sabato 6 novembre 2010

d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109: Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della l. 25 luglio 2005, n. 150.

Capo I Della responsabilità disciplinare dei magistrati
Sezione I Degli illeciti disciplinari
1.Doveri del magistrato.
1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
2. [Il magistrato, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria][1].
3. [Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4][2].
2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni.
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l’omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall’articolo 29 del presente decreto;
c) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) [il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria][3];
l) l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
o) l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;
s) per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106[4].
z) [il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150][5];
aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
bb) [il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura][6];
cc) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
dd) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;
ee) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall’articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza[7];
gg) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare[8];
3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni.
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
a) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1;
e) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonchè ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) [la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo][9];
g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;
h) l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato[10];
i) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste[11];
l) [ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza][12].
3-bis. Condotta disciplinare irrilevante[13].
1. L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza;
4. Illeciti disciplinari conseguenti a reato.
1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita.
Sezione II Delle sanzioni disciplinari
5. Sanzioni.
1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell’anzianità;
d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell’uno e nell’altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
6. Ammonimento.
1. L’ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all’osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso.
7. Censura.
1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
8. Perdita dell’anzianità.
1. La perdita dell’anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.
9. Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo.
1. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
2. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
10. Sospensione dalle funzioni.
1. La sospensione dalle funzioni consiste nell’allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.
2. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.
11. Rimozione.
1. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.
12. Sanzioni applicabili.
1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall’articolo 29 del presente decreto;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
e) i comportamenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l’interferenza, nell’attività di altro magistrato, da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice.
13. Trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari.
1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.
Capo II Del procedimento disciplinare
14. Titolarità dell’azione disciplinare.
1. L’azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede[14].
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l’obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonchè i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell’ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare[15].
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.
15. Termini dell’azione disciplinare.
1. L’azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare.
1-bis. Non può comunque essere promossa l’azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto[16].
2. Entro due anni dall’inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all’articolo 17, commi 2 e 6; entro due anni dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia[17].
3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 14, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l’inizio del procedimento.
4. Dell’inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all’articolo 14, comma 5. L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.
5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o da avviso al difensore, quando è previsto, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
6. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta.
8. Il corso dei termini, compreso quello di cui al comma 1-bis, è sospeso[18]:
a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero il magistrato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
c) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;
d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;
d-bis) se, nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all’accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l’esito di un procedimento civile, penale o amministrativo[19];
d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell’articolo 16[20].
16. Indagini nel procedimento disciplinare. Potere di archiviazione[21].
1. Il pubblico ministero procede all’attività di indagine. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.
2. Per l’attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull’azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari[22];
5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto.
5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all’archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell’articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell’articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell’articolo 15[23];
17. Chiusura delle indagini.
1. Compiute le indagini, il Procuratore generale formula le richieste conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all’incolpato. Il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, che può prenderne visione ed estrarre copia degli atti.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l’incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto.
3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, può chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.
5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare o abbia richiesto l’integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia[24];
6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l’addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia dell’atto.
7. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, può richiedere copia degli atti del procedimento, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. [Il Ministro della giustizia può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato][25].
8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l’incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.
18. Discussione nel giudizio disciplinare.
1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione. [Il delegato del Ministro della giustizia può presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato][26].
2. L’udienza è pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.
3. La sezione disciplinare può:
a) assumere, anche d’ufficio, tutte le prove che ritiene utili;
b) disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini;
c) consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.
5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.
19. Sentenza disciplinare.
1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l’assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell’incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio[27];
2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell’addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.
3. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.
20. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.
1. L’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all’articolo 15, comma 8.
2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso:
a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;
b) la sentenza irrevocabile prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
21. Sospensione cautelare obbligatoria.
1. A richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.
2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.
3. La sospensione è revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.
4. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell’articolo 10, comma 2.
5. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nell’articolo 22, comma 5.
22. Sospensione cautelare facoltativa.
1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare. Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell’articolo 11 del codice di procedura penale[28];
2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.
3. La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio.
4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 4 e 5.
5. Se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.
23. Cessazione degli effetti della sospensione cautelare.
1. Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano essere assegnate funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato è assegnato al posto precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.
2. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.
24. Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
1. L’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso[29];
25. Revisione.
1. È ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio.
3. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
4. L’istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), all’istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.
6. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare[30].
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione[31];
9. In caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Capo III Modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio
26. Modifiche all’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.
1. All’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: «per qualsiasi causa» a: «dell’ordine giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità».
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare.
27. Modifiche all’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.
1. All’articolo 3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se l’infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l’efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell’infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita.».
Capo IV Disposizioni finali e ambito di applicazione
30. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.
31. Abrogazioni.
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l’articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
c) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
d) l’articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.
32.Decorrenza di efficacia.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
32-bis. Disposizioni transitorie[32].
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte.


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d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150

Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio[33]
1. Concorso per magistrato ordinario.
1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali é motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza é motivata con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Nulla é innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego (4).
2.Requisiti per l’ammissione al concorso per esami[34].
1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162[35].
2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni[36]:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile[37];
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda[38];
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3. [Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse][39].
4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
5. Ai concorsi per l’accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.
3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta.
1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale é bandito il concorso[40].
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente é sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove[41].
4. Presentazione della domanda.
1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente[42].
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1[43].
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.
5. Commissione di concorso.
1. La commissione del concorso per esami é nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura[44].
1-bis. La commissione del concorso é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario[45].
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi[46].
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione é rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1[47].
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina[48].
5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta[49].
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato[50].
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni[51].
8. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
9. [Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali][52].
10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso[53].
6. Disciplina dei lavori della commissione[54].
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell’ultima prova scritta.
2. L’intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso[55].
3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7[56].
5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l’inizio delle prove orali. L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale[57].
6. [La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura][58].
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati[59].
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura[60].
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.
7. Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura.
1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l’ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
2. Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
8. Nomina a magistrato ordinario[61].
1. I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso[62].
2. [Espletata la procedura di cui al comma 1, l’indicazione di cui all’articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell’ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi][63].
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
9. Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato[64].
1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26[65].
2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell’ammissione all’esame per l’esercizio della professione di avvocato[66].
Capo II Funzioni dei magistrati
10. Funzioni.
1.I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate[67].
2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.
5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.
10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.
12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.
13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.
14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
11. Valutazione della professionalità[68].
1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosità é riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;
c) la diligenza é riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; é riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalità é «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; é “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; é “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo”.
10. Se il giudizio é “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é “positivo”. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio é «negativo», il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso é dispensato dal servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi é impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, é valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere é espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità , che dimostri l’attività in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.
Capo III Della progressione nelle funzioni
12. Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni[69].
1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, é richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, é richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, é richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, é richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, é richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, é richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.
14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, é prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.
15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.
16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, é tenuta a motivare la sua decisione.
17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
Capo IV Passaggio di funzioni
13. Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa[70].
1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non é consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed é disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
7. [Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario][71].
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado[72]
19. Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni[73].
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell’incarico[74].
2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso[75].
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado[76]
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità[77]
Capo VIII Concorsi e commissioni[78]
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi[79]
34-bis. Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive[80].
1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1.
35. Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive[81].
1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto, di cui all’articolo 45.
36. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126[82][83].
45. Temporaneità delle funzioni direttive[84].
1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, é assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.
46. Temporaneità delle funzioni semidirettive[85].
1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio[86].
Capo X Magistrati fuori ruolo
50. Ricollocamento in ruolo.
1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.
2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.
3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:
a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo;
b) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
c) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3.
6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonché, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest’ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
Capo XI Progressione economica dei magistrati
51.Trattamento economico[87].
1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina é corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità é stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione
52.Ambito di applicazione[88].
1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile
53. Copertura finanziaria[89].
54. Abrogazioni.
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150, 151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;
c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.
55.Disposizione transitoria[90]
56. Decorrenza di efficacia[91].
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240: Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della l. 25 luglio 2005, n. 150.

Capo I Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.
1. Titolarità dell’ufficio giudiziario.
1. Sono attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico[92].
2. Gestione delle risorse umane.
1. Il dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all’articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari[93].
3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
1. L’assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario per l’espletamento del suo mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall’amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il dirigente preposto all’ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.
4. Programma delle attività annuali.
1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all’articolo 8, dal direttore tecnico di cui all’articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell’amministrazione centrale, a seguito dell’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno. Il programma può essere modificato, durante l’anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell’ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l’inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell’ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.
5. Ufficio del direttore tecnico.
1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo è costituito l’ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: «ufficio», per l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
2. L’ufficio è organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione è ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello è costituito l’ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonchè i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonchè di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun ufficio è costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell’ambito di dette posizioni economiche, l’ufficio può avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
Capo II Decentramento del Ministero della giustizia
6. Direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria.
1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell’organizzazione giudiziaria indicate nell’allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.
2. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicità di gestione e più elevati livelli di efficienza del servizio, nonchè per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, a. 468, e successive modificazioni, è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria.
1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione;
b) i sistemi informativi automatizzati;
c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
d) le statistiche.
2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.
3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell’amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l’emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.
4. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è prevista l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l’individuazione delle unità dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
8. Direttore generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria.
1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria è preposto un direttore generale, scelto nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il direttore generale regionale o interregionale è responsabile dell’intera attività della direzione regionale o interregionale e dell’attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell’esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all’area funzionale nella quale è ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.
3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell’ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall’articolo 5.
4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza:
a) lo stato dei servizi;
b) le risorse materiali;
c) l’informatizzazione;
d) il personale e la formazione;
e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all’anno precedente;
f) il programma delle attività e degli obiettivi per l’anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie.
5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.
9. Organico.
1. Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell’Amministrazione giudiziaria è aumentato di quindici unità; il posto di direttore generale dell’ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è conservato nella dotazione organica ed è destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive numero 160 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell’ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alla determinazione delle piante organiche dell’amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l’amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l’assegnazione del personale dirigenziale non generale già incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonché del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l’ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.
10. Risorse.
1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.
2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede:
a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e all’esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
b) all’assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli usi giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di mobilità;
c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che comportano oneri di spesa.
3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l’elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
Capo III Disposizioni finali
11. Disciplina transitoria.
1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell’ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.
12. Copertura finanziaria.
omesso.
13. Entrata in vigore e decorrenza di efficacia.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26: Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 25 luglio 2005, n. 150.

TITOLO I Istituzione della Scuola superiore della magistratura.
Capo I Finalità e funzioni
1. Scuola superiore della magistratura.
1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi[94].
2. Finalità[95].
1. La Scuola é preposta:
a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L’organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
Capo II Organizzazione
Sezione I Statuto e organi
3. Statuto.
1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti[96].
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.
4. Organi[97].
1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il segretario generale.
Sezione II Il comitato direttivo
5. Composizione e funzioni[98].
1. Il comitato direttivo é composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.
6. Nomina.
1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati[99].
2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico[100].
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario[101].
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.
7. Funzionamento.
1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione é necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto é sempre palese[102].
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
8. Indipendenza dei componenti.
1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all’organo che li ha nominati.
9. Incompatibilità.
1. Salva l’attività di studio e di ricerca, l’ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
10. Trattamento economico.
1. L’indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di € 20.000 annui e di € 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Sezione III Il presidente
11. Funzioni[103].
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed é eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.
Sezione IV I responsabili di settore[104]
12. Funzioni[105].
1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive[106].
Sezione IV-bis Il segretario generale[107]
17-bis. Segretario generale[108].
1. Il segretario generale della Scuola:
a) é responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni
17-ter. Funzioni e durata[109].
1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, é collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’attribuzione dell’incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza.
3. L’incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso
TITOLO II Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio[110]
Capo I Disposizioni generali
18. Durata[111].
1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.
19. Articolazione[112].
[1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo].
Capo II Sessione presso la Scuola
20. Contenuto e modalità di svolgimento[113].
1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari
21. Contenuto e modalità di svolgimento.
1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio[114].
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un’adeguata formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione[115].
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario[116].
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore[117].
Capo IV Valutazione finale
22. Procedimento.
1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola[118].
2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti[119].
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo[120].
4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall’articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio[121].
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all’esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio[122].
TITOLO III Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.
Capo I Disposizioni generali
23. Tipologia dei corsi[123].
1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.
Capo II Corsi di formazione e di aggiornamento professionale
24. Oggetto.
1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo é aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso[124].
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo[125].
2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi[126].
25. Obbligo di frequenza[127].
1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi é disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 é considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale.
26. Valutazione finale[128].
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l’accesso a funzioni direttive[129]
Capo IV Valutazioni periodiche dei magistrati
Sezione I Prima valutazione[130]
Sezione II Valutazioni successive[131]
TITOLO IV Disposizioni finali.
37. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell’articolo 1, comma 4, si provvede mediante l’utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. All’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, all’uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38. Abrogazioni.
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l’articolo 128, primo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) l’articolo 129 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
c) l’articolo 129-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
d) l’articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
e) l’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;
g) l’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.
39. Efficacia.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


