153].
113. Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica[154].
114. Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica[155].
115. Magistrati di tribunale destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione[156].
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.
116. Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione[157].
117. Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione[158][159] .
1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie .
TITOLO V Dello stato giuridico dei magistrati.
Capo I Dei gradi e delle funzioni dei magistrati[160].
118. Gradi nella magistratura.
I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario;
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.
119.Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello[161].
120.Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione[162].
Capo II Dell’ammissione in magistratura e dell’uditorato[163]..
Capo III Delle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario[164].
Capo IV Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica[165].
Capo V Delle promozioni in corte di appello.
145. Sistema delle promozioni[166].
146.Ordine delle promozioni[167].[168]
Capo VI Delle promozioni al grado di primo pretore.
175. Scrutinio dei pretori[169].
Capo VII Delle promozioni in corte di cassazione.
176. Sistema delle promozioni[170].
177. Ordine delle promozioni[171].
178. Attribuzione dei posti in eccedenza[172].
179. Concorso per titoli. Requisiti per l’ammissione[173].
180. Ammissione dei concorrenti.
I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.
I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.
Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell’ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.
181. Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore.
Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono nonché dei titoli e dei documenti che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio[174].
182. Commissione giudicatrice del concorso per titoli.
Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico Ministero, e presieduta dal più anziano di essi.
Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.
La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.
183. Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti.
Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l’ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli artt. 158 a 161.
La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti[175], a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.
Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.
Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.
Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’art. 148.
La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.
184. Scrutinio a turno di anzianità.
Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.
Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria[176] .
Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima[177] .
Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 179.
185. Norme applicabili allo scrutinio.
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli artt. 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.
Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica.
186. Classificazione dei promovibili. Revisione e rinnovazione dello scrutinio.
La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti[178] .
Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’art. 167 e nel primo comma dell’articolo 170.
187. Formazione dell’elenco dei promovibili[179].
Capo VIII Degli uffici direttivi delle corti di appello e della Corte suprema di cassazione[180].
188. Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati[181].
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.
189. Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.
Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei Ministri.
Capo IX Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.
190. Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa[182].
191. Anzianità in caso di cambio di funzioni[183].
192. Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia[184] e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. [Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate][185].
All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell’articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.
193. Assegnazione delle sedi per promozione[186].
194. Tramutamenti successivi[187].
Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
195. Disposizioni speciali per i presidenti[188] e per i procuratori generali di corte di appello.
Le disposizioni degli artt. 192 e 194 non si applicano ai presidenti[189] e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati.
Capo X Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.
196. Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia.
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento[190]. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni [191].
197. Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero[192].
198. Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero[193].
199. Servizio dei magistrati addetti al Ministero.
Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente.
Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
200. Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari[194].
Capo XI Dell’anzianità e delle aspettative.
201. Computo dell’anzianità.
L’anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado[195] . In caso di nomina contemporanea, l’anzianità è determinata dall’ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordine della graduatoria a norma dell’art. 127.
Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati [196].
202. Sospensione ed interruzione del servizio.
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
[Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell’avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6°][197].
[Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l’ammissione all’esame per la nomina ad aggiunto giudiziario][198].
Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.
203. Aspettative.
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro[199], previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.
Capo XII Degli stipendi e degli assegni[200].
208. Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio[201].
209. Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario.
Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura[202].
209-bis. Determinazione della sede ordinaria di servizio[203].
Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis.
Capo XIII Disposizioni speciali.
210. Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.
Salvo quanto è disposto nell’art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso[204], sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei[205].
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico stesso.
Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.
211. Divieto di riammissione in magistratura.
Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.
La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.
Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni[206].
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali[207].
TITOLO VI Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura[208].
TITOLO VII Delle prerogative della magistratura[209].
TITOLO VIII Della disciplina della magistratura[210].
TITOLO IX Disposizioni transitorie[211].
268. Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.
I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.
269. Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori[212].
Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.
Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.
Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.
TITOLO X Disposizioni finali.
276. Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili[213].
Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti[214].
277. Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.
Le tabelle sono omesse.

[1] Lettera soppressa dall'art. 1, d.lgs 1998/51.
[2] La denominazione «tribunale» è stata sostituita da quella «tribunale ordinario» dall'art. 10, d.P.R. 1988/449.
