mercoledì 8 settembre 2010

Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria

Consiglio Superiore della Magistratura
SEDUTA PLENARIA STRAORDINARIA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 2010
Individuazione delle fonti di normazione secondaria relative al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e predisposizione di un Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, che realizzi l'integrazione di tali fonti, anche al fine di individuare moduli sinottici per la redazione dei rapporti e dei pareri attitudinali.
(Delibera del 30 luglio 2010)
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Il Consiglio Superiore della Magistratura, con il presente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, ha inteso realizzare un’opera di razionalizzazione delle fonti secondarie che regolano la materia del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e della conferma quadriennale nelle relative funzioni.
I destinatari di questa attività di sintesi sono da un lato gli aspiranti al conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi e gli interessati alla conferma nelle relative funzioni; dall’altro gli organi dell’autogoverno locale.
I primi, resi sempre più consapevoli dell’importanza e serietà anche della scelta compiuta con la presentazione della domanda di partecipazione ai relativi concorsi, potranno facilmente orientarsi nel sistema normativo di dettaglio che disciplina modalità di partecipazione e svolgimento della procedura. Proprio al fine di sottolineare la responsabilità assunta già con la presentazione della domanda per il conferimento di incarichi direttivi, si è previsto che l’aspirante presenti, unitamente all’autorelazione, un progetto organizzativo di massima relativo all’ufficio richiesto.
I secondi, sempre più oberati dagli impegni imposti dalla riforma dell’Ordinamento giudiziario, potranno usufruire di un’unica fonte regolatrice della materia e di una serie di modelli sinottici realizzati per favorire e velocizzare la definizione delle relative pratiche.
Per quanto concerne il conferimento degli incarichi direttivi, si è operata una scelta di fondo, già sperimentata con la Delibera del 4 febbraio 2010 in materia di incarichi semidirettivi, di accorpare in un unico testo la disciplina di settore risultante da interventi stratificatisi nel tempo; in tal modo la nuova circolare sostituisce interamente la precedente, con i necessari adattamenti suggeriti dall’esperienza pratica degli ultimi anni.
Sono state dunque definite le imprescindibili condizioni per il conferimento degli incarichi ed i relativi criteri valutativi, incentrati sui due parametri del merito e delle attitudini, entrambi rimodellati con una disciplina di dettaglio più articolata rispetto al passato e che ha inglobato gli indicatori dell’attitudine direttiva individuati di concerto con il Ministro della Giustizia.
È stato meglio definito il residuale valore dell’anzianità come “indice dell’esperienza professionale acquisita”, considerato mero requisito di ingresso per una prima utile comparazione tra gli aspiranti in possesso di un dato esperienziale differenziato per tipologia di ufficio, fatto sempre salvo il meccanismo di recupero del c.d. “spiccato rilievo” di cui sono stati precisati i contorni.
Sono stati dettagliatamente disciplinati i tramutamenti con passaggi di funzione e le procedure di comparazione, previa specificazione delle fonti di conoscenza e di valutazione.
È stato compiutamente regolamentato il procedimento concorsuale in tutte le sue fasi, con particolare attenzione al proprium dell’attività degli organi di autogoverno locale, costituito dall’espressione del parere attitudinale specifico, la cui richiesta costituisce specifico onere dell’aspirante, e le cui caratteristiche (durata di validità, tipologia, contenuto, ecc.) sono state delineate sulla scia di quanto già previsto nella citata circolare del 4 febbraio 2010 in materia di conferimento di incarichi semidirettivi.
Da segnalare, in particolare, l’accorpamento dal punto di vista documentale del parere attitudinale specifico e di quello per mutamento funzioni, che vengono espressi contestualmente, con conseguente medesima valenza temporale.
Il varo del Testo Unico, quindi, ha costituito l’occasione per apportare alcune marginali modifiche alla circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi approvata con deliberazione del 4 febbraio 2010, con l’obiettivo di rendere il più possibile omogenee le procedure di nomina per direttivi e semidirettivi, rafforzandosi una visione unitaria della funzione dirigenziale.
In particolare, si è ritenuto opportuno, invece di procedere ad effettuare singoli emendamenti al testo già approvato, sostituire quest’ultimo con un nuovo testo, che tenesse conto anche delle soluzioni innovative introdotte per il conferimento degli incarichi direttivi.
In estrema sintesi, le modifiche accessorie rispetto al testo licenziato con delibera del 4 febbraio 2010 (che ancora disciplina i concorsi pubblicati con telefax del 22 febbraio e del 7 giugno 2010) riguardano i seguenti aspetti:
- è stato precisato che la mancanza di pregresse esperienze direttive o semidirettive, eventualmente svolte anche in via di fatto, impone che il giudizio prognostico sull’attitudine direttiva sia formulato sulla base della complessiva attività giudiziaria svolta dal candidato (par. 1.2.1 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi);
- è stato precisato che l’arco temporale di positivo esercizio delle funzioni da considerare al fine di individuare una prima platea di aspiranti utilmente valutabili è definito avuto riguardo alla valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il tipo d’ufficio messo a concorso (par. 2 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi) ;
- è stato previsto per la prima volta che se, in conseguenza dell’applicazione delle regole di circolare, la prima platea di aspiranti utilmente valutabili si riduce ad un solo magistrato, la valutazione va estesa a tutti i partecipanti al concorso (par. 2 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi);
- sono stati accorpati dal punto di vista documentale il parere attitudinale specifico e quello per mutamento funzioni);
- è stata precisata la perdurante valenza dell’art. 192 O.G. in rapporto al valore meramente residuale dell’anzianità (par. 4.1 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi);
- è stato specificato che il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate (par. 5.2 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi)
- è stata precisata la documentazione da produrre unitamente alla domanda ed è stato specificato il periodo di riferimento delle statistiche relative al lavoro giudiziario (par. 5.3 e 5.3 lett. b e 5.3.3 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi).
- è stata precisata la modalità di redazione del dispositivo del parere attitudinale specifico (par. 5.3.1. lett. d) della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi).
Quanto alla circolare sulla conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi, non sono state apportate sostanziali modifiche, essendosi provveduto essenzialmente a rendere il testo strutturalmente omogeneo rispetto alle circolari sul conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, eliminando le parti descrittive (necessarie solo nella fase transitoria di entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario) ed introducendo una suddivisione in paragrafi corrispondenti alle singole scansioni del procedimento.
Si sono espressamente disciplinati gli effetti della delibera conclusiva del procedimento, specificando che essa diventa superflua in caso di conferimento di un diverso incarico direttivo o semidirettivo, successivo alla scadenza del primo quadriennio.



PARTE I
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI
Costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio.
L’indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all'ubicazione dell'ufficio da conferire.
L’imparzialità consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti.
L’equilibrio consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati.
Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi deve essere apprezzato anche il prestigio dell’aspirante, valutato in riferimento alla stima acquisita all’interno ed all'esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l'impegno profuso nell'esercizio dell'attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane.

1. I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI
Ai fini del conferimento di tutti gli uffici direttivi, ivi compresi quelli di Primo Presidente e Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, di Procuratore Generale e di Procuratore Aggiunto presso la Corte di Cassazione nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, si fa riferimento ai parametri delle attitudini e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Per quanto riguarda l’anzianità, esclusa la pari rilevanza rispetto ai parametri ora indicati, la stessa viene in considerazione nei limiti indicati al successivo paragrafo n. 2.
Non possono essere conferiti incarichi direttivi a seguito di concorso virtuale.
1.1 Il merito
Il profilo del “merito” investe la verifica dell’attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, in relazione alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell’ufficio, alla puntualità e tempestività dimostrate nello svolgimento delle funzioni, nel compimento di attività giudiziaria e nell'osservanza dei propri doveri, alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio anche con l’assidua presenza nelle udienze e nei giorni stabiliti, alla preparazione giuridica ed al grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali, all’autorevolezza nella conduzione delle udienze ed all’efficace utilizzo dei collaboratori e degli ausiliari, alla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento o, comunque, alla disponibilità a partecipare agli stessi.
1.2 Le attitudini
Le attitudini per il conferimento degli incarichi direttivi sono riscontrate nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili. Vengono, inoltre, individuate nella propensione all’impiego delle tecnologie avanzate e nella capacità di valorizzare le inclinazioni dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari.
La normativa primaria (commi 10 e 11 dell’art. 12 del D.lgs. n. 160/06) individua alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale quali: le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura.
In particolare le doti organizzative vanno verificate con riguardo ai parametri e agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d) D.Lgs. 160/2006, esplicitati come segue:

Parametro: capacità di organizzare e programmare l’attività.
Indicatori:
1. Esperienze di direzione ed organizzazione, desunte dallo svolgimento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro.
Assumono rilievo:
1.1 Attività di indirizzo nei confronti del dirigente amministrativo e/o di diretta gestione degli uffici.
1.2 Predisposizione ed osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti e dei programmi organizzativi degli uffici requirenti.
1.3 Gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle, nel programma organizzativo e nel rapporto informativo annuale sull’andamento dell’ufficio.
1.4 Promozione dell’innovazione tecnologica.
1.5 Vigilanza, nei casi previsti dall’Ordinamento giudiziario, nei confronti dei magistrati ordinari ed onorari, degli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici NEP.
2. Esperienze di collaborazione nell’attività di direzione e/o organizzazione.
Assumono rilievo:
2.1. Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell’ufficio, in conformità alla normativa sull’organizzazione degli uffici giudiziari;
2.2. Attività di ausilio ed assistenza anche nella redazione dei progetti tabellari o dei programmi organizzativi e nella gestione degli uffici giudiziari.
3. Esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario.
Assumono rilievo:
3.1. Organizzazione del lavoro in relazione alla gestione degli affari, tenuto conto della loro complessità e dei carichi di lavoro.
3.2. Organizzazione del ruolo di udienza.
3.3. Organizzazione e direzione di collaboratori ed ausiliari.
4. Esperienze di coordinamento investigativo.
Assumono rilievo:
4.1. Attività di coordinamento o collaborazione con altri uffici svolta all’interno della DNA o con magistrati appartenenti alla DNA;
4.2. Attività di coordinamento o collaborazione investigativa a livello infradistrettuale, interdistrettuale, nazionale ovvero internazionale, svolta anche in posizione di fuori ruolo, a diretto supporto della funzione giudiziaria.

5. Relazioni rilevanti per l’organizzazione e l’esercizio della funzione giudiziaria.
Assumono rilievo:
5.1 Rapporti dei magistrati direttivi e semidirettivi:
a) con magistrati, dirigenti e personale amministrativo; b) con i sindacati del personale amministrativo nel settore dell’organizzazione del lavoro; c) con le autorità amministrative in materia di gestione delle dotazioni dell’ufficio e in materia di sicurezza; d) con la classe forense ed i suoi organismi di rappresentanza; e) con le altre categorie professionali e con l’utenza in relazione alla predisposizione e gestione dei servizi.
5.2. Rapporti dei magistrati senza funzioni direttive o semidirettive:
a) con gli altri magistrati, con i dirigenti ed il personale amministrativo, con la classe forense, le altre categorie professionali e con coloro che si avvalgono dei servizi della giustizia; b) con autorità esterne (forze di polizia, servizi sociali minorili, strutture sanitarie e penitenziarie, etc.), nello svolgimento delle funzioni giudiziarie.