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d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35: Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della l. 25 luglio 2005, n. 150.

1. Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari.
1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l’elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l’ente che lo ha conferito, l’eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell’ultimo triennio.
2. Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato.
1. L’elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, è reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico, dell’ente che lo ha conferito, dell’eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell’ultimo triennio.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell’avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicità mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.
3. Decorrenza di efficacia.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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l. 13 febbraio 2001, n. 48, Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura (estratto).
Capo I - Ruolo organico della magistratura
1. Aumento del ruolo organico.
1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, assicurando la adeguata destinazione di magistrati alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni[132].
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell’articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2. Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte.
1. ...[133].
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.
3. Sono abrogate le L. 21 maggio 1956, n. 489, L. 29 novembre 1971, n. 1050, e L. 30 luglio 1985, n. 405.
3. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.
1. [Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge] [134].
2. Cessato l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
3. [Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo][135].
Capo II - Sostituzione dei magistrati assenti dal servizio
4. Magistrati distrettuali.
1. Con i decreti di cui al comma 3 dell’articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il capoluogo del distretto di corte d’appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
5. Compiti dei magistrati distrettuali.
1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall’ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
6. Designazione dei magistrati in sostituzione.
1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell’articolo 5, il presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all’articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d’appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.
2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
7. Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali.
1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L’applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.
2. [Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai Consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni][136].
8. Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale.
1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefìci giuridici di cui all’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

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l. 24 marzo 1958, n. 195 norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

Capo I Composizione ed organizzazione del Consiglio superiore.
1. Componenti e sede del Consiglio.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere[137].
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma[138].
2. Comitato di presidenza.
Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.
Il Comitato promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell’art. 9.
3.Commissioni.
Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all’inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all’art. 11, terzo comma.
4.Composizione della sezione disciplinare[139].
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione, disciplinare, composta da sei componenti effettivi e di quattro supplenti[140].
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b)[141].
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento[142].
Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
[Nell’elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire][143].
Nell’ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione[144].
5. Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento[145].
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
6. Deliberazioni della sezione disciplinare.
In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria[146].
Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria[147].
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente[148].
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell’incolpazione non riguardano l’esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all’ufficio che l’incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse[149].
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all’incolpato[150].
7. Composizione della segreteria.
1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4[151].
2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L’incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell’effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L’assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza[152].
4. All’ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
6. Sino all’istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno[153].
7-bis. Ufficio studi e documentazione[154].
1. L’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All’ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell’ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell’ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L’ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All’interno dell’ufficio studi, e nell’ambito dell’organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza[155].
8.Ispettorato.
Il Consiglio superiore, per esigenze relative all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell’Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
9. Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore.
Il Consiglio superiore della magistratura provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell’anno finanziario.
Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo[156].
Capo II Attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore
10. Attribuzione del Consiglio superiore.
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all’uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19 (23), e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
10-bis. Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari[157].
La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall’articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14 (24).
11. Funzionamento del Consiglio.
Nelle materie indicate al n. 1 dell’articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste[158].
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento[159].
12. Assunzione dei magistrati per concorso[160].
1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura[161].
2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione[162].
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.
13. Promozioni dei magistrati per scrutinio[163].
Il Consiglio superiore nomina, per l’intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.
14. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall’art. 11:
1) [ha facoltà di promuovere mediante richiesta l’azione disciplinare. L’azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore][164];
2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull’ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
15. Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati.
Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.
Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l’incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l’incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
16. Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore.
Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.
17. Forma dei provvedimenti.
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l’impugnazione al Consiglio di Stato[165].
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
18. Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore.
Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno[166];
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
19. Attribuzioni del Vice Presidente.
Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.
20. Attribuzioni speciali del Consiglio superiore.
Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall’articolo 10, penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.
Capo III Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore.
21. Convocazione dei corpi elettorali.
Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.
22. Componenti eletti dal Parlamento.
La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.
23. Componenti eletti dai magistrati[167].
1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L’elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001
23-bis. Divieto di rieleggibilità[168].
[Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni].
24. Elettorato attivo e passivo[169].
1. All’elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall’esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
24-bis. Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte[170].
[1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.
2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.
3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell’estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell’estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.
6. A ciascuno dei primi due collegi compete la elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l’elezione di cinque componenti.
7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.
8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell’ufficio elettorale centrale che provvede:
a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
b) all’attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell’articolo 24-ter;
c) agli altri adempimenti di sua competenza].
24-ter. Sorteggio per l’assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali[171].
[1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.
2. L’assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.
3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.
4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione].
25. Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede[172].
1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l’ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell’articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell’articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all’interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d’appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.
10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l’ufficio centrale elettorale ivi costituito.
26. Votazioni[173].
1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo 23, comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l’individuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all’esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all’articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.
27. Scrutinio e assegnazione dei seggi[174].
1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l’assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all’assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 30.
28. Contestazioni[175].
1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
29. Reclami.
I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.
30.Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio.
Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
31. Scioglimento del Consiglio superiore.
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.
Capo IV Posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore.
32. Durata della carica.
I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
32-bis. Opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni[176].
I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione.
33. Incompatibilità.
I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo[177].
I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche[178].
Del consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l’incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.
Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.
I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico[179].
34. Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini[180].
35. Divieto di incarico di uffici direttivi.
Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.
36. Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni.
I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.
37. Sospensione e decadenza.
I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.
I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l’arresto per qualsiasi reato.
I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell’articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento.
La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o imperseguibilità dell’azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione[181].
38. .... [182]
39. Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati.
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti[183].
40. Assegni e indennità ai componenti del Consiglio.
Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 .
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole restando a carico dell’Amministrazione di appartenenza l’onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all’eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.
Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell’indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità[184].
41. Posizione giuridica dei segretari.
I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta[185].
Capo V Disposizioni finali.
42. Abrogazioni di norme incompatibili.
Le norme dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l’inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
43. Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.
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d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 Disposizioni di attuazione e di coordinamento della l. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.

TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.
Sezione I - Collegi e uffici elettorali.
1. Collegi elettorali per l’elezione dei magistrati di corte d’appello e dei magistrati di tribunale.
I collegi istituiti dall’art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell’annessa tabella A. Nella stessa tabella è indicato il capoluogo di ciascun collegio.
2. Uffici elettorali.
Per l’elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione è istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Per l’elezione dei magistrati di corte di appello e per l’elezione dei magistrati di tribunale è istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale.
Per l’elezione dei magistrati indicati nel comma precedente è istituito altresì, in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio stesso.
3. Composizione degli uffici elettorali.
L’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione è composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.
Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte.
Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.
L’ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei capoluoghi di collegio è composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.
Sezione II - Elettorato attivo e passivo.
4. Categorie di elettori e di eleggibili.
L’appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione, alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell’art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.
5. Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali.
Ai fini della determinazione dell’ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell’ufficio di provenienza finché non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell’articolo che precede.
Agli stessi effetti di cui al comma precedente:
a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell’art. 210 dell’ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell’ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;
b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell’ufficio cui erano assegnati prima dell’aspettativa.
I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.
6. Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:
a) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l’elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l’indicazione dell’ufficio giudiziario cui ciascuno di essi è addetto;
b) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;
c) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Roma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonché quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.
Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l’indicazione, per tutti, dell’ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.
I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest’ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.
I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l’ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.
7. Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili.
Nelle liste di cui all’articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 24 della legge è apposta l’annotazione «non eleggibile». La stessa annotazione è apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data delle elezioni.
8. Deposito delle liste.
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell’art. 6, secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello.
Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell’articolo citato è depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.
Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.
9. Aggiornamento delle liste.
Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A tal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale:
a) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di corte i provvedimenti di promozione o di trasferimento;
b) dell’assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, è data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio è compreso in altro distretto di corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due corti di appello e ai presidenti delle corti di appello dei due capoluoghi di collegio.
10. Liste da trasmettere agli uffici elettorali.
Una copia della lista generale indicata nell’art. 6, secondo comma, è trasmessa al presidente dell’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l’estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell’articolo 6, terzo comma.
Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all’art. 6, quarto comma.
Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.
11. Rimborso di spese e indennità.
Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l’ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell’art. 23 di consegnare gli atti della elezione all’ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.
Sezione III - Operazioni di voto.
12. Giorno della votazione.
La votazione per l’elezione dei componenti magistrati ha luogo in un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell’art. 2, primo e secondo comma.
13. Schede.
Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformità ai modelli A, B e C annessi al presente decreto.
Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.
I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.
14. Sala elettorale.
La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un’urna la quale, previa constatazione dell’assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell’inizio della votazione.
Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell’art. 10 è affissa nella sala in cui ha luogo la votazione.
È vietata l’esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l’indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto.
15. Operazioni preliminari.
L’ufficio elettorale si riunisce alle ore 8.
Il presidente appone il bollo dell’ufficio giudiziario presso cui ha sede l’ufficio elettorale su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo è apposto all’esterno della scheda.
Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell’articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.
La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nella sala dell’ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.
16. Votazione.
I magistrati, previa identificazione, votano secondo l’ordine in cui si presentano.
Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle liste degli elettori indicate nell’art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell’ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.
Il presidente dell’ufficio elettorale, o in sua assenza il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell’apposita cabina scrive sulla scheda il cognome e il nome dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonimia, anche l’indicazione dell’ufficio cui essi sono addetti.
L’elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, in presenza dell’elettore, la pone nell’urna.
Il segretario prende nota, nella lista degli elettori, dell’avvenuta manifestazione del voto.
Nello spazio riservato all’ufficio elettorale, gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.
17. Chiusura della votazione.
Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.
La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei magistrati componenti l’ufficio, è chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui è costituito l’ufficio elettorale.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio[186].
Sezione IV - Operazioni di scrutinio.
18. Spoglio delle schede.
Ultimate le operazioni di cui all’articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall’urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell’ufficio e dal segretario.
Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all’ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.
19. Nullità delle schede e dei voti.
Sono nulle, oltre le schede bianche:
a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell’art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l’elettore;
b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.
Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.
20. Vidimazione di carte e schede.
Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell’ufficio elettorale.
Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.
21. Formazione dei plichi.
Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione:
a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;
b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.
22. Compiti dell’ufficio unico elettorale.
L’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:
a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni di voto;
b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullità e decide sulle contestazioni relative alla validità delle schede e dei voti.
Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio:
a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione è fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;
c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all’articolo precedente.
23. Compiti degli uffici elettorali.
Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello e presso i tribunali:
a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto;
b) attribuiscono i voti validi non contestati;
c) rilevano le nullità e prendono atto delle contestazioni sulla validità delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all’ufficio centrale elettorale.
Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio:
a) incarica uno dei magistrati componenti l’ufficio di consegnare immediatamente all’ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell’art. 21;
b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui ha sede l’ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dell’articolo citato.
24. Compiti dell’ufficio centrale elettorale.
L’ufficio centrale elettorale presso la corte d’appello del capoluogo del collegio:
a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni;
b) decide sulla validità delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera c) del primo comma dell’articolo precedente;
c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;
d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste.
Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio:
a) proclama eletti il magistrato di corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) provvede alle comunicazioni prescritte dall’art. 22, secondo comma, lettera b);
c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all’art. 21, lettera a).
25. Verbali.
I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell’ufficio.
I magistrati per i quali è stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l’ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.
Sezione V - Reclami.
26. Provvedimenti sui reclami.
Agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 29 della legge, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all’accoglimento dei reclami.
Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, può disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l’osservanza della disposizione dell’art. 21, ultimo comma, della legge.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo II - Posizione giuridica dei componenti del Consiglio.
27. Divieto di rielezione.
Il divieto stabilito dall’art. 32 della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.
Parimenti un componente già eletto dai magistrati non può essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.
28. Cessazione dalla carica per promozione.
Il magistrato componente del Consiglio superiore, se è promosso in base a dichiarazione di promovibilità ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.
29. Incompatibilità.
Se le cause di incompatibilità previste nell’art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, preesistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell’elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all’art. 29, secondo comma, della legge.
Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilità.
Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.
Qualora le cause di incompatibilità si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio superiore.
30. Collocamento fuori ruolo.
I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell’elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive[187].
30-bis. Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore[188].
I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell’incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell’articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo III - Organizzazione del Consiglio.
31. Commissioni.
Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all’inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall’art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.
Nomina altresì i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all’art. 11, ultimo comma, della legge.
32. Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare.
Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell’articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione[189].
33. Composizione del collegio giudicante della sezione disciplinare[190].
34. Magistrati e cancellieri della segreteria.
I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.
I magistrati della segreteria cessano dall’incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell’incarico finché non sono sostituiti.
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle Piante organiche degli uffici giudiziari.
35. Attribuzioni dei segretari.
I magistrati della segreteria:
a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;
b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli artt. 3 e 11, ultimo comma, della legge;
c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo IV - Funzionamento del Consiglio.
36. Inizio del funzionamento.
Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal giorno dell’insediamento.
37. Adunanze.
Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale può formulare osservazioni.
Nelle materie in cui è prescritta la relazione della commissione competente, si dà anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.
Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.
Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso è letto ed approvato nella seduta successiva.
Un estratto del verbale è trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all’art. 17 della legge.
Il Ministro ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.
38. Delega ai presidenti delle corti di appello.
La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega può esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.
39. Istanze e rapporti.
Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro può fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.
La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.
Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell’art. 59, primo comma.
40. Richieste all’Ispettorato.
Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale può richiedere che autorizzi l’esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.
L’Ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.
41. Relazioni annuali dei procuratori generali.
Le relazioni previste nell’art. 86 dell’ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.
La facoltà prevista nell’art. 88 dell’ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.
42. Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze.
I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo V - Attribuzioni del Consiglio.
Sezione I - Assunzioni e promozioni.
43. Concorsi.
Il concorso per la nomina a uditore giudiziario, l’esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione, su richiesta del Ministro, sono deliberati dal Consiglio superiore indetti dal Ministro stesso.
44. Commissioni di concorso e di scrutinio.
La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell’ordinamento giudiziario.
Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.
I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l’espletamento di esami e concorsi consecutivi.
45. Composizione delle commissioni di scrutinio.
Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario.
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 , ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano[191].
46. Ammissione al concorso per uditore giudiziario.
Il giudizio sull’ammissione al concorso per uditore giudiziario, previsto nell’articolo 124, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario , spetta al Consiglio superiore.
47. Nomina a uditore giudiziario.
La facoltà prevista nell’art. 127, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.
48. Tirocinio giudiziario[192].
49. Ammissione all’esame per aggiunto giudiziario.
50. Promozione a magistrato di tribunale.
La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell’art. 139 dell’ordinamento giudiziario , è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.
Il parere è comunicato all’interessato e al Ministro. L’interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell’art. 11 della legge.
51. Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello.
L’ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.
Il parere è comunicato all’interessato ed al Ministro. L’interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell’art. 11 della legge.
Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l’ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
52. Produzione dei titoli nei concorsi e negli scrutini.
La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell’art. 158, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario , spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma è adottato dal Comitato di presidenza.
Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli artt. 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario .
53. Ordine delle promozioni per scrutinio.
La facoltà, prevista nell’art. 172, primo comma, dell’ordinamento giudiziario , di derogare all’ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.
54. Reclami e ricorsi.
Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell’art. 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.
Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell’art. 13 della legge si applica la disposizione dell’art. 167, settimo comma, dell’ordinamento giudiziario.
I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli artt. 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse[193].
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo V - Attribuzioni del Consiglio.
Sezione II - Guarentigie e disciplina.
55. Provvedimenti in materia di inamovibilità.
I provvedimenti previsti negli artt. 2, secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformità di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalità prescritte dall’art. 4 dello stesso decreto.
Nei casi previsti nel quarto e quinto comma dell’art. 3 sopracitato non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.
56. Poteri di sorveglianza del Ministro.
Per l’esercizio dell’azione disciplinare, per l’organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l’esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può richiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati[194].
TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Capo V - Attribuzioni del Consiglio.
Sezione III - Attribuzioni particolari.
63. Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti.
I provvedimenti previsti negli artt. 7, 12, secondo comma, 37 e 112, dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono adottati, su richiesta del Ministro, con l’osservanza delle forme previste nell’art. 17 della legge.
Restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli artt. 10 e 162, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell’art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.
64. Autorizzazione alle funzioni di arbitro.
L’autorizzazione prevista nell’art. 16, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario è concessa dal Consiglio superiore che ne informa il Ministro.
65. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità.
La valutazione prevista nell’art. 19, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario spetta al Consiglio superiore.