[3] Comma sostituito prima dall'art. 1, d.P.R. 1988/449 e successivamente dall'art. 45, l. 1991/374, nonché dall'art. 13, d.l. 1994/571, come modificato dalla l. di conversione 1994/673.
[4] Articolo modificato dall'art. 2, d.P.R. 1988/449 e poi sostituito dall'art. 2, d.lgs 1998/51.
[5] Comma prima sostituito dall'art. 5, l. 1989/30 e poi modificato dall'art. 3, d.lgs 1998/51.
[6] Comma prima sostituito dall'art. 5, l. 1989/30 poi modificato dall'art. 3, d.lgs 1998/51.
[7] Comma modificato dall'art. 4, d.lgs 1998/51.
[8] Ora, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello, ai sensi della l. 1951/287.
[9] Comma prima modificato dall'art. 1. d.lgs 1989/273 e poi modificato dall'art. 4, d.lgs 1998/51.
[10] Vedi l. 1958/195 infra.
[11] Ora Presidente della Repubblica
[12] Ora decreto del Presidente della Repubblica
[13] Ora decreto del Presidente della Repubblica
[14] Vedi l. 1958/195 infra, e l'art. 63, d.P.R. 1958/916 infra.
[15] Articolo aggiunto dall'art. 3, d.P.R. 1998/449.
[16] Comma prima sostituito dall'art. 5, d.lgs 1998/51 e poi modificato dal comma 19 dell'art. 4, l. 2007/111.
[17] Comma aggiunto dall'art. 57, l. 1999/479 e modificato dall'art. 24, l. 2001/63.
[18] Comma aggiunto dall'art. 57, l. 1999/479 e poi modificato dal comma 27 dell'art. 2, l. 2005/150 e dal comma 19 dell’art. 4, l. 2007/111.
[19] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111
[20] Comma aggiunto dall'art. 57, l. 1999/479.
[21] Comma modificato dal comma 19 dell’art. 4, l. 2007/111.
[22] Comma aggiunto dall'art. 6, l. 1998/133.
[23] Comma aggiunto dall'art. 6, l. 1998/133.
[24] Comma aggiunto dall'art. 6, l. 1998/133.
[25] Comma aggiunto dall'art. 6, l. 1998/133.
[26] Comma aggiunto dall'art. 6, l. 1998/133.
[27] Articolo aggiunto dall'art. 4, d.P.R. 1998/449, con rubrica sostituita dall'art. 1, d.lgs 1999/138.
[28] Primo perido sostitutito dall'art. 1, d.lgs 1999/138.
[29] Comma modificato dall'art. 6, d.lgs 1998/51.
[30] Comma abrogato dall'art. 7, d.lgs 2006/106.
[31] Articolo abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[32] L'art. 4, l. 1946/478, dispone all’art 4: «La formula di giuramento per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i notai è stabilita come segue: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».
[33] Termine elevato a mesi 6 dall'art. 34, l. 1963/1.
[34] Articolo sostituito dall'art. 28, d.lgs 2006/109.
[35] Articolo abrogato dall'art. 31, d.lgs 2006/109. Vedi, ora, art. 63, d.P.R. 1958/916.
[36] Ora, deputato.
[37] Gli attuali commi secondo e terzo sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 14, l. 1979/97.
[38] Gli attuali commi secondo e terzo sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 14, l. 1979/97.
[39] Denominazione modificata dal d.lgs c.p.S. 1946/72.
[40] Ora, primo presidente e presidente aggiunto della Corte di cassazione e presidenti delle Corti di appello
[41] Denominazione modificata dal d.lgs c.p.S. 1946/72
[42] Ora, decreto del Presidente della Repubblica
[43] Articolo modificato dall'art. 7, d.lgs 1998/51 e sostituito dall'art. 29, d.lgs 2006/109.
[44] Articolo sostituito dall'art. 29, d.lgs 2006/109.
[45] Il capo I è stato abrogato dall'art. 47, l. 1991/374.
[46] Il capo II è stato abrogato dall'art. 30, d.lgs 1998/51.
[47] Intitolazione sostituita dagli artt. 9 e 10, d.P.R. 1998/449.
[48] Intitolazione sostituita dagli artt. 9 e 10, d.P.R. 1998/449.