6.Valorizzazione delle attitudini dei magistrati e funzionari.
Assumono rilievo:
6.1. Programmazione e gestione di riunioni organizzative funzionali alla trattazione degli affari ed alla risoluzione di problemi organizzativi.
6.2. Programmazione e gestione di riunioni funzionali alla discussione e all’approfondimento di innovazioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali.
6.3. Promozione ed utilizzo dell’innovazione tecnologica.
6.4. Sviluppo e promozione delle attitudini organizzative dei collaboratori.
6.5 Rispetto e valorizzazione delle pari opportunità.
7. Rispetto della sfera di autonomia professionale del giudice o del sostituto procuratore.
8. Formazione (anche precedente l’ingresso in magistratura) in materia organizzativa e gestionale.
Assumono rilievo:
8.1 Corsi di formazione frequentati in qualità di partecipante, relatore, coordinatore.
8.2 Attività di progettazione ed organizzazione della formazione professionale e del tirocinio.
9. Esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario.
Assumono rilievo:
9.1. Partecipazione all’attività di direzione, organizzazione e collaborazione svolta presso gli organi elettivi previsti dall’ordinamento giudiziario (C.S.M. e Consigli giudiziari); partecipazione all’attività di direzione e di organizzazione svolta in posizione di fuori ruolo o previa autorizzazione del CSM presso organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, organi amministrativi (tra i quali Ministeri, Authority, Scuola Superiore della Magistratura), organizzazioni internazionali.
9.2. Attività di direzione, organizzazione, collaborazione svolte per effetto di incarichi previsti da disposizioni legislative.
9.3. Esercizio, prima dell’ingresso in magistratura, di funzioni di direzione ed organizzazione significative e rilevanti per l’organizzazione giudiziaria.

Parametro: capacità di gestire le risorse
Indicatori:
1.Controllo sull’andamento generale dell’ufficio.
Assumono rilievo:
1.1 Raggiungimento di standard di efficienza nel lavoro giudiziario ed amministrativo, in relazione al programma organizzativo dell’ufficio o alla risoluzione di particolari profili problematici;
1.2 Ideazione e realizzazione di metodi operativi e di gestione dei servizi anche nell’esercizio di funzioni non dirigenziali.
1.3 Ideazione, programmazione e realizzazione tempestiva di adattamenti organizzativi e gestionali.
2.Propensione all’uso di tecnologie avanzate.
Assumono rilievo:
2.1 Utilizzazione e valorizzazione dei programmi informatici per la gestione degli affari o del personale, desumibile anche dall’attività di referente informatico o collaborazione con lo stesso nell’ambito del proprio ufficio.
2.2 Rapporti con le autorità ministeriali deputate alla gestione delle risorse informatiche per la predisposizione, l’applicazione o lo sviluppo dei suddetti programmi.
3 Attuazione del progetto di organizzazione tabellare o del programma organizzativo. Assumono rilievo:
3.1. Approvazione dei progetti da parte del CSM;
3.2. Approvazione delle successive variazioni tabellari;
3.3.Valutazione dei progetti di organizzazione degli uffici requirenti;
3.4. Provvedimenti di applicazione e supplenza;
3.5. Raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto organizzativo;
3.6. Utilizzazione dei magistrati onorari.
Gli indicatori di cui ai precedenti parametri (ad eccezione dei punti 7, 8 – quando riferiti all’attività svolta precedentemente all’ingresso in magistratura – e 9) devono essere valutati tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto all’attività, alla tipologia di ufficio in cui l’attività viene svolta (in relazione alla grandezza, al bacino di utenza, ai flussi di affari, al contesto geografico e sociale che connota il bacino di utenza) ed alla situazione organizzativa e strutturale dell’ufficio stesso. Per quanto concerne l’indicatore di cui al punto 7, il giudizio sulla sua sussistenza, quando non emergano dati di segno contrario, dovrà essere espresso con la formula “nulla da rilevare”.
La mancanza di pregresse esperienze direttive o semidirettive, eventualmente svolte anche in via di fatto, impone che il giudizio prognostico sull’attitudine direttiva sia formulato sulla base della complessiva attività giudiziaria svolta dal candidato.
1.2.2. Altri elementi rilevanti nella valutazione attitudinale:
Le attitudini sono, altresì, valutate con riguardo:
a) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M., specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;
b) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;
c) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:
• di identica o analoga natura rispetto a quelle dell'ufficio da ricoprire;
• di livello pari o superiore.
A tal fine:
c.1) costituisce, di regola, elemento preferenziale nella valutazione delle attitudini alle funzioni direttive apicali di legittimità il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori di legittimità per almeno un biennio;
c.2) si attribuisce rilievo, nella valutazione delle attitudini agli uffici direttivi di merito, senza che costituisca titolo preferenziale, al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni a far data dalla data della vacanza del posto in concorso;
nei medesimi termini, si attribuisce rilievo:
- per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i Minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, alla professionalità ed all'esperienza specifiche acquisite, rispettivamente, nei settori minorile e della sorveglianza, desunte concretamente dalla qualità e dalla durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall'impegno culturale profuso nei medesimi settori;
- per gli uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso, alla particolare esperienza specifica acquisita presso una Procura, una Procura generale della Repubblica o presso la Procura Nazionale Antimafia per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici;
- per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale - aventi sede, questi ultimi, in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso - alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata della attività inquirente e requirente.

2. IL VALORE DELL’ESPERIENZA.
Con la riforma dell’ordinamento giudiziario, è stata esclusa la rilevanza dell’anzianità quale parametro di valutazione anche in relazione al conferimento degli uffici direttivi. Il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita”.
Invero, la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.
Il dato esperienziale è destinato ad avere un peso specifico nella valutazione delle attitudini e del merito, fino a potersi considerare requisito di ingresso per una prima utile comparazione.
In altri termini, si può affermare che una maggiore esperienza professionale, purché strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari, che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine ed in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio direttivo.
In questa prospettiva appare prefigurabile un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa.
Tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini.
Nella prospettiva sopra considerata, risulta quindi necessario indicare, per ogni tipologia di ufficio direttivo l’arco temporale di positivo esercizio delle funzioni da considerare al fine di individuare una prima platea di aspiranti che è utile valutare, anche al fine di addivenire ad una razionalizzazione dell’azione amministrativa.
Va precisato, sul punto, che la parametrazione deve necessariamente essere ancorata al concorso in concreto, ossia alla considerazione degli effettivi partecipanti (dal meno anziano dei quali, avuto riguardo alla valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il tipo d’ufficio messo a concorso, deve essere misurato lo scorrimento di anzianità come positiva esperienza acquisita), e non in astratto, ossia a partire dalla data utile per il conseguimento della valutazione minima di professionalità richiesta per il conferimento dell’ufficio, atteso che, altrimenti, l’operazione rischierebbe di assumere il significato di una mera sostituzione del termine di legittimazione per la partecipazione al concorso previsto dalla legge con un nuovo termine imposto con normazione secondaria.
La valutazione comparativa deve necessariamente estendersi a tutti i concorrenti nelle seguenti ipotesi:
a) quando tra i singoli aspiranti la differenza di esperienza professionale maturata sia inferiore all’arco temporale da considerare per l’individuazione della preliminare platea dei valutabili, come previsto per la tipologia di ufficio messo a concorso.
b) quando, in applicazione del meccanismo di selezione valutativa sopra individuato, un unico magistrato risulti in possesso del dato di esperienza professionale che consentirebbe l’ingresso nella preliminare platea di aspiranti utilmente valutabili.
Da ultimo va precisato che l’eventuale revoca del più giovane dei partecipanti al concorso intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione non comporta la modifica della platea dei candidati utilmente valutabili, al pari di ogni altra sopravvenuta evenienza.
2.1 Il valore dell’anzianità in rapporto ai diversi uffici da conferire
a) uffici per i quali è richiesta la terza valutazione (12 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione la gran parte degli uffici direttivi di primo grado, esclusi solo quelli – giudicanti e requirenti – di cui all’art.1 del D.l. 25 settembre 1989 n. 327, convertito nella legge 24 novembre 1989 n. 380, nonché i posti di Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
In questo ambito, peraltro, esistono realtà molto diverse, da uffici che, oltre al dirigente, hanno un organico di 5 giudici (o due sostituti), ad uffici che arrivano ad avere più di 80 magistrati ed una decina di semidirettivi.
Si tratta di situazioni quantomai varie e le cui differenze richiedono una considerazione diversa.
Appare, pertanto, opportuno distinguere tra uffici giudiziari senza figure intermedie tra il dirigente dell’ufficio e i magistrati ed uffici che, invece, vedono nella loro pianta organica anche la presenza di ruoli semidirettivi. Nel primo caso, infatti, l’attività del dirigente, pur organizzativa, deve necessariamente partecipare in misura importante al lavoro giudiziario, mentre nella seconda ipotesi gli aspetti organizzativi e dirigenziali sono via via più preminenti e richiedono, quindi, una acquisizione di esperienze indubbiamente superiori.
Per gli uffici che in pianta organica non annoverano posti semidirettivi (procuratori aggiunti o presidenti di sezione), pertanto, appare congruo indicare un periodo di quattro anni di positivo esercizio delle funzioni da aggiungere alla anzianità maturata dal magistrato più giovane partecipante al concorso, così da selezionare una platea di candidati tale da assicurare comunque
una acquisizione di esperienze in uno o più uffici sufficientemente ricca da consentire la maturazione di un valido profilo professionale.
Con riguardo agli uffici, che annoverano in pianta organica posti semidirettivi, invece, sia l’opportunità che il magistrato abbia potuto maturare altre esperienze organizzative, sia la necessità che questi abbia avuto la possibilità di instaurare, in varie forme, rapporti con altri soggetti nell’esercizio di funzioni organizzative, porta a ritenere più congruo il maggior periodo di sei anni di positivo esercizio delle funzioni da aggiungere alla anzianità maturata dal magistrato più giovane partecipante al concorso.
b) uffici per i quali è richiesta la quarta valutazione (16 anni dalla nomina).
Si tratta degli uffici – giudicanti e requirenti – di cui all’art.1 del D.l. 25 settembre 1989 n. 327, convertito nella legge 24 novembre 1989 n. 380, nonché dei posti di Presidente del Tribunale di sorveglianza.
La complessità delle situazioni organizzative sottoposte alla cura, direzione e controllo del dirigente dell’ufficio in questi casi è, indubbiamente, di notevole livello. Per taluni di questi uffici, d’altra parte, per gli stessi incarichi semidirettivi è richiesta una anzianità maggiore ai fini della legittimazione.
Tutto ciò porta a ritenere congruo un periodo di otto anni di positivo esercizio delle funzioni rispetto al più giovane partecipante al concorso, così da assicurare che la valutazione avvenga su soggetti in possesso di un patrimonio di esperienze adeguato rispetto alla varietà e complessità dell’ufficio.
c) uffici per i quali è richiesta la quinta valutazione (20 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione gli uffici direttivi della Corte d’Appello e della relativa Procura Generale, nonché gli uffici direttivi di legittimità di Presidente di sezione della Corte di Cassazione e di Avvocato Generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione.
Con riguardo ai Capi di Corte l’attività organizzativa – che coinvolge l’intero distretto – è un dato preminente, mentre per i posti direttivi di legittimità vengono in considerazione il necessario preventivo esercizio delle funzioni di legittimità per almeno un quadriennio, funzione a cui, di norma, un magistrato può aspirare solo dopo aver acquisito la quarta valutazione di professionalità.
Appare congruo, pertanto, indicare – tenuto conto della più elevata anzianità richiesta per aspirare alle funzioni in oggetto – quale periodo per l’ingresso in una utile comparazione - quella di otto anni di positivo esercizio delle funzioni rispetto al più giovane partecipante al concorso.
d) uffici per i quali è richiesta la sesta valutazione (24 anni dalla nomina) e la settima valutazione (28 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione gli uffici direttivi superiori ed apicali di legittimità, requirenti e giudicanti, ossia i più elevati incarichi che possono essere ricoperti da un magistrato nel corso della sua vita professionale.
Occorre considerare che, con riguardo a questi uffici, non trova applicazione il limite del quadriennio minimo ulteriore di esercizio delle funzioni, per cui appare fisiologico, nella stessa prospettiva normativa, che a tali incarichi possano aspirare magistrati che hanno già maturato una ampia esperienza e vita professionale.
Tenuto conto della diversa anzianità richiesta per aspirare alle tipologie di posti, pertanto, appare congruo indicare, quale periodo minimo per la generalità di questi uffici, quello di dieci anni di positivo esercizio delle funzioni rispetto al più giovane partecipante al rispettivo concorso.
2.2 Lo spiccato rilievo e gli uffici specializzati.
Il meccanismo sopra descritto impone, in ogni caso, il recupero delle professionalità più rilevanti, che non siano rientrate nella preliminare rosa di aspiranti sottoposti a valutazione comparativa.
Lo “spiccato rilievo” di tali professionalità deve essere verificato con riguardo alle peculiarità dell’ufficio da conferire e può riconoscersi in ragione del possesso di doti attitudinali e di merito di eccezionale valenza da parte del candidato non rientrante nella stessa ovvero della inadeguatezza di specifiche attitudini o della presenza di elementi negativi nei candidati ricompresi nella suddetta rosa, oppure, ovviamente, quando concorrono entrambi questi fattori.
Una particolare attenzione, poi, va riservata agli uffici caratterizzati da elementi di specializzazione (Tribunale di Sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).
Per questi uffici la valutazione in comparazione va estesa a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di specializzazione richiesta - purché abbiano svolto funzioni specialistiche per almeno 4 anni negli ultimi quindici - a prescindere dalla presenza o meno tra quelli ordinariamente valutabili di magistrati “specializzati”.