d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25: Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della l. 25 luglio 2005, n. 150

TITOLO I Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Capo I Istituzione, composizione e durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
1.É istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense[195].
2. Membri supplenti.
1[196].
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
3.Organi.
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari.
2. Alle spese connesse all’attività svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell’àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati.
1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
3.Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.
4-bis. Assegnazione dei seggi[197].
1. L’ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età.
5. Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell’àmbito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finché non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
6.Compensi.
1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
Capo II Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
7. Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all’articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali[198];
b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni[199];
c) [esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione][200];
d) [esercita la vigilanza sull’andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza, rilevi l’esistenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia][201] ;
e) [adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi][202];
f) [formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati][203] ;
g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite[204] ;
h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
8. Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze.
1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a)[205] .
8-bis. Quorum[206] .
1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente .
TITOLO II Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari.
Capo I Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari.
9. Composizione dei consigli giudiziari.
1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello, che ne sono membri di diritto [207] .
2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto[208] .
3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto [209].
3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto [210].
3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni[211] .
9-bis. Quorum del consiglio giudiziario[212].
1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace[213].
1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione é composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;
b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;
c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3-bis[214] .
1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente[215] .
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
11.Organi.
1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario[216] .
12. Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari.
1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata[217] .
12-bis. Assegnazione dei seggi.
1. L’ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età[218].
12-ter. Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace[219].
1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.
12-quater. Assegnazione dei seggi per i giudici di pace[220].
1. L’ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.
13. Durata in carica dei consigli giudiziari.
1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell’ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finché non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
14.Compensi.
1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
Capo II Competenze dei consigli giudiziari
15. Competenze dei consigli giudiziari.
1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all’articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni[221];
c) [esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell’esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione][222];
d) esercitano la vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell’esercizio della vigilanza rileva l’esistenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
f) [adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi][223];
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite[224];
i) possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.
16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze.
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)[225].
2. [Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni][226].
TITOLO III Disposizioni finali.
17. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 14, comma 1, valutati in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi all’articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi all’articolo 14, comma 1, si provvede con le risorse di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1 anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
18.Abrogazioni.
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l’articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
b) l’articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall’articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.
18-bis. Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale.[227]
1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale.
19. Decorrenza di efficacia.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

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-La Costituzione della Repubblica Italiana
- r.d. 30 gennaio 1941, n. 12: ordinamento giudiziario
- r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511: Guarentigie della magistratura
- d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109: Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della l. 25 luglio 2005, n. 150.
- d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150
- d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240: Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della l. 25 luglio 2005, n. 150.
- d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26: Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 25 luglio 2005, n. 150.
- d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35: Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della l. 25 luglio 2005, n. 150.
- l. 13 febbraio 2001, n. 48, Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura (estratto).
- l. 24 marzo 1958, n. 195 norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.
- d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 Disposizioni di attuazione e di coordinamento della l. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.
- d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25: Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della l. 25 luglio 2005, n. 150