[49] Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lgs 1998/51.
[50] Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lgs 1998/51.
[51] Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lgs 1998/51.
[52] Vedi l'art. 22, d.l. 2000/341, nel testo integrato dalla relativa l. di conversione 2001/4.
[53] Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lgs 1998/51.
[54] Per una deroga a quanto disposto da questo comma il comma 2-bis dell'art. 9, d.l. 2005/115, nel testo integrato dalla relativa l. di conversione 2005/168 dispone: “In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico”. Vedi, anche, l'art. 14, d.l. 2007/248, modificato dalla l. di conversione 2008/31 per il quale: “I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009” e l'art. 1-bis, d.l. 2008/95, aggiunto dalla relativa l. di conversione 2008/127, per il quale: “1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.”
[55] Comma aggiunto dall'art. 22, d.l. 2000/341.
[56] Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lgs 1998/51.
[57] Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lgs 1998/51.
[58] Articolo prima modificato dall'art. 11, d.P.R. 1998/449 e poi sostituito dall'art. 9, d.lgs 1998/51.
[59] Articolo aggiunto dall'art. 10, d.lgs 1998/51.
[60] Lettera sostituita dall'art. 3-bis, d.l. 2000/82 nel testo integrato dalla l. di conversione 2000/144.
[61] Articolo sostituito dall'art. 11, d.lgs 1998/51.
[62] Comma aggiunto dall'art. 2, d.lgs 1999/138.
[63] Articolo sostituito dall'art. 12, d.lgs 1998/51.
[64] Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lgs 1998/51.
[65] Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lgs 1998/51.
[66] Comma sostituito dall'art. 3, d.lgs 1999/138.
[67] Comma sostituito dall'art. 3, d.lgs 1999/138.
[68] Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lgs 1998/51.
[69] Articolo sostituito dall'art. 14, d.lgs 1998/51.
[70] Articolo sostituito dall'art. 14, d.lgs 1998/51.
[71] L’intera sezione I-bis è stata aggiunta dall'art. 15, d.lgs 1998/51.
[72] Comma aggiunto dall'art. 5-bis, d.l. 1999/145, nel testo integrato dalla relativa l. di conversione 1999/234.
[73] Articolo sostituito dall'art. 5, l. 1956/1441.
[74] Ora nominati dal Consiglio superiore della magistratura
[75] Articolo aggiunto dall'art. 14, d.P.R. 1998/449.
[76] Articolo sostituito dall'art. 15, d.P.R. 1998/449.
[77] Lettera modificata dall'art. 18, d.lgs 1998/51.
[78] Comma sostituito dall'art. 16, d.P.R. 1988/44.
[79] Comma modificato dall'art. 19, d.lgs 1998/51.
[80] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405.
[81] Articolo sostituito dall'art. 1, l. 1977/532.
[82] Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 1998/449.
[83] Articolo sostituito dall'art. 5, l. 1956/1441.
[84] Comma sostituito dall'art. 18, d.P.R. 1998/449.
[85] Comma sostituito dall'art. 2, l. 1977/532.
[86] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405.
[87] Le disposizioni di questa sezione sono superate dalla l. 1951/287 e successive modificazioni.
[88] L'ordinamento corporativo è stato abrogato.
[89] Il riferimento è da intendere al territorio dello Stato.
[90] La l. 1963/1 ha istituito un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione.
[91] Comma sostituito dall'art. 19, d.P.R. 1998/449.
[92] Comma sostituito dall'art. 3, l. 1977/532.
[93] Vedi l. 1956/489.
[94] Articolo sostituito dall'art. 39, r.d.lgs 1946/511.
[95] Comma prima sostituito dall'art. 20, d.lgs 1998/51 e poi modificato dall'art. 4, d.lgs 1999/138.
[96] Articolo sostituito dall'art. 20, d.P.R. 1998/449.
[97] Comma aggiunto dall'art. 10, d.l. 1991/367.
[98] Articolo aggiunto dall'art. 5, d.l. 1991/367
[99] Articolo sostituito dall'art. 21, d.lgs 1998/51.
[100] Articolo aggiunto dall'art. 22, d.lgs 1998/51.
[101] Lettera sostituita dall'art. 17, d.l. 2005/144.