3. I TRAMUTAMENTI CON PASSAGGI DI FUNZIONE
3.1. La disciplina generale
La materia è disciplinata in termini sistematici ed organici dall’art. 13 D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge n.111/2007, il quale stabilisce le condizioni ed i limiti per il mutamento delle funzioni nonché le eventuali deroghe sia per gli uffici di merito sia per quelli di legittimità.
Per il conferimento delle funzioni direttive superiori ed apicali, sia giudicanti che requirenti, di legittimità non opera alcuna delle limitazioni per il passaggio di funzioni, come previste dall’art. 13, comma 3, D.Lgs. 160/2006. Del pari le medesimi limitazioni non operano per i consiglieri della Corte di Cassazione, per i sostituti Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione, per i Presidenti di sezione e per gli Avvocati Generali presso la Corte di Cassazione nel momento in cui chiedono il conferimento di funzioni direttive di merito, che comportano il passaggio di funzioni.
Il passaggio di funzioni nel corso dell’intera carriera professionale può avvenire al massimo per quattro volte, nel novero delle quali non vanno computati i passaggi di funzione disposti d’ufficio e, quindi, neanche la prima assegnazione di sede ai magistrati all’esito del tirocinio.
Si tratta di una condizione che prescinde dagli altri requisiti ed agisce come limite esterno rispetto alle domande proposte.
3.2. L’attività svolta fuori dal ruolo della magistratura
Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il periodo fuori ruolo è considerato equivalente, sotto il profilo funzionale, all’attività giudiziaria da ultima svolta prima del collocamento fuori ruolo.
3.3 Il corso di qualificazione professionale
La partecipazione ad un corso di qualificazione professionale nei termini previsti dalla novella presuppone l’istituzione e l’avvio della Scuola superiore della Magistratura, che non è, allo stato, in funzione e, quindi, il requisito non può operare attesa l’inesistenza delle condizioni di legge.
Il Consiglio superiore della Magistratura, in una prospettiva diretta a soddisfare le esigenze sostanziali sottostanti alla previsione normativa, ha ritenuto – con indicazione apposta sui bandi delle pubblicazioni – di prevedere, per tutti gli aspiranti ai posti banditi che intendono operare il
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passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, l’organizzazione attraverso la propria struttura dedicata alla formazione, di corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un’adeguata riconversione professionale.
A tal fine è onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, la richiesta di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che verranno indetti dal Consiglio superiore della magistratura.
La frequenza ai corsi così organizzati non può, indubbiamente, realizzare un equipollente alla previsione di legge ma costituisce uno degli elementi che saranno considerati dal Consiglio ai fini della valutazione attitudinale e di idoneità al tramutamento di funzioni in relazione al posto da assegnare.
3.4. Il parere del Consiglio giudiziario
Il parere per il mutamento delle funzioni è obbligatorio e viene reso secondo le modalità disciplinate al paragrafo 5.3.2.

4. LA COMPARAZIONE
4.1.Il giudizio comparativo
La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.
Le ragioni della scelta devono risultare da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio nonché all'assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.
Il meccanismo sopra illustrato, in virtù del quale la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, non comporta, in nessun caso, l’esclusione dalla valutazione di alcuno degli aspiranti legittimati.
Nel caso in cui le valutazioni per il merito e per le attitudini riportate da due o più candidati al medesimo incarico conducano ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei rispettivi profili professionali, può essere dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo
della magistratura, quale espressione della positiva esperienza maturata nel tempo dal magistrato, in virtù di quel criterio di validazione del merito e delle attitudini descritto al paragrafo n. 2.
Invero, l’art. 192 O.G., tutt’ora vigente, si applica, quale norma di carattere generale, anche per il conferimento degli incarichi direttivi. La citata disposizione, indicando tra i parametri valutabili anche l’anzianità, va interpretata nel senso che essa individua un criterio ordinatorio, il quale può utilmente operare, in via residuale, per consentire l’individuazione tra più candidati, valutati sostanzialmente idonei, di colui al quale va assegnato l’incarico direttivo, nei termini ora specificati.
Per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque e Procuratore Generale Aggiunto) e delle funzioni apicali giudicanti e requirenti di legittimità (Primo Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale della Corte di Cassazione) viene in rilievo quale elemento di valutazione positiva, ai fini del buon andamento dell’amministrazione e per garantire efficacia ed efficienza dell’azione direttiva, la possibilità che 1’aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a due anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o, adeguato un periodo più breve.
4.2. Le fonti di conoscenza e di valutazione
Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili da:
a) fascicolo personale del magistrato, tenuto ai sensi delle disposizioni dettate dalle circolari consiliari;
b) risultanze relative alla quantità ed alla natura del lavoro svolto;
c) pareri dei Consigli giudiziari;
d) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell’incarico direttivo, ivi compresa l’elaborazione di un progetto organizzativo di massima relativo all’ufficio richiesto;
e) accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio superiore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla stessa Commissione Direttivi;
f) audizioni personali dei magistrati aspiranti all'incarico;
g) esiti delle ispezioni ministeriali realizzate presso gli uffici di appartenenza del magistrato;
g) (sic) qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, in relazione allo stesso, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio.
Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono sempre oggetto di valutazione.
Le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio.

5. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
5.1. Pubblicazione delle vacanze
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel caso di vacanza dell’ufficio direttivo per collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite d’età, procede alla relativa pubblicazione sei mesi prima dell’inizio della vacanza medesima.
È del pari anticipata di sei mesi la pubblicazione del posto resosi vacante per decorrenza del termine ottennale di permanenza nel medesimo ufficio, come previsto dall’art. 45 D.Lgs. 160/2006; gli otto anni sono calcolati a far data dall’assunzione delle funzioni direttive.
In caso di trasferimento del precedente titolare dell’ufficio direttivo, la vacanza si identifica con la data di adozione della delibera di trasferimento da parte del CSM.
I bandi di concorso vengono pubblicati tendenzialmente con cadenza trimestrale vale a dire il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre di ogni anno, sul sito Intranet del C.S.M., salve diverse modalità di pubblicazione stabilite nei singoli bandi.
Il 15 marzo vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° settembre ed il 30 novembre successivo.
Il 15 giugno vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il 15 settembre vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° marzo ed il 31 maggio dell’anno successivo.
Il 15 dicembre vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto dell’anno successivo.
5.2. La legittimazione per la partecipazione al concorso
Alla luce del disposto normativo dell’art. 35 D.Lgs 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.
Alla data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all’art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell’ufficio direttivo. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all’istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.
Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell’art. 194 dell’Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.
Per i magistrati, provenienti dalla posizione di fuori ruolo che vi siano stati collocati da meno di un triennio ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avervi trascorso un triennio alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell’ultimo ufficio giudiziario nel quale hanno svolto le relative funzioni.
Il termine previsto dall’art. 194 dell’Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell’ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.
Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.
Salvo i casi eventualmente oggetto di autonoma disciplina generale da parte del Consiglio, costituiscono ragioni idonee a derogare alla condizione di legittimazione di cui all’art. 194 dell'Ordinamento giudiziario, in presenza di particolare urgenza di coprire il posto messo a concorso, l’accertata inidoneità, anche solo funzionale, degli aspiranti legittimati ovvero l’esistenza di soli aspiranti non legittimati.
Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.
5.3. La domanda di partecipazione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via Intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet www.cosmag.it, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.
Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, devono essere prodotti:
a) i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l’avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
b) le statistiche comparate relative all’ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;
c) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell’incarico direttivo, ivi compresa l’elaborazione di un progetto organizzativo di massima relativo all’ufficio richiesto.
Anche al fine di non ritardare l’espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall’interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull’aspirante il ritardo nell’inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.
La concisa scheda di autorelazione sull’attività professionale complessivamente svolta deve essere calibrata in funzione dell’illustrazione dell’attitudine direttiva del candidato; essa deve, altresì, contenere indicazioni di massima in ordine alle linee organizzative generali prospettabili per l’ufficio richiesto.
Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L’inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare.
Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell’ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda.
In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell’amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi sono reciprocamente indipendenti; pertanto, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non ritardano l’espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse.
La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell’ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini. Tale documentazione deve essere depositata presso l’ufficio di appartenenza.
La documentazione depositata può essere richiamata dall’aspirante nell’ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell’ambito del quale essa è stata prodotta. Decorso tale termine, l’interessato ha l’onere di richiedere la restituzione della documentazione, che diversamente non viene conservata dal Consiglio Superiore, a meno che la stessa non sia confluita nel fascicolo personale.
5.3.1. Il parere attitudinale specifico
L’art. 13, 1° comma, D.Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale per il conferimento degli incarichi direttivi. Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.
a) Necessità dell’istanza da parte dell’interessato.
La partecipazione al concorso su domanda dell’interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini indicati nel bando di concorso.
b) Durata di validità del parere attitudinale
Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un triennio, decorrente dalla data della vacanza del posto.
Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall’aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell’ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell’ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell’ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell’ipotesi contraria, il dirigente dell’ufficio segnala l’insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.
Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.
Qualora nel triennio antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico direttivo diverso per grado o per funzione, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell’ufficio richiesto. Il parere così formulato, nell’ambito della presente “procedura semplificata”, non può a sua volta essere ulteriormente richiamato in pareri successivi.
c) Tipologia dei pareri attitudinali.
Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto. Infatti, il parere deve avere riguardo alla specificità del posto di cui si tratta, in relazione al quale possono e devono essere evidenziati gli eventuali elementi peculiari di rilievo. Ne consegue che i pareri rilasciati per posti direttivi diversi, per grado o per funzione, ovvero per posti semidirettivi, non sono sufficienti per la valutazione dell’aspirante, fermo restando quanto disciplinato alla precedente lett. b) in ordine alla cosiddetta procedura semplificata.
d) Contenuto e rilascio del parere attitudinale
Il parere è richiesto da parte dell’interessato al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che lo esprimono entro sessanta giorni dalla data dell'istanza e lo inviano immediatamente al Consiglio superiore della Magistratura, con l’indicazione dell’ufficio richiesto.
I Consigli nel rendere il parere devono aver riguardo ai parametri sopra indicati al paragrafo n.1 e devono utilizzare i modelli sinottici allegati alla presente circolare.
I Consigli devono riscontrare ed integrare i dati evidenziati nel rapporto informativo con quelli in loro possesso.
Il parere si conclude con un giudizio finale sintetico di idoneità o meno all’incarico direttivo richiesto.
Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all’unanimità o a maggioranza. In questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.
Il Presidente della Corte di appello comunica al Consiglio superiore della Magistratura con cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario oltre il termine di sessanta giorni.
Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M. o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma.
5.3.2. Il parere per il passaggio di funzioni
È onere dell’interessato richiedere, secondo la medesima temporale prevista per il parere attitudinale specifico, il parere per il passaggio di funzioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorquando il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.
In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.
Il parere sul mutamento di funzioni va espresso contestualmente al parere attitudinale specifico, ragione per la quale con il medesimo atto i Consigli devono pronunciarsi sull’idoneità del candidato all’espletamento dell’incarico direttivo richiesto, tenendo conto anche del mutamento di funzioni che l’incarico eventualmente comporta.
L’interessato deve richiedere il rilascio del parere entro i termini di scadenza individuati dal bando di concorso, non assumendo alcuna rilevanza nell’ambito della procedura specifica l’eventuale istanza tardiva.
Il parere per il passaggio di funzioni ha la medesima validità del parere attitudinale specifico.
Nessun parere per il mutamento di funzioni è richiesto nel caso in cui il candidato eserciti le funzioni direttive di Procuratore Generale e di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque.
a) Contenuto e rilascio del parere per il passaggio di funzioni
Il parere è richiesto da parte dell’interessato agli organi di competenza, che lo esprimono, utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare, avendo riguardo:
- al complesso dell’attività svolta dal magistrato nell’ultimo quinquennio anteriore alla richiesta di passaggio di funzioni;
- alle qualità professionali (ad esempio: laboriosità, equilibrio, spirito di indipendenza, cultura della giurisdizione) risultanti da dati oggettivi desumibili dal lavoro giudiziario.
Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti si valutano precipuamente le attitudini desumibili dall’esercizio delle funzioni della giurisdizione penale. Utile elemento di valutazione è costituito dalla partecipazione, nell’ultimo quinquennio, ad incontri di studio organizzati dal C.S.M. aventi ad oggetto argomenti relativi alle funzioni richieste.
Le fonti di conoscenza per la formulazione del parere in oggetto sono le medesime di cui al paragrafo 4.2.
5.3.3. Il rapporto del Capo dell’Ufficio
L’aspirante comunica, altresì, la domanda di partecipazione al concorso e l’eventuale richiesta di pareri ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 al dirigente dell’ufficio di appartenenza che, nei successivi venti giorni, redige un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa sia al conferimento dell’ufficio direttivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.
Nello stesso termine provvedono il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale nei casi in cui l’aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente.
Il rapporto viene trasmesso al Presidente della Corte di Appello o al Procuratore Generale, competenti ad esprimere – con apposita relazione scritta oppure direttamente a verbale nella seduta del Consiglio Giudiziario - le osservazioni previste dall’art. 13, comma 3, d.lgs. 160/2006, nonché al Consiglio Giudiziario per il parere.
Il rapporto deve essere redatto utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare.
Qualora il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore o le funzioni di procuratore presso la Direzione nazionale antimafia non è richiesto alcun rapporto.
Con specifico riguardo al passaggio di funzioni, il capo dell’ufficio di provenienza deve precisare:
- le funzioni giurisdizionali (e per i giudicanti anche il settore, civile o penale) cui il magistrato è stato addetto, anche in regime di applicazione presso diversi uffici; per i magistrati provenienti dagli uffici del pubblico ministero dovranno essere precisate le specifiche tipologie di indagini condotte e di processi trattati in sede dibattimentale;
- ogni dato utile a formulare il parere in oggetto.
5.3.4 Il corso di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi direttivi
La partecipazione ad un corso di formazione per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, secondo quanto previsto dal novellato art. 2, comma 1, lett. d-bis) D.Lgs. 26/2006, presuppone l’istituzione e l’avvio della Scuola superiore della magistratura, che non è, allo stato, in funzione e, quindi, il requisito non può operare attesa l’inesistenza delle condizioni di legge.
Il Consiglio superiore della magistratura, in una prospettiva diretta a soddisfare le esigenze sostanziali sottostanti alla previsione normativa, ha ritenuto – con indicazione apposta sui bandi delle pubblicazioni – di prevedere, per tutti i partecipanti che aspirano a ricoprire per la prima volta un incarico direttivo di primo o di secondo grado, l’organizzazione attraverso la propria struttura dedicata alla formazione, di corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un’adeguata formazione professionale.
A tal fine è onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di conferimento dell’incarico, la richiesta di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che verranno indetti dal Consiglio superiore della Magistratura.
La frequenza ai corsi così organizzati non può, indubbiamente, realizzare un equipollente alla previsione di legge ma costituisce uno degli elementi che saranno considerati dal Consiglio ai fini della valutazione attitudinale e di idoneità al conferimento dell’incarico messo a concorso.
5.4. Ordine di trattazione delle pubblicazioni
La regolarità delle procedure è assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l’adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l’ordine temporale delle vacanze.
5.5. Comunicazione della proposta all’interessato ed eventuali revoche
La proposta di conferimento dell’ufficio direttivo formulata dalla competente Commissione viene comunicata all’interessato a mezzo di telefax trasmesso al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, dà conferma dell’avvenuto adempimento, specificandone la data.
In considerazione del preminente interesse pubblico alla sollecita copertura del posto vacante, l’eventuale revoca della domanda di conferimento dell’incarico deve essere effettuata entro tre giorni dalla comunicazione della proposta di Commissione, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell’apposito vademecum disponibile sul sito internet www.cosmag.it.
Trascorso il predetto termine, la revoca può essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

6. TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE
Il conferimento degli uffici direttivi siti nella Provincia Autonoma di Bolzano avviene del rispetto il principio di tutela delle minoranze etniche e linguistiche e di proporzionalità fra le stesse. Restano ferme le regole di cui al D.P.R. n. 752/1976.


PARTE II
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI
Costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio.
L’indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all'ubicazione dell'ufficio da conferire.
L’imparzialità consiste nell’ esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti.
L’equilibrio consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati.
Ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi deve essere apprezzato anche il prestigio dell’aspirante, valutato in riferimento alla stima acquisita all’interno ed all'esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l'impegno profuso nell'esercizio dell'attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane.