[1] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lettera a), l. 2006/269.
[2] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lettera a), l. 2006/269.
[3] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 1), l. 2006/269.
[4] Lettera sostituita dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 2), l. 2006/269.
[5] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 3), l. 2006/269.
[6] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 4), l. 2006/269.
[7] Lettera sostituita dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 5), l. 2006/269.
[8] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), l. 2006/269.
[9] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 1), l. 2006/269.
[10] Lettera sostituita dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), l. 2006/269.
[11] Lettera sostituita dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 3), l. 2006/269.
[12] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 4), l. 2006/269.
[13] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera e), l. 2006/269.
[14] Comma modificato dal comma 17 dell'art. 4, l. 2007/111.
[15] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera f), l. 2006/269.
[16] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera g), numero 1), l. 2006/269.
[17] Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lettera g), numero 2), l. 2006/269.
[18] Alinea modificato dall'art. 1, comma 3, lettera g), numero 3), l. 2006/269.
[19] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lettera g), numero 3), l. 2006/269.
[20] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lettera g), numero 3), l. 2006/269.
[21] Rubrica modificata dall'art. 1, comma 3, lettera h), numero 3), l. 2006/269.
[22] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera h), numero 1), l. 2006/269.
[23] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera h), numero 2), l. 2006/269.
[24] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera i), numero 1), l. 2006/269.
[25] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, lettera i), numero 2), l. 2006/269.
[26] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, lettera l), l. 2006/269.
[27] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera m), l. 2006/269.
[28] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera n), l. 2006/269.
[29] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera o), l. 2006/269.
[30] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera p), l. 2006/269.
[31] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera p), l. 2006/269.
[32] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera q), l. 2006/269.
[33] Rubrica modificata dal comma 1 dell’art. 1, l. 2007/111 e articolo sostituito dal comma 2 dell’art. 1, l. 2007/111.
[34] Rubrica sostituita dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.
[35] Comma sostituito dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.
[36] Comma sostituito dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.
[37] Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.
[38] Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.
[39] Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 1, l. 2007/111.
[40] Comma sostituito dal comma 4 dell’art. 1, l. 2007/111.
[41] Comma sostituito dal comma 4 dell’art. 1, l. 2007/111.
[42] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 1, l. 2007/111.
[43] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 1, l. 2007/111.
[44] Comma sostituito dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[45] Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[46] Comma sostituito dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[47] Comma sostituito dalla lettera d) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[48] Comma sostituito dalla lettera e) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[49] Comma sostituito dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[50] Comma sostituito dalla lettera g) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[51] Comma sostituito dalla lettera h) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[52] Comma abrogato dalla lettera i) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[53] Comma sostituito dalla lettera l) del comma 6 dell’art. 1, l. 2007/111.
[54] Rubrica sostituita dalla lettera a) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[55] Comma modificato dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[56] Comma modificato dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[57] Comma modificato dalla lettera d) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[58] Comma abrogato dalla lettera e) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[59] Comma sostituito dalla lettera f) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[60] Comma modificato dalla lettera g) del comma 7 dell’art. 1, l. 2007/111.
[61] Rubrica sostituita dal comma 8 dell’art. 1, l. 2007/111.
[62] Comma modificato dal comma 8 dell’art. 1, l. 2007/111.
[63] Comma modificato dal comma 8 dell’art. 1, l. 2007/111.
[64] Rubrica modificata dal comma 9 dell’art. 1, l. 2007/111.
[65] Comma sostituito dal comma 9 dell’art. 1, l. 2007/111.
[66] Comma sostituito dal comma 9 dell’art. 1, l. 2007/111.
[67] Articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 2, l. 2007/111.
[68] Articolo sostituito dal comma 2 dell’art. 2, l. 2007/111.
[69] Articolo sostituito dal comma 3 dell’art. 2, l. 2007/111.
[70] Articolo sostituito dal comma 4 dell’art. 2, l. 2007/111.
[71] Comma abrogato dall'art. 16-ter, d.l. 2007/248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
[72] Gli articoli da 14 a 18 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[73] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 2, l. 2007/111.
[74] Comma modificato dal comma 5 dell’art. 2, l. 2007/111.
[75] Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 2, l. 2007/111.
[76] Gli articoli da 20 a 22 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[77] Gli articoli da 23 a 25 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[78] Gli articoli da 26 a 28 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[79] Gli articoli da 29 a 34 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[80] Articolo aggiunto dal comma 6 dell’art. 2, l. 2007/111.
[81] Articolo sostituito dal comma 7 dell’art. 2, l. 2007/111.
[82] Articolo abrogato dal comma 8-bis dell'art. 1, d.l. 2008/143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
[83] Gli articoli da 37 a 44 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[84] Articolo sostituito dal comma 9 dell’art. 2, l. 2007/111.
[85] Articolo sostituito dal comma 10 dell’art. 2, l. 2007/111.
[86] Gli articoli da 47 a 49 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[87] Articolo sostituito dal comma 12 dell’art. 2, l. 2007/111.
[88] Articolo sostituito dal comma 13 dell’art. 2, l. 2007/111.
[89] Articolo abrogato dal comma 14 dell’art. 2, l. 2007/111.
[90] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[91] L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto è stata sospesa sino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, l. 2006/269. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.