[102] Comma abrogato dall'art. 7, d.lgs 2006/106.
[103] Il presente articolo già sostituito, da ultimo, dall'art. 23, d.lgs 1998/51 è stato successivamente modificato dall'art. 58, l. 1999/479.
[104] L'ordinamento corporativo è stato abrogato
[105] Comma modificato dall'art. 24, d.lgs 1998/51
[106] La competenza della magistratura del lavoro in materia di controversie collettive è venuta meno per effetto dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.
[107] Comma sostituito dall'art. 3, l. 1977/532.
[108] La competenza della magistratura del lavoro in materia di controversie collettive è venuta meno per effetto dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo
[109] Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 1991/367
[110] Comma sostituito dall'art. 21-quater, d.l. 1992/306.
[111] Comma aggiunto dall'art. 21-quinquies, d.l. 1992/306.
[112] Comma aggiunto dall'art. 21-quater, d.l. 1992/306.
[113] Articolo aggiunto dall'art. 9, d.l. 1991/367
[114] Comma abrogato dal comma 29 dell'art. 2, l. 2005/150.
[115] Articolo aggiunto dall'art. 9, d.l. 1991/367.
[116] Articolo abrogato dall'art. 24, d.P.R. 1998/449.
[117] Articolo abrogato dall'art. 1, r.d.l. 1943/732, il quale, all'art. 2, dispone: «L'anno giudiziario comincia il 1 gennaio”.
[118] Articolo sostituito dal comma 29 dell'art. 2, l. 2005/150. Vedi, anche, l'art. 41, primo comma, d.P.R. 1958/916.
[119] Da intendere Presidente della Repubblica.
[120] Da intendere Presidente della Repubblica
[121] Vedi, ora, art. 41, secondo comma, d.P.R. 1958/916.
[122] Comma sostituito dall'art. 8, l. 1979/97.
[123] Articolo sostituito dall'art. 2, l. 1961/704. Successivamente il comma 2 è stato modificato dall'art. 25, d.lgs 1998/51.
[124] Vedi, anche, l. 1965/818, recante norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
[125] Ora, in materia di lavoro.
[126] Comma modificato prima dall'art. 4, l. 2001/154 e poi dall'art. 19, l. 2004/6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.
[127] Vedi l. 1965/818 per le norme in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
[128] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405.
[129] Vedi, anche, art. 42, d.P.R. 1958/916, infra.
[130] Comma sostituito dall'art. 25, d.P.R. 1998/449.
[131] Comma sostituito dall'art. 25, d.P.R. 1998/449.
[132] Comma aggiunto dall'art. 6, l. 1998/133.
[133] Ora, in materia di lavoro.
[134] Modificato dall'art. 26, d.P.R. 1998/449.
[135] Vedi, anche, la l. 1977/516.
[136] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[137] Articolo abrogato dall'art. 7, d.lgs 1989/273.
[138] Articolo abrogato dall'art. 7, d.lgs 1989/273.
[139] Articolo abrogato dall'art. 30, d.lgs 1998/51.
[140] Articolo abrogato dall'art. 30, d.lgs 1998/51.
[141] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[142] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111. Vedi ora art. 8, l. 1951/287.
[143] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405.
[144] Vedi, anche, art. 1, secondo comma, d.P.R. 1951/757.
[145] Articolo modificato prima dall'art. 27, d.P.R. 1998/449 e poi dall'art. 7, d.lgs 2006/106.
[146] Articolo prima sostituito dall'art. 1, l. 1989/58 e, poi, dall'art. 1, l. 1991/321, dall'art. 21, d.l. 1992/306 e poi modificato ai commi 3-bis e 7 con l'art. 2, d.lgs 1992/416.
[147] Comma modificato dall'art. 26, d.lgs 1998/51.
[148] Vedi, anche, l'art. 23, d.l. 2000/341.
[149] Comma modificato prima dall'art. 23, d.l. 2000/341 e poi dall'art. 1, l. 2002/94.
[150] Articolo aggiunto dall'art. 11, d.l. 1991/367.
[151] Articolo aggiunto dall'art. 12, d.l. 2008/92, come modificato dalla relativa l. di conversione 2008/125.
[152] Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1989/58.