1. I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI
Ai fini del conferimento di tutti gli uffici semidirettivi, nell’attuale assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Per quanto riguarda l’anzianità, esclusa la pari rilevanza rispetto ai parametri ora indicati, la stessa viene in considerazione nei limiti indicati al successivo paragrafo n. 2.
Non possono essere conferiti incarichi semidirettivi a seguito di concorso virtuale.
1.1 Il merito
L’art. 12, comma 10, D.lgs. 160/2006, nel testo modificato dall’art. 2, comma 3, L.111/2007, prevede espressamente che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive di primo e di secondo grado, occorre tenere conto degli “elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5”.
Dalla interpretazione sia letterale sia sistematica delle indicate disposizioni di legge, si desume inequivocabilmente che anche per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi va considerata e verificata l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindersi nella valutazione di idoneità dell’aspirante a ricoprire l’ufficio richiesto.
Il profilo del “merito” investe quindi la verifica dell’attività giudiziaria svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato.
In tale criterio rientra la valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11 D.lgs. 160/2006.
In particolare:
a) la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;
b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio;
c) la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta.
Le valutazioni relative a ciascuno dei quattro parametri indicati, seppure fondate sugli indicatori fissati dalla circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007), vanno sinteticamente espresse previa selezione di quelli rilevanti e significativi in relazione all’incarico per il quale è stata presentata domanda.
1.2 Le attitudini
Due sono le categorie generali per la valutazione delle attitudini semidirettive, alle quali si aggiungono, per i posti di presidente sezione lavoro, le competenze specifiche maturate in materia.
1.2.1 Le attitudini funzionali
La prima categoria generale, richiesta dal comma 12 dell’art. 12 D.Lgs n. 160/06 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi, è riscontrata nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili. Viene inoltre individuata nella propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari.
La normativa primaria (comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. n. 160/06) individua inoltre alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura. Per ogni attività di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento, non ci si limita a prendere atto del suo avvenuto espletamento, ma sono messi in particolare evidenza i risultati conseguiti.
Nell’ambito di questa verifica attitudinale va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale. Nondimeno, nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’ “organizzazione”.
In particolare le doti organizzative vanno verificate con riguardo ai parametri e agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d) D.Lgs. 160/2006, esplicitati come segue:
Parametro: capacità di organizzare e programmare l’attività.
Indicatori:
1. Esperienze di direzione ed organizzazione, desunte dallo svolgimento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro.
Assumono rilievo:
1.1 Attività di indirizzo nei confronti del dirigente amministrativo e/o di diretta gestione degli uffici.
1.2 Predisposizione ed osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti e dei programmi organizzativi degli uffici requirenti.
1.3 Gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle, nel programma organizzativo e nel rapporto informativo annuale sull’andamento dell’ufficio.
1.4 Promozione dell’innovazione tecnologica.
1.5 Vigilanza, nei casi previsti dall’Ordinamento giudiziario, nei confronti dei magistrati ordinari ed onorari, degli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici NEP.
Per i dirigenti e coloro che ricoprono incarichi semidirettivi, va valutata anche la diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità e di quelli attitudinali, e in tutti gli altri casi in cui sono previsti dall'ordinamento
2. Esperienze di collaborazione nell’attività di direzione e/o organizzazione.
Assumono rilievo:
2.1. Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell’ufficio, in conformità alla normativa sull’organizzazione degli uffici giudiziari;
2.2. Attività di ausilio ed assistenza anche nella redazione dei progetti tabellari o dei programmi organizzativi e nella gestione degli uffici giudiziari.
3. Esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario.
Assumono rilievo:
3.1. Organizzazione del lavoro in relazione alla gestione degli affari, tenuto conto della loro complessità e dei carichi di lavoro.
3.2. Organizzazione del ruolo di udienza.
3.3. Organizzazione e direzione di collaboratori ed ausiliari.
4. Esperienze di coordinamento investigativo.
Assumono rilievo:
4.1. Attività di coordinamento o collaborazione con altri uffici svolta all’interno della DNA o con magistrati appartenenti alla DNA;
4.2. Attività di coordinamento o collaborazione investigativa a livello infradistrettuale, interdistrettuale, nazionale ovvero internazionale, svolta anche in posizione di fuori ruolo, a diretto supporto della funzione giudiziaria.
5. Relazioni rilevanti per l’organizzazione e l’esercizio della funzione giudiziaria.
Assumono rilievo:
5.1 Rapporti dei magistrati direttivi e semidirettivi:
a) con magistrati, dirigenti e personale amministrativo; b) con i sindacati del personale amministrativo nel settore dell’organizzazione del lavoro; c) con le autorità amministrative in materia di gestione delle dotazioni dell’ufficio e in materia di sicurezza; d) con la classe forense ed i suoi organismi di rappresentanza; e) con le altre categorie professionali e con l’utenza in relazione alla predisposizione e gestione dei servizi.
5.2. Rapporti dei magistrati senza funzioni direttive o semidirettive:
a) con gli altri magistrati, con i dirigenti ed il personale amministrativo, con la classe forense, le altre categorie professionali e con coloro che si avvalgono dei servizi della giustizia; b) con autorità esterne (forze di polizia, servizi sociali minorili, strutture sanitarie e penitenziarie, etc.), nello svolgimento delle funzioni giudiziarie.
6.Valorizzazione delle attitudini dei magistrati e funzionari.
Assumono rilievo:
6.1. Programmazione e gestione di riunioni organizzative funzionali alla trattazione degli affari ed alla risoluzione di problemi organizzativi.
6.2. Programmazione e gestione di riunioni funzionali alla discussione e all’approfondimento di innovazioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali.
6.3. Promozione ed utilizzo dell’innovazione tecnologica.
6.4. Sviluppo e promozione delle attitudini organizzative dei collaboratori.
6.5 Rispetto e valorizzazione delle pari opportunità.
7. Rispetto della sfera di autonomia professionale del giudice o del sostituto procuratore.
8. Formazione (anche precedente l’ingresso in magistratura) in materia organizzativa e gestionale.
Assumono rilievo:
8.1 Corsi di formazione frequentati in qualità di partecipante, relatore, coordinatore.
8.2 Attività di progettazione ed organizzazione della formazione professionale e del tirocinio.
9. Esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario.
Assumono rilievo:
9.1. Partecipazione all’attività di direzione, organizzazione e collaborazione svolta presso gli organi elettivi previsti dall’ordinamento giudiziario (C.S.M. e Consigli giudiziari); partecipazione all’attività di direzione e di organizzazione svolta in posizione di fuori ruolo o previa autorizzazione del CSM presso organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, organi amministrativi (tra i quali Ministeri, Authority, Scuola Superiore della Magistratura), organizzazioni internazionali.
9.2. Attività di direzione, organizzazione, collaborazione svolte per effetto di incarichi previsti da disposizioni legislative.
9.3. Esercizio, prima dell’ingresso in magistratura, di funzioni di direzione ed organizzazione significative e rilevanti per l’organizzazione giudiziaria.
Parametro: capacità di gestire le risorse
Indicatori:
1.Controllo sull’andamento generale dell’ufficio.
Assumono rilievo:
1.1 Raggiungimento di standard di efficienza nel lavoro giudiziario ed amministrativo, in relazione al programma organizzativo dell’ufficio o alla risoluzione di particolari profili problematici;
1.2 Ideazione e realizzazione di metodi operativi e di gestione dei servizi anche nell’esercizio di funzioni non dirigenziali.
1.3 Ideazione, programmazione e realizzazione tempestiva di adattamenti organizzativi e gestionali.
2.Propensione all’uso di tecnologie avanzate.
Assumono rilievo:
2.1 Utilizzazione e valorizzazione dei programmi informatici per la gestione degli affari o del personale, desumibile anche dall’attività di referente informatico o collaborazione con lo stesso nell’ambito del proprio ufficio.
2.2 Rapporti con le autorità ministeriali deputate alla gestione delle risorse informatiche per la predisposizione, l’applicazione o lo sviluppo dei suddetti programmi.
3 Attuazione del progetto di organizzazione tabellare o del programma organizzativo. Assumono rilievo:
3.1. Approvazione dei progetti da parte del CSM;
3.2. Approvazione delle successive variazioni tabellari;
3.3.Valutazione dei progetti di organizzazione degli uffici requirenti;
3.4. Provvedimenti di applicazione e supplenza;
3.5. Raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto organizzativo;
3.6. Utilizzazione dei magistrati onorari.
Gli indicatori di cui ai precedenti parametri (ad eccezione dei punti 7, 8 – quando riferiti all’attività svolta precedentemente all’ingresso in magistratura – e 9) devono essere valutati tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto all’attività, alla tipologia di ufficio in cui l’attività viene svolta (in relazione alla grandezza, al bacino di utenza, ai flussi di affari, al contesto geografico e sociale che connota il bacino di utenza) ed alla situazione organizzativa e strutturale dell’ufficio stesso. Per quanto concerne l’indicatore di cui al punto 7, il giudizio sulla sua sussistenza, quando non emergano dati di segno contrario, dovrà essere espresso con la formula “nulla da rilevare”.
La mancanza di pregresse esperienze direttive o semidirettive, eventualmente svolte anche in via di fatto, impone che il giudizio prognostico sull’attitudine direttiva sia formulato sulla base della complessiva attività giudiziaria svolta dal candidato.
1.2.2. Le funzioni omologhe
La seconda categoria che viene in rilievo nell’ambito del profilo attitudinale è quella dell’esercizio di “funzioni omologhe”, attraverso la quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante.
Va riconosciuta rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio effettivo per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi.
1.2.3 Le attitudini specifiche
Per i posti di presidente sezione lavoro, nell’ambito del parametro attitudini, va anche considerata la competenza desunta dall’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse.

2. IL VALORE DELL’ESPERIENZA.
Con la riforma dell’ordinamento giudiziario, è stata esclusa la rilevanza dell’anzianità quale parametro di valutazione anche in relazione al conferimento degli uffici semidirettivi. Il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita”.
Invero, la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.
Il dato esperienziale è destinato ad avere un peso specifico nella valutazione delle attitudini e del merito, fino a potersi considerare requisito di ingresso per una prima utile comparazione.
In altri termini, si può affermare che una maggiore esperienza professionale, purché strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine ed in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio semidirettivo.
In questa prospettiva appare prefigurabile un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa.
Tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini.
Nella prospettiva sopra considerata, risulta quindi necessario indicare, per ogni tipologia di ufficio semidirettivo, l’arco temporale di positivo esercizio delle funzioni da considerare al fine di individuare una prima platea di aspiranti che è utile valutare, anche al fine di addivenire ad una razionalizzazione dell’azione amministrativa.
Va precisato, sul punto, che la parametrazione deve necessariamente essere ancorata al concorso in concreto, ossia alla considerazione degli effettivi partecipanti (dal meno anziano dei quali, avuto riguardo alla valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il tipo d’ufficio messo a concorso, deve essere misurato lo scorrimento di anzianità come positiva esperienza acquisita), e non in astratto, ossia a partire dalla data utile per il conseguimento della valutazione minima di professionalità richiesta per il conferimento dell’ufficio, atteso che, altrimenti, l’operazione rischierebbe di assumere il significato di una mera sostituzione del termine di legittimazione per la partecipazione al concorso previsto dalla legge con un nuovo termine imposto con normativa secondaria.
La valutazione comparativa deve necessariamente estendersi a tutti i concorrenti nelle seguenti ipotesi:
a) quando tra i singoli aspiranti la differenza di esperienza professionale maturata sia inferiore all’arco temporale da considerare per l’individuazione della preliminare platea dei valutabili, come previsto per la tipologia di ufficio messo a concorso.
b) quando, in applicazione del meccanismo di selezione valutativa sopra individuato, un unico magistrato risulti in possesso del dato di esperienza professionale che consentirebbe l’ingresso nella preliminare platea di aspiranti utilmente valutabili.
Da ultimo va precisato che l’eventuale revoca del più giovane dei partecipanti al concorso intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione non comporta la modifica della preliminare platea dei candidati utilmente valutabili, al pari ogni altra sopravvenuta evenienza.
2.1 Il valore dell’esperienza in rapporto ai diversi uffici da conferire
a) uffici semidirettivi giudicanti per i quali è richiesta la seconda valutazione (8 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione la gran parte degli uffici semidirettivi di primo grado, esclusi solo quelli di Presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’art.1 del D.l. 25 settembre1989 n.327, convertito nella Legge 24 novembre1989 n. 380.
In questo ambito, peraltro, esistono realtà molto diverse, per numero di magistrati e semidirettivi in organico. Sono equiparati ai fini della legittimazione Tribunali con uno o due Presidenti di Sezione e Procure con un solo Procuratore Aggiunto e uffici che hanno oltre venti Presidenti di Sezione e nove Procuratori Aggiunti.
Appare pertanto opportuno differenziare il fattore “durata” per il positivo esercizio delle funzioni e della costante capacità professionale rapportandolo alla diversa dimensione degli uffici giudiziari, anch’essi distinti in ragione del numero di semidirettivi presenti in organico. Avendo presente che la proporzione tra magistrati addetti al tribunale e relativi presidenti di sezione è diversa da quella esistente tra sostituti procuratori e relativi procuratori aggiunti, l’individuazione degli uffici va operata a seconda che l’ufficio semidirettivo sia giudicante ovvero requirente.
Ciò premesso appare congruo indicare quale periodo per l’ingresso in una utile comparazione:
1) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti che annoverano sino a cinque Presidenti di Sezione;
2) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un Procuratore Aggiunto;
3) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un numero di Presidenti di Sezione compreso fra sei e undici e per la funzione di Aggiunto dell’ufficio GIP-GUP;
4) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con due o con tre Procuratori Aggiunti;
5) 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un numero di Presidenti di Sezione superiore a undici;
6) 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un numero di Procuratori Aggiunti superiore a tre