[92] Comma corretto con Comunicato 17 novembre 2006 in G. U. 2006/268.
[93] Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 4, l. 2007/111.
[94] Comma sostituito dal comma 1 dell’art. 3, l. 2007/111.
[95] Articolo sostituito dal comma 2 dell’art. 3, l. 2007/111.
[96] Comma modificato dal comma 3 dell’art. 3, l. 2007/111.
[97] Articolo sostituito dal comma 4 dell’art. 3, l. 2007/111.
[98] Articolo sostituito dal comma 5 dell’art. 3, l. 2007/111.
[99] Comma modificato dal comma 6 dell’art. 3, l. 2007/111.
[100] Comma modificato dal comma 6 dell’art. 3, l. 2007/111.
[101] Comma modificato dal comma 6 dell’art. 3, l. 2007/111.
[102] Comma sostituito dal comma 7 dell’art. 3, l. 2007/111.
[103] Articolo sostituito dal comma 8 dell’art. 3, l. 2007/111.
[104] Rubrica sostituita dal comma 9 dell’art. 3, l. 2007/111.
[105] Articolo sostituito dal comma 10 dell’art. 3, l. 2007/111.
[106] Gli articoli da 13 a 17 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[107] La sezione IV-bis, comprendente gli articoli 17-bis e 17-ter, è stata aggiunta dal comma 11 dell’art. 3, l. 2007/111.
[108] Articolo aggiunto dal comma 11 dell’art. 3, l. 2007/111.
[109] Articolo aggiunto dal comma 11 dell’art. 3, l. 2007/111.
[110] Rubrica sostituita dal comma 12 dell’art. 3, l. 2007/111.
[111] Articolo sostituito dal comma 13 dell’art. 3, l. 2007/111.
[112] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[113] Articolo sostituito dal comma 14 dell’art. 3, l. 2007/111.
[114] Comma modificato dal comma 15 dell’art. 3, l. 2007/111.
[115] Comma modificato dal comma 15 dell’art. 3, l. 2007/111.
[116] Comma modificato dal comma 15 dell’art. 3, l. 2007/111.
[117] Comma modificato dal comma 15 dell’art. 3, l. 2007/111.
[118] Comma modificato dal comma 16 dell’art. 3, l. 2007/111.
[119] Comma modificato dal comma 16 dell’art. 3, l. 2007/111.
[120] Comma modificato dal comma 16 dell’art. 3, l. 2007/111.
[121] Comma modificato dal comma 16 dell’art. 3, l. 2007/111.
[122] Comma modificato dal comma 16 dell’art. 3, l. 2007/111.
[123] Articolo sostituito dal comma 17 dell’art. 3, l. 2007/111.
[124] Comma modificato dal comma 18 dell’art. 3, l. 2007/111.
[125] Comma modificato dal comma 18 dell’art. 3, l. 2007/111
[126] Comma aggiunto dal comma 18 dell’art. 3, l. 2007/111.
[127] Articolo sostituito dal comma 19 dell’art. 3, l. 2007/111.
[128] Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[129] Gli articoli da 27 a 28 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[130] Gli articoli da 29 a 31 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[131] Gli articoli da 32 a 36 sono stati abrogati dal comma 20 dell’art. 4, l. 2007/111.
[132] Comma modificato dal comma 5 dell'art. 1-bis, d.l. 2008/143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
[133] Sostituisce gli articoli 115, 116 e 117, r.d. 1941/12.
[134] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111.
[135] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111.
[136] Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 4, l. 2007/111.
[137] Comma modificato dall'art. 1, l. 2002/44.
[138] Comma sostituito dall'art. 1, l. 1975/695.
[139] La Corte costituzionale, con sentenza 2003/262 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.
[140] Comma modificato dall'art. 2, l. 2002/44.
[141] Comma prima sostituito dall'art. 3, l. 1985/655 e poi modificato dall'art. 2, l. 2002/44.
[142] Comma prima sostituito dall'art. 3, l. 1985/655 e poi modificato dall'art. 2, l. 2002/44.
[143] Comma abrogato dall'art. 2, l. 2002/44.
[144] Comma sostituito prima dall'art. 1, l. 1967/1198 e poi dall'art. 1, l. 1981/1.
[145] Comma prima sostituito dall'art. 2, l. 1975/695 e poi modificato dall'art. 3, l. 2002/44.
[146] Comma modificato dall'art. 4, l. 2002/44.
[147] Comma sostituito dall'art. 4, l. 2002/44.
[148] Comma sostituito prima dall'art. 2, l. 1967/1198 e poi dall'art. 2, l. 1981/1. Con sentenza 1971/12 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della l. 1967/1198, nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte «ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale».
[149] Comma aggiunto dall'art. 1, l. 1990/74.
[150] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 2002/44.
[151] Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 1995/361, modificato dall'art. 3, l. 2006/269, per il quale “l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura”.
[152] Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 1995/361, come da nota che precede.
[153] Comma sostituito prima dall'art. 3, l. 1967/1198, poi dall'art. 1, l. 1977/908 ed infine dall'art. 2, l. 1990/74.
[154] Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 1990/74.
[155] Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 1995/361 come da nota 232.
[156] Comma sostituito dall'art. 4, l. 1967/1198. Con Deliberazione C.S.M. 27 giugno 1996 è stato approvato il regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio.
[157] Articolo aggiunto dall'art. 4, d.l. 1987/394.
[158] Comma sostituito dall'art. 5, l. 1967/1198.
[159] Comma sostituito dall'art. 3, l. 1981/1. Vedi, anche, art. 31, l. 1963/1. Il comma in questione è stato poi modificato dall'art. 32, d.P.R. 1988/449.
[160] Articolo sostituito dall'art. 13, d.lgs 1997/398.
[161] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 12, l. 2001/48.
[162] Comma modificato dall'art. 11, l. 2001/48.
[163] Articolo sostituito dall'art. 6, l. 1967/1198.
[164] Numero abrogato dall'art. 31, d.lgs 2006/109.
[165] Comma sostituito dall'art. 4, l. 1990/74.
[166] Numero sostituito dall'art. 4, l. 1981/1.
[167] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 5, l. 2002/44.
[168] Articolo abrogato dall'art. 12, l. 2002/44.
[169] Articolo sostituito dall'art. 6, l. 2002/44.
[170] Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 1990/74 e poi abrogato dall'art. 12, l. 2002/44.
[171] Articolo abrogato dall'art. 12, l. 2002/44.
[172] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 7, l. 2002/44.
[173] Articolo sostituito dall'art. 8, l. 2002/44.
[174] Articolo sostituito dall'art. 9, l. 2002/44.
[175] Articolo sostituito dall'art. 10, l. 2002/44.
[176] Articolo aggiunto dall'art. 5, l. 1981/1.
[177] Comma sostituito dall'art. 11, l. 1990/74.
[178] Periodo aggiunto dall'art. 11, l. 1990/74.
[179] Comma aggiunto dall'art. 12, l. 1990/74.
[180] Articolo soppresso dall'art. 2, l. 1965/838, e il cui art. 1 dispone: «I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'art. 17 e seguenti della l. 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio della nuova Commissione di scrutinio.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.
Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
I termini di cui agli artt. 14 e 27 della l. 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini».
[181] Articolo sostituito dall'art. 6, l. 1981/1.
[182] Articolo abrogato per effetto dell'art. 6, l. 1981/1.
[183] Articolo sostituito dall'art. 11, l. 2002/44.
[184] Comma sostituito dall'art. 7, l. 1981/1.
[185] Per deroghe vedi artt. 2, ult. co., e 3, co. 7, l. 1963/1.
[186] Vedi anche d.P.R. 2002/67.