[153] Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1989/58.
[154] Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1989/58.
[155] Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1989/58.
[156] Articolo sostituito prima dall'art. 2, l. 2001/48 e poi dall'art. 1, d.lgs 2006/24.
[157] Articolo abrogato dall'art. 4, d.lgs 2006/24.
[158] Rubrica modificata dall'art. 3, d.lgs 2006/24.
[159] Articolo prima sostituito dall'art. 2, l. 2001/48 e poi modificato dall'art. 3, d.lgs 2006/24.
[160] Le disposizioni del presente capo sono superate dagli artt. 1-6, l. 1951/392.
[161] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[162] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[163] Gli articoli da 121 a 130 sono abrogati dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[164] Gli articoli da 131 a 138 sono abrogati dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[165] Gli articoli da 139 a 144 sono abrogati dall'art. 18, l. 1979/97.
[166] Comma abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[167] Articolo abrogato dall'art. 4, l. 1952/1794.
[168] Gli articoli da 147 a 178 sono abrogati dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[169] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111
[170] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[171] Articolo abrogato dall'art. 4, l. 1952/1794.
[172] Articolo abrogato dall'art. 4, l. 1952/1794.
[173] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[174] Articolo superato dall'art. 106 ultimo comma Cost.
[175] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G. U. 22 aprile 1941/95.
[176] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G. U. 22 aprile 1941/95.
[177] Comma superato dall'abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori, disposta dagli artt. 8 e 9, l. 1951/392.
[178] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G. U. 22 aprile 1941/95.
[179] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[180] Vedi, ora, la l. 1973/831.
[181] Articolo sostituito dall'art. 41, r.d.lgs 1946/511.
[182] Articolo abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[183] Articolo abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[184] Vedi, ora, l'art. 39, d.P.R. 1958/916, in relazione agli artt. 10, nn. 1 e 11, l. 1958/195.
[185] Periodo soppresso dal comma 8 dell'art. 1, d.l. 2008, n. 143.
[186] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[187] Articolo prima sostituito dall'art. 2, l. 1991/321, poi modificato dall'art. 2, l. 1991/356 e, da ultimo, sostituito dall'art. 4, l. 1998/133.
[188] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405.
[189] Denominazione modificata dall'art. 13, l. 1952/405
[190] Vedi, ora, la tabella C allegata alla l. 1963/1.
[191] Vedi art. 15, l. 1958/195.
[192] Articolo abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[193] Articolo abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[194] Articolo abrogato dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[195] Ora, categoria, ai sensi della l. 1951/392.
[196] Comma superato per effetto dell'abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe, operato dal r.d.l. 1943/707
[197] Comma abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[198] Comma abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[199] Vedi, ora, l’art. 10, l. 1958/195.
[200] Gli articoli da 204 a 207 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[201] Articolo abrogato dall'art. 4, d.lgs 1989/273.
[202] Articolo sostituito dall'art. 28, d.lgs 1998/51.
[203] Articolo aggiunto dall'art. 29, d.lgs 1998/51.
[204] Vedi l'art. 15, ultimo comma, l. 1958/195.
[205] Comma sostituito dall'art. 2, l. 1977/908.
[206] Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1979/97.
[207] Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1979/97.
[208] Gli articoli da 212 a 216 sono stati abrogati dall'art. 43, r.d.lgs 1946/511.
[209] Gli articoli da 217 a 227 sono stati abrogati dall'art. 43, r.d.lgs 1946/511.
[210] Gli articoli da 228 a 254 sono stati abrogati dall'art. 43, r.d.lgs 1946/511.
[211] Gli articoli da 255 a 267 ove non già abrogati dall'art. 6, d.lgslgt. 1946/352 sono stati abrogati dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[212] Gli articoli da 270 a 275 sono stati abrogati dall'art. 54, d.lgs 2006/160.
[213] Le norme regolamentari non sono state emanate; debbono, pertanto, ritenersi ancora vigenti le norme del r.d. 1865/2641, la cui applicabilità, tuttavia, sembra da escludere per incompatibilità con l’ordinamento vigente.
[214] La Corte costituzionale, con sentenza 1992/289 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 87, d.P.R. 1957/3, e dell'art. 276, r.d. 1941/12, nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.