b) uffici per i quali è richiesta la terza valutazione (12 anni dalla nomina).
Si tratta degli uffici di Presidenti di sezione dei giudici unici per le indagini preliminari aventi sedi nelle città di cui all’art. 1 del D.l. 25 settembre 1989 n. 327, convertito nella Legge 24 novembre1989 n.380 (funzioni semidirettive giudicanti elevate).
La complessità delle situazioni organizzative sottoposte al controllo del titolare dell’incarico semidirettivo è, indubbiamente, di notevole livello, come confermato dalla scelta del legislatore di individuare una più avanzata età di legittimazione per il conferimento delle funzioni.
Tutto ciò porta a ritenere congruo un periodo aggiuntivo di 10 anni di positivo esercizio delle funzioni rispetto al più giovane partecipante al concorso, così da assicurare che la valutazione avvenga su soggetti in possesso di un patrimonio di esperienze adeguato rispetto alla varietà e complessità dell’ufficio.
c) uffici per i quali è richiesta la quarta valutazione (16 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione gli uffici semidirettivi di Presidente di Sezione e di Avvocato Generale presso le Corti d’Appello.
L’individuazione delle fasce di riferimento non può tener conto per le Procure generali del numero dei posti semidirettivi previsti in pianta organica, atteso che l’Avvocato generale è sempre pari ad uno, ragion per cui le stesse vanno rapportate al numero dei sostituti procuratori generali.
Le funzioni da ricoprire presso gli uffici giudiziari di secondo grado richiedono necessariamente una maggiore esperienza professionale quale periodo per l’ingresso in una utile comparazione, sicché appare congruo indicare in:
1) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per le Corti di appello che hanno sino ad otto Presidenti di Sezione;
2) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per le Procure generali che hanno sino ad otto Sostituti Procuratori;
3) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per le Corti di appello che hanno più di otto Presidenti di Sezione;
4) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per le Procure generali che hanno più di otto Sostituti Procuratori.
2.2. Lo spiccato rilievo
Il meccanismo sopra descritto impone, in ogni caso, il recupero delle professionalità più rilevanti, che non siano rientrate nella preliminare rosa di aspiranti sottoposti a valutazione comparativa.
Lo “spiccato rilievo” di tali professionalità deve essere verificato con riguardo alle peculiarità dell’ufficio da conferire e può riconoscersi in ragione del possesso di doti attitudinali e di merito di eccezionale valenza da parte del candidato non rientrante nella stessa ovvero della inadeguatezza di specifiche attitudini o della presenza di elementi negativi nei candidati ricompresi nella suddetta rosa, oppure, ovviamente, quando concorrono entrambi questi fattori.
3. I TRAMUTAMENTI CON PASSAGGI DI FUNZIONE
3.1. La disciplina generale
La materia è disciplinata in termini sistematici ed organici dall’art. 13 del D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge n.111/2007, il quale stabilisce le condizioni ed i limiti per il mutamento delle funzioni nonché le eventuali deroghe.
Il passaggio di funzioni nel corso dell’intera carriera professionale può avvenire al massimo per quattro volte, nel novero delle quali non vanno computati i passaggi di funzione disposti d’ufficio e quindi nemmeno la prima assegnazione di sede ai magistrati in tirocinio.
Si tratta di una condizione che prescinde dagli altri requisiti ed agisce come limite esterno rispetto alle domande proposte.
3.2. L’attività svolta fuori dal ruolo della magistratura
Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il periodo fuori ruolo è considerato equivalente, sotto il profilo funzionale, all’attività svolta anteriormente al collocamento fuori ruolo.
3.3 Il corso di qualificazione professionale
La partecipazione ad un corso di qualificazione professionale nei termini previsti dall’Ordinamento Giudiziario presuppone l’istituzione e l’avvio della Scuola superiore della Magistratura, che non è, allo stato, in funzione e, quindi, il requisito non può operare attesa l’inesistenza delle condizioni di legge.
Il Consiglio superiore della Magistratura, in una prospettiva diretta a soddisfare le esigenze sostanziali sottostanti alla previsione normativa, ha ritenuto – con indicazione apposta sui bandi delle pubblicazioni – di prevedere, per tutti gli aspiranti ai posti banditi che intendono operare il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, l’organizzazione attraverso la propria struttura dedicata alla formazione, di corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un’adeguata riconversione professionale.
A tal fine è onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, la richiesta di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che verranno indetti dal Consiglio superiore della magistratura.
La frequenza ai corsi così organizzati non può, indubbiamente, realizzare un equipollente alla previsione di legge ma costituisce uno degli elementi che saranno considerati dal Consiglio ai fini della valutazione attitudinale e di idoneità al tramutamento di funzioni in relazione al posto da assegnare.
3.4. Il parere del Consiglio giudiziario
Il parere per il mutamento delle funzioni è obbligatorio e viene reso secondo le modalità disciplinate al paragrafo 5.3.2.
4. LA COMPARAZIONE
4.1.Il giudizio comparativo
La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.
Le ragioni della scelta devono risultare da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio nonché all'assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.
Il meccanismo sopra illustrato, in virtù del quale la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, non comporta, in nessun caso, l’esclusione dalla valutazione di alcuno degli aspiranti legittimati.
Nel caso in cui le valutazioni per il merito e per le attitudini riportate da due o più candidati al medesimo incarico conducano ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei rispettivi profili professionali, può essere dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, quale espressione della positiva esperienza maturata nel tempo dal magistrato, in virtù di quel criterio di validazione del merito e delle attitudini descritto al paragrafo n. 2.
Invero, l’art. 192 O.G., tutt’ora vigente, si applica, quale norma di carattere generale, anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi. La citata disposizione, indicando tra i parametri valutabili anche l’anzianità, va interpretata nel senso che essa individua un criterio ordinatorio, il quale può utilmente operare, in via residuale, per consentire l’individuazione tra più candidati, valutati ugualmente idonei, di colui al quale va assegnato l’incarico semidirettivo, nei termini ora specificati.
4.2. Le fonti di conoscenza e di valutazione
Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili da:
a) fascicolo personale del magistrato, tenuto ai sensi delle circolari consiliari;
b) risultanze relative alla quantità ed alla natura del lavoro svolto;
c) pareri dei Consigli giudiziari;
d) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell’incarico semidirettivo;
e) accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio superiore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla stessa Commissione Direttivi;
f) audizioni personali dei magistrati aspiranti all'incarico;
g) esiti delle ispezioni ministeriali realizzate presso gli uffici di appartenenza del magistrato;
h) qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, in relazione allo stesso, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio.
Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti, ed in particolare i fatti ivi accertati, sono sempre oggetto di valutazione.
Le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio.

5. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
5.1. Pubblicazione delle vacanze
L’introduzione del criterio della vacanza ai fini della legittimazione a concorrere consente di estendere alla procedura di conferimento degli incarichi semidirettivi le previsioni dettate dalla normativa consiliare in tema di pubblicazione degli uffici direttivi.
Pertanto, in caso di trasferimento del precedente titolare dell’ufficio semidirettivo, la vacanza si identifica con la data di adozione della delibera di trasferimento da parte del CSM.
Nel caso di vacanza di un ufficio semidirettivo per collocamento a riposo per raggiunto limite di età del titolare, si procede alla pubblicazione sei mesi prima dell’inizio della vacanza stessa.
L’introduzione del principio di temporaneità dell’incarico semidirettivo ed il conseguente termine massimo di otto anni per la permanenza nel medesimo ufficio consentono di individuare con certezza anche la data di vacanza, determinata dal decorso del predetto termine, e di anticipare di sei mesi la pubblicazione della vacanza rispetto alla scadenza degli otto anni, calcolati a far data dall’assunzione delle relative funzioni.
I bandi di concorso vengono pubblicati con cadenza trimestrale, vale a dire il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre di ogni anno, sul sito Intranet del C.S.M., salve diverse modalità di pubblicazione stabilite nei singoli bandi.
Il 15 marzo vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° settembre ed il 30 novembre successivo.
Il 15 giugno vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il 15 settembre vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° marzo ed il 31 maggio dell’anno successivo.
Il 15 dicembre vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto dell’anno successivo.
I dirigenti degli uffici giudicanti procedono agli eventuali concorsi interni, secondo le previsioni della circolare sulla formazione delle tabelle, entro e non oltre sessanta giorni prima rispetto a ciascuna pubblicazione.
5.2. La legittimazione per la partecipazione al concorso
Alla luce del disposto normativo dell’art. 34 bis D.lgs 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.
Alla data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all’art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell’ufficio semidirettivo. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all’istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.
Non influiscono sulla legittimazione i concorsi che all’interno di ciascun ufficio devono essere espletati per l’assegnazione del singolo posto, giacché gli stessi comportano soltanto l’individuazione del settore (civile o penale) nel quale si è verificata la vacanza ma non la data di quest’ultima, che va sempre riferita all’originaria scopertura.
In ogni caso l’indicazione contenuta nel bando relativa al settore (civile, penale), con la specificazione del nominativo del magistrato uscente, non si traduce nell’individuazione della singola sezione cui destinare il magistrato da nominarsi, che viene assegnato dal Presidente alla singola sezione del settore di riferimento secondo le disposizioni dettate dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari in tema di tramutamenti interni.
L’assegnazione all’interno del settore (penale o civile) del magistrato al quale sono state conferite le funzioni semidirettive segue le ordinarie regole tabellari, come disciplinate dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari.
Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell’art. 194 dell’Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.
Per i magistrati, provenienti dalla posizione di fuori ruolo che vi siano stati collocati da meno di un triennio ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avervi trascorso un triennio alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale abbiano svolto le relative funzioni.
Il termine previsto dall’art.194 dell’Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell’ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.
Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.
Salvo i casi eventualmente oggetto di autonoma disciplina generale da parte del Consiglio, costituiscono ragioni idonee a derogare alla condizione di legittimazione di cui all'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario, in presenza di particolare urgenza di coprire il posto messo a concorso, l’accertata inidoneità, anche solo funzionale, degli aspiranti legittimati ovvero l’esistenza di soli aspiranti non legittimati.
Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all'assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.
5.3. La domanda di partecipazione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via Intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet www.cosmag.it, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.
Ogni magistrato non può presentare o confermare più di cinque domande di conferimento di incarico semidirettivo, in modo da non averne più di cinque contemporaneamente efficaci.
Le cinque domande devono essere considerate per tipologia di posti omogenei, ferma restando l’eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti di presidente di sezione dello stesso ufficio destinati al medesimo settore – civile o penale –equivale ad un’unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.
Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo va segnalato ai titolari dell'azione disciplinare
Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell’ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda. Non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite individuato, a meno che non intervenga specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di cinque domande di conferimento di un ufficio semidirettivo.
Nel caso di pluralità di posti richiesti con un’unica domanda ovvero di più domande nell’ambito della stessa pubblicazione non è prevista la possibilità per il magistrato di determinare un ordine di preferenza né la possibilità del c.d. “accantonamento”.
Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, devono essere prodotti:
a) i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l’avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
b) le statistiche comparate relative all’ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;
c) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell’incarico semidirettivo.
Anche al fine di non ritardare l’espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall’interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull’aspirante il ritardo nell’inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.
Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L’inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare.
La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell’ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini. Tale documentazione deve essere depositata presso l’ufficio di appartenenza.
La documentazione depositata può essere richiamata dall’aspirante nell’ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell’ambito del quale essa è stata prodotta. Decorso tale termine, l’interessato ha l’onere di richiedere la restituzione della documentazione, che diversamente non viene conservata dal Consiglio Superiore, a meno che la stessa non sia confluita nel fascicolo personale.
5.3.1. Il parere attitudinale specifico
L’art. 13, 1° comma, D. Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi. Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.
a) Necessità dell’istanza da parte dell’interessato.
La partecipazione al concorso su domanda dell’interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini della pubblicazione.
b) Durata di validità del parere attitudinale
Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un triennio, decorrente dalla data della vacanza del posto.
Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall’aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell’ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.. Il dirigente dell’ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell’ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell’ipotesi contraria, il dirigente dell’ufficio segnala l’insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.
Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.
Qualora nel triennio antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado e per funzione, o per incarico direttivo, il Consiglio Giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente,
integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell’ufficio richiesto. Il parere così formulato, nell’ambito della presente “procedura semplificata”, non può a sua volta essere ulteriormente richiamato in pareri successivi.
c) Tipologia dei pareri attitudinali.
Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso “per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto”. Infatti, il parere deve avere riguardo alla specificità del posto di cui si tratta, in relazione al quale possono e devono essere evidenziati gli eventuali elementi peculiari di rilievo. Ne consegue che i pareri rilasciati per posti semidirettivi diversi, per grado o per funzione, ovvero per posti direttivi, non sono sufficienti per la valutazione dell’aspirante, fermo restando quanto disciplinato alla precedente lett. b) in ordine alla cosiddetta procedura semplificata..
d) Contenuto e rilascio del parere attitudinale
Il parere è richiesto da parte dell’interessato al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che lo esprimono entro sessanta giorni dalla data dell'istanza e lo inviano immediatamente al Consiglio superiore della Magistratura, con l’indicazione dell’ufficio richiesto.
I Consigli nel rendere il parere devono aver riguardo ai parametri sopra indicati al paragrafo n.1 e devono utilizzare i modelli sinottici allegati alla presente circolare.
Il Consiglio Giudiziario deve riscontrare ed integrare i dati evidenziati nel rapporto informativo con quelli in suo possesso.
Il parere si conclude con un giudizio finale sintetico di idoneità o meno all'incarico semidirettivo richiesto.
Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all’unanimità o a maggioranza. In questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.
Il Presidente della Corte di appello comunica al Consiglio superiore della Magistratura con cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario oltre il termine di sessanta giorni.
Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto, a seconda della collocazione del magistrato, al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M. o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma.
5.3.2. Il parere per il passaggio di funzioni
È onere dell’interessato richiedere, secondo la medesima temporale prevista per il parere attitudinale specifico, il parere per il passaggio di funzioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorquando il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.
In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.
Il parere sul mutamento di funzioni va espresso contestualmente al parere attitudinale specifico, ragione per la quale con il medesimo atto i Consigli devono pronunciarsi sull’idoneità del candidato all’espletamento dell’incarico semidirettivo richiesto, tenendo conto anche del mutamento di funzioni che l’incarico eventualmente comporta.
L’interessato deve richiedere il rilascio del parere entro i termini di scadenza individuati dal bando di concorso, non assumendo alcuna rilevanza nell’ambito della procedura specifica l’eventuale istanza tardiva.
Il parere per il passaggio di funzioni ha la medesima validità del parere attitudinale specifico.
a) Contenuto e rilascio del parere per il passaggio di funzioni
Il parere è richiesto da parte dell’interessato agli organi di competenza, che lo esprimono, utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare, avendo riguardo:
- al complesso dell’attività svolta dal magistrato nell’ultimo quinquennio anteriore alla richiesta di passaggio di funzioni;
- alle qualità professionali (ad esempio: laboriosità, equilibrio, spirito di indipendenza, cultura della giurisdizione) risultanti da dati oggettivi desumibili dal lavoro giudiziario.
Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti si valutano precipuamente le attitudini desumibili dall’esercizio delle funzioni della giurisdizione penale. Utile elemento di valutazione è costituito dalla partecipazione, nell’ultimo quinquennio, ad incontri di studio organizzati dal C.S.M. aventi ad oggetto argomenti relativi alle funzioni richieste.
Le fonti di conoscenza per la formulazione del parere in oggetto sono le medesime di cui al paragrafo 4.2.
5.3.3. Il rapporto del Capo dell’Ufficio
L’aspirante comunica, altresì, la domanda di partecipazione al concorso e l’eventuale richiesta di pareri ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 al dirigente dell’ufficio di appartenenza che, nei successivi venti giorni, redige un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa sia al conferimento dell’ufficio direttivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.
Nello stesso termine provvedono il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale nei casi in cui l’aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente.
Il rapporto viene trasmesso al Presidente della Corte di Appello o al Procuratore Generale, competenti ad esprimere – con apposita relazione scritta oppure direttamente a verbale nella seduta del Consiglio Giudiziario - le osservazioni previste dall’art. 13, comma 3, d.lgs. 160/2006, nonché al Consiglio Giudiziario per il parere.
Il rapporto deve essere redatto utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare.
Con specifico riguardo al passaggio di funzioni, il capo dell’ufficio di provenienza deve precisare:
- le funzioni giurisdizionali (e per i giudicanti anche il settore, civile o penale) cui il magistrato è stato addetto, anche in regime di applicazione presso diversi uffici; per i magistrati provenienti dagli uffici del pubblico ministero dovranno essere precisate le specifiche tipologie di indagini condotte e di processi trattati in sede dibattimentale;
- ogni dato utile a formulare il parere in oggetto.
5.3.4 Il corso di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi direttivi
La partecipazione ad un corso di formazione per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, secondo quanto previsto dal novellato art. 2, comma 1, lett. d-bis) D.Lgs. 26/2006, presuppone l’istituzione e l’avvio della Scuola superiore della magistratura, che non è, allo stato, in funzione e, quindi, il requisito non può operare attesa l’inesistenza delle condizioni di legge.
Il Consiglio superiore della magistratura, in una prospettiva diretta a soddisfare le esigenze sostanziali sottostanti alla previsione normativa, ha ritenuto – con indicazione apposta sui bandi delle pubblicazioni – di prevedere, per tutti i partecipanti che aspirano a ricoprire per la prima volta un incarico semidirettivo di primo o di secondo grado, l’organizzazione attraverso la propria struttura dedicata alla formazione, di corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un’adeguata formazione professionale.
A tal fine è onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di conferimento dell’incarico, la richiesta di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che verranno indetti dal Consiglio superiore della Magistratura.
La frequenza ai corsi così organizzati non può, indubbiamente, realizzare un equipollente alla previsione di legge ma costituisce uno degli elementi che saranno considerati dal Consiglio ai fini della valutazione attitudinale e di idoneità al conferimento dell’incarico messo a concorso.
5.4. Ordine di trattazione delle pubblicazioni
La regolarità delle procedure è assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l’adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l’ordine temporale delle vacanze.
5.5. Comunicazione della proposta all’interessato ed eventuali revoche
La proposta di conferimento dell’ufficio semidirettivo formulata dalla competente Commissione viene comunicata all’interessato a mezzo di telefax trasmesso al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, dà conferma dell’avvenuto adempimento, specificandone la data.
In considerazione del preminente interesse pubblico alla sollecita copertura del posto vacante, l’eventuale revoca della domanda di conferimento dell’incarico dovrà essere effettuata, entro tre giorni dalla comunicazione della proposta di Commissione, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell’apposito vademecum disponibile sul sito internet www.cosmag.it.
Trascorso il predetto termine, la revoca può essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

6. TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE
Il conferimento degli uffici semidirettivi siti nella Provincia Autonoma di Bolzano avviene del rispetto il principio di tutela delle minoranze etniche e linguistiche e di proporzionalità fra le stesse. Restano ferme le regole di cui al D.P.R. n. 752/1976.


PARTE III
CONFERMA PER I MAGISTRATI CHE SVOLGONO
FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE
1. PREMESSA
La verifica sull’operato dei dirigenti e dei titolari di incarichi semidirettivi introdotto dagli artt. 45 e 46 dlvo 160/06 costituisce un passaggio essenziale per l’attuazione delle finalità sottese al principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Con il meccanismo della conferma si è infatti inteso responsabilizzare i magistrati con compiti di direzione e di collaborazione direttiva, incentivandoli, in vista della verifica, ad accrescere la propria professionalità e la funzionalità dell’ufficio o dei settori cui sono preposti, garantendo al contempo che l’idoneità del magistrato a continuare a svolgere la relativa funzione sia accertata sulla base del servizio prestato e dei risultati conseguiti.