[187] Comma sostituito da ultimo, dall'art. 13, l. 2002/44.
[188] Articolo aggiunto dall'art. 9, l.1981/1.
[189] Comma sostituito dall'art. 10, l. 1981/1
[190] Articolo abrogato dall'art. 11, l. 1981/1.
[191] Riformulazione in commi per effetto dell'art. 1, l. 1965/480.
[192] Articolo abrogato dall'art. 38, d.lgs. 2006/26.
[193] La Corte costituzionale, con sentenza 1973/51 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 54, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal divieto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni
[194] Gli articolo da 57 a 62 sono abrogati per effetto dell'art. 31, d.lgs. 2006/109.
[195] Articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 4, l. 2007/111.
[196] Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 4, l. 2007/111.
[197] Articolo introdotto dal comma 4 dell'art. 4 l. 2007/111.
[198] Lettera modificata dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[199] Lettera sostituita dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[200] Lettera abrogata dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[201] Lettera abrogata dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[202] Lettera abrogata dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[203] Lettera abrogata dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[204] Lettera modificata dal comma 5 dell’art. 4, l. 2007/111.
[205] Comma modificato dal comma 6 dell’art. 4, l. 2007/111.
[206] Articolo aggiunto dal comma 7 dell’art. 4, l. 2007/111.
[207] Comma modificato dal comma 8 dell’art. 4, l. 2007/111.
[208] Comma sostituito dal comma 8 dell’art. 4, l. 2007/111.
[209] Comma sostituito dal comma 8 dell’art. 4, l. 2007/111.
[210] Comma aggiunto dal comma 8 dell’art. 4, l. 2007/111.
[211] Comma aggiunto dal comma 8 dell’art. 4, l. 2007/111.
[212] Articolo aggiunto dal comma 9 dell’art. 4, l. 2007/111.
[213] Rubrica sostituita dal comma 10 dell’art. 4, l. 2007/111.
[214] Comma 1 sostituito dal comma 10 dell’art. 4, l. 2007/111.
[215] Comma introdotto dal comma 10 dell’art. 4, l. 2007/111.
[216] Comma modificato dal comma 11 dell’art. 4, l. 2007/111.
[217] Articolo sostituito dal comma 12 dell’art. 4, l. 2007/111.
[218] Articolo introdotto dal comma 12 dell’art. 4, l. 2007/111.
[219] Articolo introdotto dal comma 12 dell’art. 4, l. 2007/111.
[220] Articolo introdotto dal comma 12 dell’art. 4, l. 2007/111.
[221] Lettera sostituita dal comma 13 dell’art. 4, l. 2007/111.
[222] Lettera abrogata dal comma 13 dell’art. 4, l. 2007/111.
[223] Lettera abrogata dal comma 13 dell’art. 4, l. 2007/111.
[224] Lettera modificata dal comma 13 dell’art. 4, l. 2007/111.
[225] Comma modificato dal comma 14 dell’art. 4, l. 2007/111.
[226] Comma abrogato dal comma 14 dell’art. 4, l. 2007/111.
[227] Articolo aggiunto dal comma 15 dell’art. 4, l. 2007/111.

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