2. L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Oggetto di valutazione in sede di conferma è principalmente la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio ovvero dei singoli settori di questo affidati al magistrato, da valutarsi alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l’attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell’incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell’ufficio – la stessa rilevi nella valutazione finalizzata alla scelta dei dirigenti da preporre agli uffici direttivi e semidirettivi.
Nell’ambito degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti i concetti di organizzazione e di capacità organizzativa devono essere intesi in modo appropriato alle caratteristiche della giurisdizione e del servizio giustizia.
L’organizzazione del servizio include perciò in sé, non solo, la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ma, anche, tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.
A sua volta la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull’autorevolezza culturale e sull’indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell’ufficio o del settore cui si è preposti nonchè nel positivo coordinamento professionale dei magistrati, da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

3. IL PROCEDIMENTO DI CONFERMA
3. 1 Avvio del procedimento
Il procedimento è avviato d’ufficio, senza onere per l’interessato di avanzare una specifica istanza.
Il Consiglio superiore della magistratura, ogni anno, entro il 15 aprile ed il 15 ottobre, individua i nominativi dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi che maturano la permanenza quadriennale, rispettivamente, nei successivi semestri di novembre - aprile ovvero maggio – ottobre ed invita i Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione ad esprimere, secondo le indicazioni della presente circolare, il necessario parere per la loro conferma negli incarichi dagli stessi ricoperti.
Nel computo del termine quadriennale non sono calcolati il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, quelli in supplenza ed in applicazione a tempo pieno in uffici diversi da quello di appartenenza, e quello trascorso fuori ruolo quale componente del Consiglio superiore della magistratura.
Invece non devono essere esclusi dal computo del quadriennio tutti i restanti periodi trascorsi dal magistrato fuori ruolo, anche se determinati da collocamento in aspettativa.
I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, acquisito l’elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, con tempestività, e comunque entro 10 giorni, invitano i magistrati in valutazione a presentare un’autorelazione illustrativa dell’attività svolta.
I Consigli giudiziari invitano contestualmente il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, nel cui circondario è compreso l’ufficio nel quale presta servizio il magistrato da confermare, a far pervenire, entro 30 giorni, osservazioni relative alle disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio, purché formalmente e tempestivamente segnalate al magistrato medesimo ai fini della loro eliminazione. Per gli incarichi direttivi e semidirettivi in uffici con competenza distrettuale l’invito è rivolto al Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del capoluogo del distretto.
Tale disposizione non si applica al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per le cui valutazioni, stante la competenza dell’organo di legittimità sull’intero territorio nazionale, non è possibile operare un riferimento ad uno specifico Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

3.2 L’autorelazione del magistrato
Il Magistrato, ai fini della conferma nell’incarico direttivo e semidirettivo di cui è titolare, ha l’onere, entro il termine massimo di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla ricezione dell’invito trasmesso dal Consiglio Giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, di presentare un’autorelazione, che deve riguardare, in maniera specifica, l’attività dirigenziale svolta, utilizzando quali parametri di riferimento gli indicatori per l’attitudine direttiva, di cui alle circolari per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, e quant’altro egli ritenga utile sottoporre a valutazione, ivi compresi copie di atti e provvedimenti giurisdizionali e organizzatori dell’attività realizzata presso l’ufficio giudiziario cui egli è preposto.
I titolari di incarichi semidirettivi possono allegare provvedimenti organizzatori della propria sezione o gruppo di lavoro e dell’attività di coordinamento eventualmente loro delegata e devono riferire in ordine alle modalità con cui effettuano le riunioni funzionali alla discussione ed approfondimento di innovazioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali all’interno delle sezioni (art. 47 quater O.G) e dei gruppi di lavoro; negli uffici giudiziari di piccole dimensioni, privi di sezioni o gruppi di lavoro, le riunioni sono tenute a cura del dirigente dell’ufficio, che ne deve dare conto nell’autorelazione.
All’autorelazione deve essere, altresì, allegato un documento programmatico, nel quale il magistrato in valutazione, dopo aver fornito adeguato resoconto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio (con specifica indicazione dei carichi di lavoro, dei flussi e delle risorse materiali e personali in cui si trovava l’ufficio all’atto dell’assunzione dell’incarico), illustra le linee organizzative e programmatiche che intende seguire per i successivi quattro anni.
I magistrati che ricoprono incarichi direttivi presso gli uffici giudicanti devono fare espresso riferimento alle indicazioni programmatiche già prospettate nel documento organizzativo generale, in occasione della redazione del progetto tabellare, nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario e nel programma delle attività annuali previsto dall’art. 4 D.Lgs. 240/2006. Inoltre nel resoconto sono tenuti ad illustrare, sinteticamente, le vicende inerenti ai progetti tabellari da loro predisposti e alle relative variazioni.
I magistrati che ricoprono incarichi direttivi presso gli uffici requirenti devono fare espresso riferimento alle indicazioni programmatiche già prospettate nei progetti organizzativi trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, anche con riferimento a quanto previsto all’art. 4 del decreto 106/2006 (che affida ai Procuratori la definizione dei criteri di utilizzazione delle risorse per assicurare l’efficienza dell’attività dell’ufficio), nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario e nel programma delle attività annuali previsto dall’art. 4 D.Lgs. 240/2006. Inoltre nel resoconto sono tenuti ad illustrare, sinteticamente, le vicende inerenti ai programmi organizzativi da loro redatti.
La mancata presentazione dell’autorelazione da parte del magistrato nel termine indicato equivale a rinuncia alla conferma nell’incarico direttivo o semidirettivo, con conseguente decadenza dallo stesso e vacanza del relativo posto in organico.
Il magistrato che ha così rinunciato può sempre partecipare ad altri concorsi per funzioni direttive o semidirettive, nell’ambito dei quali la valutazione attitudinale è estesa al complessivo profilo professionale del magistrato e quindi anche al periodo in cui lo stesso ha svolto le funzioni direttive o semidirettive per le quali non ha richiesto la conferma e non è stato sottoposto al conseguente giudizio.
Il Presidente della Corte di Cassazione e della Corte di Appello, in qualità di Presidenti del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e del Consiglio giudiziario, decorso il termine entro cui il magistrato da confermare può presentare l’autorelazione, hanno l’obbligo di trasmettere al Consiglio superiore della Magistratura l’indicazione nominativa dei magistrati che non intendono essere confermati nell’incarico direttivo o semidirettivo.
3.3 Il rapporto del Capo dell’Ufficio
Il rapporto dei dirigenti degli uffici è acquisito esclusivamente per i titolari di incarichi semidirettivi e, pur dovendo riguardare il complesso dell’attività svolta dal magistrato da confermare, deve porre in particolare l’attenzione sulle capacità organizzative, avendo riguardo specifico agli indicatori per l’individuazione delle attitudini direttive.
Non è necessario, invece, acquisire il rapporto per i dirigenti dell’ufficio perché per loro non vi è un magistrato dell’ufficio che possa riferire in piena consapevolezza del complesso dell’attività direttiva svolta.
3.4 Le altre fonti di conoscenza
Ai fini dell’emanazione del parere per la conferma dei titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, entro due mesi dalla scadenza del quadriennio, devono acquisire:
- i precedenti pareri sulle progressioni in carriera e sulle valutazioni di professionalità del magistrato, avendo particolare riguardo a quegli aspetti che afferiscono alle sue capacità organizzative e più in generale agli indicatori per l’individuazione delle attitudini direttive;
- l’autorelazione del magistrato ed i relativi documenti allegati;
- le eventuali statistiche del lavoro svolto, comparate con quelle degli altri magistrati dell’ufficio o della sezione in cui il magistrato sottoposto a valutazione espleta o ha espletato l’attività giudiziaria nel quadriennio; il dato statistico deve essere accompagnato dall’indicazione specifica dell’eventuale percentuale o settore di esonero dal lavoro giudiziario previsti nelle tabelle in ragione dell’incarico rivestito;
- tutti i provvedimenti redatti dal dirigente dell’ufficio relativi al progetto tabellare o al programma organizzativo, alla destinazione dei magistrati, all’assegnazione degli affari, alle variazioni tabellari, ai decreti di applicazione e supplenza e qualsiasi altro provvedimento organizzativo dell’ufficio soggetto alla valutazione del Consiglio giudiziario, avuto riguardo in particolare agli esiti della loro
approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;
- le eventuali segnalazioni pervenute dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, riferite ad aspetti disfunzionali dell’attività organizzativa dell’ufficio cui è preposto il magistrato;
- le eventuali segnalazioni al Ministro della giustizia effettuate nell’ambito dell’esercizio del potere
di vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari ai sensi dell’art.15, comma 1, lett.d) D.Lgs.25/2006;
- l’attività di formazione sia a livello centrale che decentrato seguita dal magistrato con particolare riguardo a quella concernente la direzione e l’organizzazione degli uffici e la materia dell’ordinamento giudiziario.
È comunque sempre consentita la presentazione di memorie da parte dell’interessato, nonché, ove ritenuta opportuna, l’audizione del magistrato da confermare.
Il Consiglio giudiziario esprime il proprio parere nella composizione che esclude la presenza dei membri laici (avvocati e professori universitari), trattandosi di valutazione inerente alla professionalità dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprime il suo parere nella stessa composizione ristretta, che pur prevede la presenza del Presidente del Consiglio nazionale forense.
3.5 Il parere per la conferma
Il parere per la conferma assume i caratteri di un parere specifico finalizzato ad una valutazione più pregnante rispetto a quella periodica di professionalità, da compiersi sulla base di tutto il materiale conoscitivo rilevante per la verifica dell’attività svolta dai titolari di incarichi direttivi e semidirettivi (come i provvedimenti in materia tabellare adottati per gli uffici giudicanti ed i progetti organizzativi predisposti nell’ambito degli uffici requirenti ).
Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono, entro tre mesi dalla scadenza del quadriennio, il parere sulla conferma esplicitandone adeguatamente la motivazione soprattutto con riferimento alle capacità di direzione o organizzazione dimostrate nel quadriennio, oltre che sull’eventuale attività giudiziaria espletata; a tal fine prendono in considerazione i già richiamati indicatori per l’individuazione delle attitudini direttive, in quanto compatibili con l’incarico direttivo o semidirettivo oggetto di valutazione.
Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all’unanimità o a maggioranza. In questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.
Il parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è comunicato al magistrato interessato, che entro dieci giorni ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento a disposizione del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Entro i successivi dieci giorni il magistrato può far pervenire le proprie osservazioni al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che valutano se integrare o meno il parere alla luce delle stesse, motivando la scelta compiuta.
Il parere viene, quindi, trasmesso al Consiglio superiore della Magistratura unitamente alla documentazione acquisita ed alle eventuali osservazioni dell’interessato.

4. L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini delle sue determinazioni, valuta, oltre al parere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati ed agli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, sentenze disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione) anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l’ufficio del magistrato da confermare, gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati e può assumere anche ulteriori elementi di conoscenza.
In presenza di un giudizio positivo, il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di conferma nell’incarico direttivo o semidirettivo del magistrato con decorrenza comunque dal momento della scadenza quadriennale. La delibera del Consiglio superiore della magistratura deve essere inviata al Ministero della giustizia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art.17 L.195/58.
La Quinta Commissione del Consiglio superiore della Magistratura, quando riscontra elementi che possano portare alla formulazione di un giudizio negativo, deve procedere all’audizione del magistrato sottoposto alla valutazione di conferma.
In presenza di un giudizio negativo, il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di non conferma del magistrato dall’incarico direttivo o semidirettivo.
La delibera di non conferma deve essere inviata al Ministero della giustizia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art.17 L.195/58.

5. EFFETTI DELLA DELIBERA DI CONFERMA
La delibera di conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura sia per i trasferimenti sia per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.
6. EFFETTI DELLA DELIBERA DI NON CONFERMA
Il magistrato non confermato risulta decaduto dal momento della scadenza quadriennale. Egli resta nello stesso ufficio e non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza ai sensi degli artt. 104, 108 e 109 O.G. per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.
La delibera di non conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per i trasferimenti ordinari; il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi incontra i limiti dettati dagli artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006
7. CONFERIMENTO DI ALTRO UFFICIO DIRETTIVO O SEMIDIRETTIVO
Il conferimento di un diverso incarico direttivo o semidirettivo, successivo alla scadenza del primo quadriennio, costituisce manifestazione di volontà del Consiglio, seppure nella forma implicita, di positiva valutazione delle funzioni direttive o semidirettive in precedenza svolte dal magistrato, rendendo superflua l’adozione di una espressa delibera di conferma.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Testo Unico sostituisce le precedenti circolari in materia di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive.